Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30054 del 14/12/2017


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Civile Ord. Sez. 2 Num. 30054 Anno 2017
Presidente: PETITTI STEFANO
Relatore: SABATO RAFFAELE

ORDINANZA

sul ricorso 28373-2014 proposto da:
RENZI ANDREA personalmente ed in qualità di legale
rappresentante di RE.I.CAL. di Renzi Luigi e C., RENZI
DINO, CRUCIANELLI SAMUELE, elettivamente domiciliati
in ROMA, LUNGOTEVERE FLAMINIO 44, presso lo studio
dell’avvocato MARTA LETTIERI, rappresentati e difesi
dall’avvocato MARCO BOARI;
– ricorrenti contro

2017
2337

PROVINCIA DI MACERATA, in persona del Presidente pro
tempore

della

Giunta

Provinciale,

elettivamente

domiciliata in ROMA, VIALE DEL VIGNOLA 5, presso lo
studi ó dell’avvocato LIVIA RANUZZI, rappresentata e
difesa dall’avvocato FRANCO GENTILI;

Data pubblicazione: 14/12/2017

- controricorrente nonchè contro

AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE

(già EQUITALIA

CENTRO S.p.A. quale incorporante di EQUITALIA MARCHE
S.p.A.);

avverso la sentenza n. 411/2014 del TRIBUNALE di
MACERATA, depositata il 10/04/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 27/09/2017 dal Consigliere Dott.
RAFFAELE SABATO.

– intimata –

27.9.2017 n. 46 28373-14 ORD

con sentenza depositata il 10/4/2014 il tribunale di Macerata in
composizione monocratica, su appello proposto dall’amministrazione
provinciale di Macerata avverso decisione con cui il giudice di pace di
Macerata aveva accolto opposizioni proposte da Andrea Renzi, in
proprio e quale legale rappresentante della Re.I.Cal. s.n.c. di Renzi
Luigi e C., da Dino Renzi e da Samuele Crucianelli nei confronti
dell’agente per la riscossione (poi Equitalia Centro s.p.a. ed indi
Agenzia delle Entrate – Riscossione) e della stessa amministrazione
provinciale, in ordine a cartelle di pagamento per sanzione
amministrativa pecuniaria di cui al verbale di polizia provinciale del
24.4.2007, ha integralmente riformato la sentenza di primo grado
dichiarando inammissibili le opposizioni;
a supporto di detta decisione il tribunale ha ritenuto che, essendo
stato notificato il verbale sanzionatorio in data 4.5.2007, con la nota
del 16.5.2007 l’amministrazione aveva dato conto con chiarezza della
sospensione della sola sanzione accessoria della riduzione in pristino
all’esito di dichiarazione delle parti di prossimo deposito di una
variante per le opere fronte strada oggetto della violazione contestata
dell’art. 21 primo comma c.d.s.; il tribunale aveva espressamente
considerato che «la frase riferita al dirigente del settore viabilità nella
missiva del 26.9.2007 (“… la presente nota, ove rispettate nei tempi
e nei contenuti, è da intendersi soluzione risolutiva di ogni questione
…”) [non potesse] assumere, neppure erroneamente, il significato che

Rilevato che:

intendono darle gli appellati, in ragione della già indicata precisa
indicazione (sic) della sospensione per la sola sanzione accessoria»;
per la cassazione di detta sentenza ha proposto ricorso Andrea
Renzi, in proprio e quale legale rappresentante della Re.I.Cal. s.n.c.
di Renzi Luigi e C., nonché Dino Renzi e Samuele Crucianelli, su

Macerata resiste con controricorso mentre non espleta difese l’altra
intimata;

Considerato che:

con i primi tre motivi i ricorrenti deducono l’«omesso esame circa
un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra
le parti», identificando per ciascun motivo il fatto il cui esame sarebbe
stato omesso rispettivamente nel «mutamento dell’interesse
pubblico» dalla demolizione delle opere alla loro trasformazione
(primo motivo), nel «legittimo affidamento ingenerato dalla p.a. nei
confronti dei cittadini e [nella] buona fede negli enti pubblici»
(secondo motivo) e nella «richiesta di rimessione in termini [per
l’impugnazione del verbale] in virtù dell’ambiguità della condotta
tenuta dalla p.a. o comunque dell’incertezza della situazione» (terzo
motivo);
soggiacendo il ricorso ratione temporis alla formulazione del n. 5
dell’art. 360 primo comma cod. proc. civ. applicabile ai procedimenti
in cui le sentenze impugnate sono state depositate dopo 1’11.9.2012,
va applicato il principio secondo cui i ricorrenti avrebbero dovuto, nel
rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e
369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., indicare il “fatto storico”, il
cui esame sarebbe stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale,
da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato
oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”,

-2


oltre frontespizio

quattro motivi, rispetto ai quali l’amministrazione provinciale di

fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra,
di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto
storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in
considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato
conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. sez. U, n. 8053 del

al contrario con i predetti primi tre motivi i ricorrenti deducono
come omesso l’esame in ordine a elementi valutativi (non fatti storici)
della fattispecie, peraltro debitamente ricompresi – come innanzi
riepilogato – nell’argomentazione motivazionale della sentenza di
merito (non configurabilità del legittimo affidamento e interesse della
p.a. ad ottenere la modificazione strutturale delle opere), o finanche
(nel terzo motivo) in ordine a un’istanza di natura processuale
(rimessione in termini);
ne discende l’inammissibilità dei primi tre motivi;
in ordine al quarto motivo – con cui i ricorrenti hanno lamentato
in via subordinata la violazione o falsa applicazione degli artt. 115 e
116 cod. proc. civ. – deve notarsi come con detta censura i ricorrenti
abbiano in effetti dedotto che il tribunale di merito, ritenendo che
fosse scaduto al momento della comunicazione della sospensione
della sanzione accessoria il termine di impugnazione del verbale di
contestazione, non avesse considerato che gli istanti avevano
richiesto, come detto, con lettera raccomandata del 25.6.2007 alla
Provincia, la sospensione o l’interruzione del termine di impugnazione
(sic); al riguardo, deve ritenersi anche detto quarto mezzo
inammissibile, atteso che lo stesso non si fa carico di dar conto – al di
là dell’invocazione di un legittimo affidamento, ritenuto insussistente
dal tribunale – per quali ragioni e in basé a quali norme il termine
stesso avrebbe potuto essere sospeso o interrotto per atto
dell’amministrazione;

-3


oltre frontespizio

07/04/2014);

in definitiva il ricorso va rigettato, con governo delle spese
secondo soccombenza a favore dell’amministrazione controricorrente
e ai sensi dell’art. 13 co. 1-quater d.p.r. n. 115 del 2002 si deve dar
atto del sussistere dei presupposti per il versamento a cura di parte
ricorrente dell’ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per

P.Q.M.

la corte rigetta il ricorso, condanna i ricorrenti in solido alla rifusione a
favore della controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che
liquida in euro 200 per esborsi ed euro 2.000 per compensi, oltre
spese generali nella misura del 15% e accessori di legge; ai sensi
dell’art. 13 co. 1-quater d.p.r. n. 115 del 2002 dà atto del sussistere
dei presupposti per il versamento a cura di parte ricorrente
dell’ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per il ricorso
a norma del co. 1-bis dell’art. 13 cit.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione
civile, il 27 settembre 2017.

P

Il F

Giudiziario
NERI

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Roma, Al 4 DIC. 2017

il ricorso a norma del co. 1-bis dell’art. 13 cit.;

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