Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30054 del 21/11/2018

Cassazione civile sez. trib., 21/11/2018, (ud. 10/10/2018, dep. 21/11/2018), n.30054

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. PENTA Andrea – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 28935-2013 proposto da:

OPEN SPACE S.r.l., in persona del liquidatore F.G., con sede

in (OMISSIS) (C.F.: (OMISSIS)), elettivamente domiciliata in Roma,

alla Piazza del Risorgimento n. 14, presso lo studio dell’Avv.

Emiliano Rossetto (C.F.: RSSMLN71R07H501A), giusta procura speciale

a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA SUD s.p.a.;

– intimata –

– avverso la sentenza n. 554/14/2013 emessa dalla CTR di Roma in data

02 ottobre 2013 e notificata il 17 ottobre 2013;

udite le conclusioni rassegnate dal Procuratore Generale Dott.

Giacalone Giovanni, che ha concluso per la cassazione con rinvio;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10

ottobre 2018 dal Consigliere Dott. Andrea Penta.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

La Commissione Tributaria Provinciale di Roma, con sentenza n. 101/20/12 depositata il 30 marzo 2012, dichiarava la propria incompetenza territoriale a favore della Commissione Tributaria Provinciale di Milano in merito al ricorso proposto dalla OPEN SPACE SRL avverso la cartella di pagamento n. (OMISSIS) emessa da Equitalia Gerit – Agente della Riscossione per la provincia di Roma – riguardo all’imposta comunale di pubblicità e TARSU (anno 2006) richiesta dal Comune di Milano.

Nella sentenza veniva rilevato che il ricorrente aveva chiesto l’annullamento della cartella per la mancata prova dell’avvenuta notificazione degli accertamenti, presupposto delle iscrizioni a ruolo, e, pertanto, in considerazione del fatto che il ricorso si riferiva ad atti del Comune di Milano, la competenza era della CTP di Milano.

La sentenza veniva impugnata dalla società contribuente con ricorso in appello depositato l’11 dicembre 2012, sostenendosi che Equitalia, quale agente di riscossione, non, avendo chiamato in causa l’ente impositore, rispondeva delle conseguenze della lite, ai sensi del D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112, art. 39, comma 1, con la conseguenza che la competenza del giudizio era della C.T.P. di Roma.

Equitalia, nelle sue controdeduzioni, sosteneva l’infondatezza del ricorso. Con sentenza del 2 ottobre 2013, la CTR di Roma rigettava l’appello, sulla base delle seguenti considerazioni:

1) la vicenda non rientrava nella fattispecie prevista dal D.Lgs. n. 112 del 1999, art. 39, comma 1, poichè verteva sulla competenza in presenza di un agente di riscossione e di un ente impositore con sedi diverse tra loro;

2) i motivi di gravame posti dal ricorrente riguardavano fondamentalmente gli atti presupposti emessi dal Comune di Milano, risultando Equitalia un mero esecutore dei provvedimenti dell’ente impositore;

3) dal momento che le Commissioni Tributarie Provinciali erano competenti per le controversie proposte nei confronti degli uffici e degli enti locali aventi sede nella loro circoscrizione (art. 4 del D.Lgs. n. 546 del 1992) e che la controversia in oggetto riguardava essenzialmente il Comune di Milano, doveva essere dichiarata la competenza della C.T.P. di Milano.

Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso la Open Space s.r.l., sulla base di un solo motivo. Equitalia Sud s.p.a. non ha svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con l’unico motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 4 e del D.Lgs. n. 112 del 1999, artt. 4 e 39, (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), per non aver la CTR considerato che il ricorso avverso la cartella di pagamento doveva essere depositato presso la segreteria del giudice determinato con riferimento alla sede dell’Agente della riscossione, posto che era questo l’ente che aveva emanato l’atto.

1.1. Il motivo è infondato.

In primo luogo, va affermata l’ammissibilità del presente ricorso. Invero, nel contenzioso dinanzi alle commissioni tributarie, anche nella disciplina introdotta dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, che all’art. 39 rinvia alle norme del primo libro del c.p.c., in quanto compatibili, deve negarsi l’ammissibilità del regolamento di competenza, al fine di provocare la decisione della Corte di Cassazione sulle questioni attinenti alla ripartizione di compiti fra dette commissioni, atteso che tale regolamento, essendo esperibile con esclusivo riguardo alle questioni di competenza che insorgano nell’ambito di un giudizio dinanzi a giudici ordinari, non è compatibile con il sistema di giurisdizione speciale disciplinato dal D.P.R. del 1972 n 636, nel quale le commissioni tributarie sono configurate come organi speciali di giurisdizione estranei all’ordine giudiziario ordinario (Sez. 1, Sentenza n. 2300 dell’11 maggio 1978; conf. Sez. 1, Sentenza n. 1385 del 05/03/1982; a differenti conclusioni è pervenuta, come noto, Sez. U, Sentenza n. 210 del 16/01/1986 con riferimento al regolamento di competenza d’ufficio).

1.2. Alla luce della pronuncia di incostituzionalità n. 44 del 2016, la competenza territoriale delle commissioni tributarie provinciali è determinata in base alla localizzazione, nella circoscrizione dell’organo giudicante, della sede dell’ente impositore che ha emesso l’atto che si impugna e contro cui si propone il ricorso. Corte cost. n. 44 del 2016 ha dichiarato, infatti, l’illegittimità costituzionale del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 4, comma 1, con riferimento all’art. 24 Cost., nella parte in cui prevede che per le controversie proposte nei confronti dei concessionari del servizio di riscossione è competente la CTP nella cui circoscrizione i concessionari stessi hanno sede, anzichè quella nella cui circoscrizione ha sede l’ente locale concedente, con conseguente incostituzionalità anche della formulazione aggiornata della disposizione in esame, di cui al D.Lgs. n. 156 del 2015, art. 9.1., lett. b). E’, quindi, superata la giurisprudenza secondo cui (Cass. 13 agosto 2004, n. 15864) i ricorsi contro le società concessionarie del servizio di accertamento e riscossione dei tributi locali appartengono alla competenza della CTP nella cui circoscrizione ha sede il concessionario, e non a quella della Provincia in cui è ubicato il Comune concedente. Nello stesso senso Cass. 23 marzo 2012, n. 4682.

Secondo il Giudice delle leggi, il fatto che il contribuente debba farsi carico di uno “spostamento” geografico anche significativo per esercitare il proprio diritto di difesa integra un considerevole onere a suo carico. Questo onere, già di per sè ingiustificato, diviene tanto più rilevante in relazione ai valori fiscali normalmente in gioco, che potrebbero essere come in concreto sono nella specie – di modesta entità, e quindi tali da rendere non conveniente un’azione da esercitarsi in una sede lontana. Invero, il fatto che il contribuente debba farsi carico di uno spostamento geografico anche significativo per esercitare il proprio diritto di difesa integra un considerevole onore a suo carico, il quale, già di per sè ingiustificato, diviene tanto più rilevante in relazione ai valori fiscali normalmente in gioco, che potrebbero essere di modesta entità, e, quindi, tali da rendere non conveniente un’azione da esercitarsi in una sede lontana. Quanto all’individuazione del criterio alternativo di competenza, essa non comporta un’operazione manipolativa esorbitante dai poteri della Corte, in quanto non deve essere operata una scelta tra più soluzioni, tutte praticabili perchè non costituzionalmente obbligate (sentenza n. 87 del 2013; ordinanze n. 176, n. 156 del 2013 e n. 248 del 2012). Difatti, il rapporto esistente tra l’ente locale e il soggetto cui è affidato il servizio di accertamento e riscossione comporta che, ferma la plurisoggettività del rapporto, il secondo costituisca una longa manus del primo, con la conseguente imputazione dell’atto di accertamento e riscossione a quest’ultimo. Ne consegue che non può che emergere il rapporto sostanziale tra il contribuente e l’ente impositore e che alla sede di quest’ultimo ai fini della determinazione della competenza non vi è quindi alternativa.

Le declaratorie d’illegittimità costituzionale (a differenza dei mutamenti legislativi sulla competenza o giurisdizione) si applicano anche ai processi in corso (non operando il limite dell’art. 5 c.p.c. (Cass. SU 28545/2008 e 11136/2016).

Alla luce delle considerazioni che precedono, deve ritenersi ormai superato e, comunque, anacronistico il precedente orientamento (cfr. Sez. 5, Sentenza n. 4682 del 23/03/2012) secondo cui la Commissione tributaria provinciale competente per territorio si individua con riferimento al luogo ove ha sede l’Ufficio finanziario o il concessionario del servizio di riscossione che ha emesso il provvedimento impugnato, attesa la lettera del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 4, che radica la competenza territoriale non sulla base di criteri contenutistici, inerenti alla specifica materia di volta in volta controversa, ma in relazione, salvo eccezioni tassativamente previste, all’allocazione spaziale dei soggetti in causa. Ugualmente superato deve ormai considerarsi il collegato indirizzo per cui, in tema di contenzioso tributario, il contribuente, qualora impugni una cartella esattoriale emessa dal concessionario per la riscossione per motivi che attengono alla mancata notifica degli atti impositivi presupposti, può agire indifferentemente nei confronti dell’ente impositore o del concessionario, senza che sia configurabile alcun litisconsorzio necessario, costituendo l’omessa notifica dell’atto presupposto vizio procedurale che comporta la nullità dell’atto successivo ed essendo rimessa al concessionario la facoltà di chiamare in giudizio l’ente impositore (Sez. 6 5, Ordinanza n. 1532 del 02/02/2012).

1.3. Occorre, però, tener conto che il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 5, prevede che:

“3. La sentenza della Commissione Tributaria che dichiara la propria incompetenza rende incontestabile l’incompetenza dichiarata e la competenza della Commissione Tributaria in essa indicata, se il processo viene riassunto a norma del comma 5.

(…)

5. La riassunzione del processo davanti alla Commissione Tributaria dichiarata competente deve essere effettuata a istanza di parte nel termine fissato nella sentenza o, in mancanza, nel termine di sei mesi dalla comunicazione della sentenza stessa. Se la riassunzione avviene nei termini suindicati il processo continua davanti alla nuova Commissione, altrimenti si estingue.”.

Nel caso di specie la società contribuente non ha prestato acquiescenza alla sentenza della CTP di Roma declinatoria della propria competenza per territorio in favore della CTP di Milano, ma ha impugnato la detta sentenza, contestando l’affermata competenza.

Invero, in astratto, le opzioni del ricorrente, a seguito di una pronuncia relativa alla competenza territoriale che risulti sgradita al ricorrente, sono le seguenti:

1) riassumere il giudizio innanzi al nuovo giudice e, per ciò solo, rendere incontestabile la sentenza che ha deciso sulla competenza (comma 3);

2) non riassumere il giudizio e lasciare che si estingua (comma 5);

3) impugnare la sentenza innanzi alla Commissione Tributaria regionale al fine di ottenere la rimessione della causa al primo giudice (art. 59, comma 1, lett. a).

All’esito di una pronuncia di rigetto, che conferma cioè la competenza per territorio di altra CTP, va, pertanto, una volta definito il giudizio sul punto, fissato alle parti un termine entro il quale riassumere il giudizio dinanzi all’autorità giudiziaria individuata definitivamente come competente.

3. In definitiva, il ricorso deve essere rigettato.

Quanto alle spese della presente fase di giudizio, non può essere rimessa la decisione sulle stesse al giudice di merito davanti al quale, per effetto della decisione della Corte, il giudizio deve proseguire o essere riassunto, in quanto il riferimento alla sentenza, rimasto nel primo comma dell’art. 91 c.p.c., è da interpretare nel senso di provvedimento che chiude il processo davanti al giudice che lo pronuncia. Ciò detto, ricorrono i presupposti di cui all’art. 92 c.p.c. per compensare le spese processuali, attesa la novità della questione trattata, in relazione alla quale non constano precedenti giurisprudenziali specifici.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso, fissa, per la riassunzione della causa dinanzi alla CTP di Milano, ai fini della decisione nel merito del ricorso, il termine di 60 giorni decorrente dalla comunicazione della presente sentenza e compensa le spese della presente fase di giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della quinta Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 10 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 21 novembre 2018

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