Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30053 del 29/12/2011

Cassazione civile sez. I, 29/12/2011, (ud. 30/11/2011, dep. 29/12/2011), n.30053

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. CECCHERINI Aldo – rel. Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

Dott. DI VIRGILIO Maria Rosa – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

A.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI PORTA

PINCIANA 4, presso l’avvocato DE MATTEIS FERDINANDO M. (STUDIO PERNO,

CREMONESE & ASSOCIATI), che lo rappresenta e difende unitamente

agli

avvocati PERNO ANTONIO, LIBONATI BERARDINO, BORTONE STEFANO, giusta

procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AV.GA.MA. (C.F. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA ATTILIO REGOLO 12-D, presso l’avvocato

CASTALDI ITALO, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce

al controricorso;

F.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA OFANTO 18,

presso l’avvocato LIUZZI GUIDO, che la rappresenta e difende, giusta

procura a margine del controricorso;

– controricorrenti –

contro

AP.LU., + ALTRI OMESSI

;

– intimati –

sul ricorso 6255-2006 proposto da:

AP.LU., + ALTRI OMESSI

domiciliati in ROMA, VIA ALCIDE DE GASPERI 21, presso l’avvocato

INSOM ENRICO, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato

PAMPHILI ENRICO, giusta procura a margine del controricorso e ricorso

incidentale;

– controricorrenti e ricorrenti incidentali –

contro

RECONTA ERNST & YOUNG S.P.A., in persona del Presidente pro

tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SPALLANZANI 22/A, presso

l’avvocato BUSSOLETTI MARIO, che la rappresenta e difende unitamente

agli avvocati NUZZO ANTONIO, PANTELLINI ANDREA, giusta procura a

margine del controricorso al ricorso incidentale;

AV.GA.MA., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

ATTILIO REGOLO 12-D, presso l’avvocato CASTALDI ITALO, che la

rappresenta e difende, giusta procura in calce al controricorso al

ricorso incidentale;

– controricorrenti al ricorso incidentale –

contro

a.g., + ALTRI OMESSI

;

– intimati –

sul ricorso 6370-2006 proposto da:

RECONTA ERNST & YOUNG S.P.A., in persona del Presidente pro

tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SPALLANZANI 22/A, presso

l’avvocato BUSSOLETTI MARIO, che la rappresenta e difende unitamente

agli avvocati NUZZO ANTONIO, PANTELLINI ANDREA, giusta procura a

margine del controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

AP.LU., + ALTRI OMESSI

domiciliati in ROMA, VIA ALCIDE DE GASPERI 21, presso l’avvocato

INSOM ENRICO, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato

PAMPHILI ENRICO, giusta procura a margine del controricorso e ricorso

incidentale del 14.2.2006;

– controricorrenti –

contro

A.P., + ALTRI OMESSI

;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2257/2005 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 19/05/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

30/11/2011 dal Consigliere Dott. ALDO CECCHERINI;

udito, per il ricorrente principale A.G., l’Avvocato

SANTAGATA DA CASTRO CARLO, con delega, che ha chiesto l’accoglimento

del proprio ricorso principale;

udito, per i controricorrenti e ricorrenti incidentali AP.

L. + altri, l’Avvocato ENRICO INSOM che ha chiesto l’accoglimento

del proprio ricorso incidentale autonomo; rigetto degli altri

ricorsi;

udito, per la controricorrente e ricorrente incidentale RECONTA,

l’Avvocato MARIO BUSSOLETTI che ha chiesto l’inammissibilità o

rigetto del ricorso principale ( A.G.); rigetto del

ricorso Ap. e l’eventuale accoglimento del proprio ricorso

incidentale condizionato;

udito, per la controricorrente F., l’Avvocato GUIDO LIUZZI che

ha chiesto il rigetto del ricorso principale;

udito, per la controricorrente Av., l’Avvocato CASTALDI che

ha chiesto il rigetto dei ricorsi;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FIMIANI Pasquale che ha concluso per l’inammissibilità o rigetto del

ricorso principale;

per l’accoglimento del ricorso incidentale Ap.Lu.; per

l’assorbimento del ricorso incidentale di RECONTA.

Fatto

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Il dottor A.G. ricorre per cassazione per otto motivi contro la sentenza della Corte d’appello di Roma 19 maggio 2005, che ha confermato la sentenza pronunciata in primo grado dal Tribunale di Roma, di rigetto delle domande da lui proposte contro Reconta Ernest & Young – REY s.p.a. (nel seguito: REY), nonchè F.G., e Av.Ge.Ma.Ga..

2. In primo grado, l’attore, qualificatosi azionista di riferimento della Compagnia Tirrena di Assicurazioni s.p.a. (nel seguito:

Tirrena) in virtù di partecipazione diretta, e indiretta tramite la Società Investimenti e Partecipazioni s.p.a. (nel seguito: SIP), e azionista di S.I.D.A. s.p.a. e di Unione Euroamericana di Assicurazioni s.p.a. (nel seguito: Euro), e al tempo stesso presidente, consigliere delegato e direttore generale della Tirrena, aveva esposto che:

– nel 1991 l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo aveva svolto un accertamento ispettivo sulla Tirrena, all’esito della quale aveva comunicato che le riserve sinistri esposte nel bilancio 1990 erano insufficienti, con riferimento al ramo r.c. auto per L. 103,4 mld, e per gli altri rami per 53,54 mld;

– nella prospettiva di risanare la Tirrena egli aveva sottoscritto il 16 dicembre 1991 con la società olandese Aegon N.V. International dell’Aja (nel seguito: Aegon) una lettera di intenti, con la quale Aegon dichiarava l’intendimento di acquistare la partecipazione di controllo della Tirrena, con la cessione a suo favore delle azioni delle famiglie A. e Ap. per il prezzo di L. 90 mld;

– l’Aegon aveva incaricato le società Tillinghast e REY delle opportune verifiche, ma, nell’incontro avvenuto a (OMISSIS) tra esponenti di Aegon e gli esperti di REY, questi avevano espresso illazioni, esorbitanti l’incarico loro affidato, che avevano provocato il 22 gennaio 1992 il recesso di Aegon dalla lettera d’intenti;

– il recesso di Aegon aveva indotto l’Isvap a proporre l’amministrazione straordinaria di Tirrena, che fu disposta il 15 aprile 1992;

– i commissari nominati avevano incaricato la stessa REY di redigere il bilancio della Tirrena alla data del 15 aprile 1992 e una valutazione comparativa tra inventario – rendiconto predisposto con riferimento alla stessa data dai disciolti organi amministrativi, e bilancio;

– in adempimento di tali incarichi la REY aveva depositato il 14 settembre 1992 il bilancio, e il 18 settembre la relazione comparativa richiesti, e con tali atti aveva illegittimamente svalutato le partecipazioni di Tirrena in SIDA e EURO di L. 29,806 mld, e aveva incrementato sia l’insufficienza della riserva sinistri ramo r.c. auto di L. 176 mld rispetto alla precedente stima dell’Isvap, e sia la posta rischi fideiussori per L. 48 mld.;

– in tal modo il deficit patrimoniale era portato a L. 499 mld e la perdita a L. 623 mld, con una differenza rispetto alle stime del disciolto organo amministrativo di oltre L. 200 mld, che comportavano la necessità di una ricapitalizzazione;

– entrambi questi atti, comunicati dai commissari all’Isvap, avevano avuto diffusione esterna, avendo i commissari chiarito all’autorità di vigilanza che l’incarico affidato a REY rispondeva anche allo scopo di poter disporre di elementi conoscitivi della situazione, atti a valutare eventuali proposte di risanamento;

– la stessa REY aveva eseguito una successiva verifica della situazione patrimoniale e bilancio al 30 settembre 1992, consegnandone i risultati nel successivo febbraio insieme ad una relazione delle attuarie F. e Av., in cui la valutazione della riserva sinistri del ramo r.c. auto era ulteriormente peggiorata;

– a seguito di questi risultati, ritenuti dall’attore ingiustificati, l’Isvap aveva valutato negativamente un piano di risanamento presentato, e con D.M. 31 maggio 1993 aveva posto la Tirrena in liquidazione coatta amministrativa.

Secondo l’attore, le arbitrarie e ingiustificate valutazioni della società REY, sin dall’iniziale intervento su incarico di Aegon, avevano determinato le successive vicende, influenzando il giudizio di tutti gli operatori coinvolti nelle valutazioni e scoraggiando le proposte di risanamento. Egli aveva chiesto quindi il risarcimento dei danni riconducibili: a) alla mancata cessione ad Aegon delle azioni Tirrena, b) alla mancata retribuzione per le cariche che l’attore avrebbe continuato a rivestire in Tirrena, e c) alla lesione della vita di relazione e perturbamento del suo stato d’animo.

Con una successiva memoria ex art. 183 c.p.c., l’attore aveva chiarito che l’azione risarcitoria aveva quale precipuo fondamento la responsabilità extracontrattuale in ragione della perdita di chance di alienare la sua partecipazione, “ovvero con il risanamento, preservando le partecipazioni e le remunerazioni connesse alle funzioni espletate”.

3. La corte territoriale, con l’impugnata sentenza, ha preliminarmente ritenuto inammissibile, perchè proposto in primo grado oltre il termine dell’art. 183 c.p.c. (nuovo rito), l’intervento di Ap.Lu., + ALTRI OMESSI riformando sul punto la sentenza di primo grado, che aveva respinto le domande proposte dagli intervenuti per prescrizione del loro diritto; e ha respinto l’eccezione di difetto di legittimazione attiva di A.G., avendo questi allegato un danno subito alla sua immagine e alla sua attività professionale per effetto del comportamento illecito di REY. Nel merito la corte territoriale ha escluso che la decisione di Aegon, di recedere dalla lettera d’intenti, fosse stata determinata dalle perplessità manifestate il 15 gennaio 1992 dai consulenti di REY, ai quali non era stato neppure conferito l’incarico di valutare la congruità delle riserve ed esprimere un parere sui bilanci d’esercizio, ma un diverso incarico ancora in corso alla data del recesso di Aegon. Era assorbente il rilievo che il successivo commissariamento della Tirrena era stato determinato dalla relazione Isvap 11 marzo 1992, anteriore al documento di REY 19 marzo 1992 relativo all’incarico ricevuto da Aegon. Le valutazioni della società Aegon in ordine all’opportunità di procedere a finanziamenti erano dipese dall’obiettiva valutazione dello stato di dissesto della società Tirrena, nella quale gli appellanti avevano rivestito cariche sociali di responsabilità.

Gli appellanti, pur dolendosi delle conseguenze che sarebbero derivate dalle valutazioni di REY, non avevano smentito il dissesto dell’impresa.

Il rigetto di questo motivo di appello assorbiva anche gli altri motivi, peraltro generici e privi di riscontri obiettivi.

4. La REY s.p.a. resiste con controricorso e ricorso incidentale condizionato per tre motivi. Anche F.G. e A. M.G. hanno depositato separati controricorsi.

Ap.Lu., + ALTRI OMESSI depositato controricorso al ricorso principale con ricorso incidentale contro REY s.p.a. per tre motivi. A tale ricorso incidentale resistono con separati controricorsi REY, e Ma.

A.G.. Gli stessi Ap. hanno altresì depositato controricorso al ricorso incidentale di REY. Il ricorrente, La REY s.p.a., gli Ap. e Av. hanno depositato memorie.

I tre ricorsi devono essere riuniti a norma dell’art. 335 c.p.c..

4. Con il primo motivo del suo ricorso principale, G. A. censura per vizi di motivazione il rigetto da parte della corte territoriale del suo motivo d’appello, che investiva la decisione del tribunale di escludere la responsabilità di REY per aver dissuaso l’Aegon dal proseguire la trattativa consacrata con la lettera d’intenti 16 dicembre 1991. La decisione impugnata, laddove conferma l’estraneità delle valutazioni espresse oralmente dagli esperti di REY alla decisione di Aegon di recedere, sarebbe contraddetta dall’affermazione, nella stessa sentenza, che la valutazione circa l’operazione finanziaria è assunta in genere sulla base di una documentazione contabile e di bilanci, o, comunque, di una relazione scritta di esperti. La motivazione, inoltre, ometterebbe di dar rilievo a prove documentali acquisite in giudizio, e sarebbe contraddittoria rispetto alle risultanze deducibili dai documenti basilari.

5. Il motivo, nella parte in cui si sottrae all’inammissibilità, è infondato. Inammissibile è, innanzi tutto, la doglianza, pure formulata, per la mancata ammissione di prove, il cui contenuto non è riprodotto nel ricorso e non si rinviene neppure nella sentenza, con la conseguenza che la corte non è posta nelle condizioni di apprezzarne il carattere decisivo. Sulla supposta contraddizione è da osservare che il giudice di merito ha escluso, con una valutazione che appartiene esclusivamente al merito della causa, l’idoneità delle perplessità espresse oralmente da esperti di REY, nell’incontro del 15 gennaio 1992, a spiegare la decisione di Aegon di recedere dalle trattative, manifestata il successivo 22 gennaio 1992, tanto più che la REY non era stata incaricata di svolgere quelle specifiche verifiche alle quali le perplessità in questione sarebbero state riconducibili. In ciò non vi è contraddizione. Non è sufficiente, perchè la motivazione di una sentenza sia definita con-traddittoria, che un’espressione contenuta in questa sia apparentemente in contrasto con altra, essendo indispensabile, altresì, che si sia in presenza di argomentazioni contrastanti e tali da non permettere di comprendere la ratio decidendi che sorregge il decisum adottato (Cass. 6 aprile 2006 n. 8106), ciò che certamente non si verifica nel caso di specie. Nè era compito del giudice di merito – sotto il profilo della sufficienza della motivazione – individuare positivamente gli elementi di fatto che avevano indotto Aegon a recedere dalla trattativa in corso, spettando evidentemente tale compito alla parte gravata dall’onere della prova.

6. Deve poi escludersi che la contraddizione, quale vizio di motivazione della sentenza censurabile ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, sia predicabile nel rapporto tra motivazione e prove documentali raccolte in corso di causa, come vorrebbe il ricorrente, posto che il vizio di contraddittorietà della motivazione ricorre solo in presenza di argomentazioni contrastanti e tali da non permettere di comprendere la ratio decidendi che sorregge il decisum adottato, per cui non sussiste motivazione contraddittoria allorchè, dalla lettura della sentenza, non sussistano incertezze di sorta su quella che è stata la volontà del giudice (Sez. un. 22 dicembre 2010 n. 25984).

7. In modo sostanzialmente non diverso dal primo motivo, quello successivo (secondo) di ricorso, peraltro formulato come vero e proprio gravame di merito, tocca gli argomenti di fatto e di diritto più vari ed eterogenei, per concludersi con un ingiustificato richiamo ad alcune norme del codice civile e ad “ogni principio e norma in materia di valutazione e portata” delle prove raccolte, rendendo impossibile identificare la censura sulla quale la corte dovrebbe pronunciarsi. Di entrambi i motivi si può dire che si risolvono in una generale rivisitazione del materiale raccolto in corso di causa, valutato dal punto di vista della difesa di parte, e non sono riducibili alla censura di vizio di motivazione, nel significato preciso che questo vizio ha nell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, che non può consistere in un apprezzamento dei fatti e delle prove in senso difforme da quello preteso dalla parte, perchè la citata norma non conferisce alla Corte di Cassazione il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico – formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice del merito al quale soltanto spetta individuare le fonti del proprio convincimento, e, all’uopo, valutarne le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza, e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (Cass. Sez. un. 11 giugno 1998 n. 5802; tra le più recenti v. 23 dicembre 2009 n. 27162).

8. I successivi motivi di ricorso – dal terzo all’ottavo – censurano il giudizio espresso dalla corte territoriale circa l’assorbimento, la genericità e la mancanza di riscontri oggettivi degli altri motivi di appello. Essi vertono tutti sui comportamenti tenuti, dopo l’apertura dell’amministrazione straordinaria della Tirrena, dalla REY s.p.a., nonchè – motivo ottavo – dall’attuaria Av., che nelle valutazioni espresse in diverse occasioni avrebbero esagerato il passivo della società in amministrazione straordinaria, pregiudicandone ogni possibilità di risanamento. Questi motivi sono svolti, e possono essere presi in esame, sotto il solo profilo del vizio di motivazione, con esclusione di altri profili – di violazione di norme di diritto – pur formalmente enunciati dal ricorrente, per le ragioni appresso indicate.

8.1. Le violazioni dell’art. 112 c.p.c. denunciate con i motivi 3, 4, per il mancato esame dei motivi di appello quarto e quinto (rispettivamente, sull’inosservanza da parte di REY delle procedure di verifica previste dalle norme tecnico-deontologiche generalmente osservate, e sull’arbitrario ricalcolo delle riserve tecniche negli elaborati trasmessi ai commissari il 18/9/1991 e 18/2/1993), sono contraddette dagli argomenti critici contestualmente svolti a confutazione delle ragioni indicate nell’impugnata sentenza a proposito di ciascuno di esse (non potere essere quei motivi di appello assorbiti, per il fatto che si riferivano a comportamenti di REY successivi al marzo 1992).

8.2. Le violazioni dell’art. 115 c.p.c., denunciate nei motivi 3, 4, 5, 6 e 7 (quest’ultimo vertente sull’influenza che l’errata valutazione delle riserve tecniche e delle perdite di Tirrena avrebbe avuto nell’impedire ogni intervento di risanamento) e 8, assai genericamente enunciate, sono teoricamente esaminabili nella presente fattispecie (in cui non si deduce che la corte territoriale avrebbe utilizzato fonti di prove non acquisite regolarmente al contraddittorio, ma si censura la valutazione del materiale di prova raccolto in corso di causa) soltanto come vizi di motivazione nell’apprezzamento del materiale probatorio (v. la costante giurisprudenza di legittimità già in precedenza richiamata).

8.3. Le violazioni dell’art. 2425 c.c., denunciate con i motivi 5 e 6 – concernenti i valori, rispettivamente delle partecipazioni e del fondo rischi fideiussori della Tirrena, indicati negli elaborati di REY 18/9/1992 e 18/2/1993 – si risolvono nella sollecitazione a riesaminare il merito di questi valori, e sono perciò inammissibili nella presente sede di legittimità.

8.4. I vizi di motivazione denunciati vertono su fatti aventi la caratteristica comune di essere posteriori al decreto di collocazione della Tirrena in amministrazione straordinaria. Come è noto, l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 circoscrive il vizio di omessa, insufficiente oppure contraddittoria motivazione della sentenza ai fatti controversi che siano decisivi per il giudizio. Il carattere decisivo dei fatti in questione dovrebbe essere apprezzato per l’incidenza che essi avrebbero avuto nella determinazione dei danni di cui era chiesto il risarcimento. Ora, i danni allegati dall’appellante fin dal primo grado – secondo la sentenza impugnata, per questa parte non sottoposta a censura – sono quelli cagionati da:

a) mancata cessione ad Aegon delle azioni Tirrena, b) mancata retribuzione per le cariche che l’attore avrebbe continuato a rivestire in Tirrena, e c) lesione della vita di relazione e perturbamento del suo stato d’animo.

8.5. I danni di cui alle prime due lettere (a e b) sono quelli fatti oggetto, nel presente giudizio di legittimità, dei due primi motivi di ricorso. Ad essi non possono riferirsi i motivi qui esaminati (dal terzo al settimo) che sono posteriori alla decretazione di amministrazione straordinaria (su questo punto è proprio il ricorrente ad insistere diffusamente nell’esposizione degli stessi motivi), perchè quel decreto – a sua volta posteriore al recesso di Aegon – comportava l’automatica decadenza delle cariche sociali in Tirrena. In particolare, si ricava dal ricorso – pur in difetto di esplicita allegazione ed illustrazione – che anche il danno di cui al punto b) dovesse ricollegarsi alla mancata conclusione della trattativa con Aegon, essendo stato previsto che, in caso di conclusione della cessione delle azioni ad Aegon, A.G. avrebbe conservato la carica di presidente del consiglio di amministrazione della Tirrena.

In ordine al danno alla vita di relazione e al perturbamento dello stato d’animo del ricorrente, si osserva che esso è sostanzialmente ignorato nei motivi qui esaminati, e che dalla stessa sentenza non è possibile ricavare precisamente in cosa esso sarebbe consistito, da quali fatti sarebbe stato cagionato e di conseguenza neppure quale sarebbe stata la sua natura giuridica.

8.6. Posto dunque che non si comprende come i fatti dedotti in questi motivi potessero influire sulla produzione dei danni lamentati, ci si deve limitare ad osservare che il ricorrente ha del tutto trascurato l’illustrazione della decisività dei fatti controversi, e ciò ne comporta l’inammissibilità. Dalla lettura integrale del ricorso, e specificamente del settimo motivo d’impugnazione (al quale si collegano i motivi dal terzo al sesto), risulta soltanto lo sforzo del ricorrente di dimostrare un nesso di causalità tra i comportamenti di REY posteriori alla decretazione di amministrazione straordinaria e il venir meno di ogni possibilità di risanamento della società. Ma questo “danno” non risulta essere mai stato oggetto di domanda risarcitoria da parte dell’ A., e neppure nel ricorso lo si afferma. Nell’esposizione dei fatti di causa ci si limita, a questo proposito, a riportare la domanda di condanna proposta davanti al tribunale senza indicazione di specifiche causali, con cifre aggregate che non consentono la ricostruzione delle imputazioni.

L’omissione è tanto più rilevante se si considera, non solo la puntualizzazione dell’oggetto della domanda attrice contenuta nella sentenza impugnata, e di cui s’è detto, ma ancor più le seguenti circostanze: – che la legittimazione di A.G. all’azione risarcitoria (in relazione, evidentemente, con i danni lamentati) era stata contestata dai convenuti nel corso del giudizio;

-che il giudice d’appello aveva respinto l’eccezione di difetto di legittimazione attiva di A.G. con la motivazione che questi aveva allegato un danno subito alla sua immagine e alla sua attività professionale per effetto del comportamento illecito di REY; – che il mancato risanamento della società in amministrazione straordinaria è dipeso dalla situazione nella quale la società versava e dalle valutazioni fatte al riguardo dai commissari, contro i quali nessuna domanda è stata proposta o – se proposta – proseguita, mentre i comportamenti illeciti di REY non potevano avere l’efficacia causale supposta (immediata e diretta, ex art. 1223 – 2056 c.c.), essendo mediati dell’incapacità e in definitiva della colpa dei commissari che quelle valutazioni hanno fatto proprie (il rilievo copre in particolare il riferimento, fatto nella memoria depositata in primo grado ex art. 183 c.p.c., al risanamento della società, che avrebbe preservato le partecipazioni: ma l’omesso richiamo a questo elemento va messo in relazione alla considerazione che segue); – che le doglianze concernenti il mancato risanamento della Tirrena in amministrazione straordinaria non potevano essere fatte valere che dagli organi liquidatori della stessa società, e che tale questione, involgente la legittimazione attiva dell’attore, era stata proposta in causa e risolta nel modo già ricordato. Tutto ciò comporta che il requisito della decisività dei fatti sui quali la motivazione della sentenza impugnata sarebbe viziata esigeva uno speciale sforzo di allegazione ed illustrazione, che è del tutto mancato, e che rende i motivi in esame inammissibili.

9. Il nono motivo censura l’immotivata condanna alle spese a favore dell’attuaria F., pronunciata dalla corte territoriale, sebbene nei confronti della stessa nessun motivo di appello fosse stato proposto, avendo il ricorrente a suo tempo verificato che l’incremento dell’ammontare delle riserve tecniche con riferimento al bilancio al 30 settembre 1992 era stato stimato dalla sola attuaria Av.. Secondo il ricorrente, qui “valevano gli stessi motivi che hanno indotto alla compensazione delle spese di questo grado nei confronti del dott. D.”.

9.1. Il motivo, nel quale peraltro non si spiega a quale titolo l’attuaria Av. sarebbe stata chiamata a partecipare al giudizio d’appello, nè in quale atto sarebbe stato esposto al giudice di merito quanto qui riferito, è infondato, perchè la compensazione delle spese del giudizio è una facoltà discrezionale del giudice, a norma dell’art. 92 cpv. c.p.c., il cui esercizio mancato esercizio non richiede motivazione.

10. Il primo motivo del ricorso incidentale proposto da Lu.

A., + ALTRI OMESSI dichiarazione d’inammissibilità dell’intervento, perchè posteriore all’udienza di cui all’art. 183 c.p.c. – è carente d’interesse. Il rigetto del ricorso principale, e il consolidamento della decisione di merito circa l’inesistenza del diritto fatto valer in giudizio dall’attore A.G., si estende infatti necessariamente agli Ap., intervenuti in causa tardivamente e sulla base del medesimo materiale probatorio prodotto dalle altre parti del giudizio, identica essendo la fattispecie sostanziale dedotta ed identiche essendo le domande proposte contro le stesse parti, con il conseguente assorbimento della questione, posta dal motivo d’appello non esaminato, della prescrizione del diritto.

11. Con il secondo motivo di ricorso gli Ap. censurano l’omessa pronuncia sul motivo d’appello vertente sulla condanna di essi, in primo grado, al pagamento delle spese processuali nei confronti di D.F., sebbene essi avessero espressamente dichiarato di dissociarsi dalla domanda proposta contro quel convenuto dagli attori.

11.1. Il vizio denunciato suppone la formulazione di un motivo di appello che non figura, nell’impugnata sentenza, nè nelle conclusioni degli stessi Ap., riportate in epigrafe, nè nell’esposizione del fatto o della motivazione. Per il principio dell’autosufficienza, i ricorrenti avevano l’onere di riprodurre testualmente nel ricorso il motivo di appello ignorato – secondo l’assunto – dalla corte del merito, con la puntuale indicazione del luogo di riscontro in atti, al fine di consentire alla corte l’esercizio dei suoi poteri di giudice del fatto processuale.

12. Il terzo motivo del ricorso incidentale degli Ap. è inammissibile come tale, sollevando una questione riservata all’eventuale giudizio di rinvio.

13. Il ricorso incidentale della REY s.p.a., che è condizionato, è assorbito dal rigetto dei ricorsi di A.G. e degli Ap..

14. Le spese del presente giudizio sono regolate in base al principio della prevalente soccombenza sostanziale, e sono quindi poste a carico di A.G. e di Ap.Lu., + ALTRI OMESSI in solido tra loro. Esse sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi, rigetta il ricorso principale e il secondo motivo del ricorso proposto da Ap.Lu., + ALTRI OMESSI ; dichiara assorbiti gli altri motivi del ricorso proposto da Ap.Lu., + ALTRI OMESSI e il ricorso incidentale di Reconta Ernest & Young – REI s.p.a.;

Condanna A.G., e Ap.Lu., + ALTRI OMESSI in solido, al pagamento delle spese del presente giudizio nei confronti delle parti controricorrenti, che liquida:

per Reconta Ernest & Young – REY s.p.a. e per Av.Ge.

M.G., in Euro 44.500,00, di cui Euro 44.000,00 per onorari, oltre alle spese generali e agli accessori come per legge, per ciascuna delle due parti;

per F.G. in Euro 40.500,00, di cui Euro 40.000,00 per onorari, oltre alle spese generali e agli accessori come per legge.

Così deciso a Roma, nella camera di consiglio della prima sezione della Corte suprema di cassazione, il giorno 30 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2011

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