Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30053 del 19/11/2019

Cassazione civile sez. VI, 19/11/2019, (ud. 18/09/2019, dep. 19/11/2019), n.30053

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5270-2019 proposto da:

I.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DE DONATO

10, presso lo studio dell’avvocato COMITO LUIGI, rappresentato e

difeso dall’avvocato PARILLO LUCA;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE (OMISSIS), in persona del

Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende ope legis;

– resistente –

avverso il decreto n. 2797/2018 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,

depositato il 09/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 18/09/2019 dal Consigliere Relatore Dott. GRASSO

GIUSEPPE.

Fatto

RITENUTO

che la Corte d’appello di Perugia, con il decreto di cui in epigrafe, dichiarò improponibile il ricorso con il quale I.M. aveva chiesto condannarsi il Ministero dell’Economia e delle Finanze al pagamento dell’equo indennizzo per la durata non ragionevole del processo amministrativo definito con la sentenza n. 808 del 28/1/2011 del T.A.R. del Lazio, per non essere stata depositata l’istanza di prelievo di cui al D.L. n. 112 del 2008, art. 54, convertito nella L. n. 133 del 2008, e successive modifiche;

che avverso il predetto decreto l’istante propone ricorso sorretto da quattro censure e che l’Amministrazione è rimasta intimata;

ritenuto che con il primo e il secondo motivo il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116, c.p.c., D.L. n. 112 del 2008, art. 54, , in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, nonchè omesso esame di un fatto controverso e decisivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, assumendo che la Corte locale avrebbe dovuto cogliere dalla scheda, ricavata dalle informazioni telematiche, fornite all’interessato attraverso l’accesso alla segreteria del Giudice amministrativo, nominata “dettaglio ricorso”, che lo stesso aveva presentato istanza di fissazione udienza e anche di prelievo;

ritenuto che con il terzo motivo, anch’esso collegato ai primi due, viene denunziata violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 3, comma 5, L. n. 89 del 2001 e 738, c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, per non avere la Corte perugina disposto la sollecitata acquisizione del fascicolo d’ufficio del giudizio amministrativo, che avrebbe, in ogni caso, permesso di accertare la presentazione dell’istanza di cui detto;

ritenuto che con il quarto motivo il D.L. propone eccezione d’illegittimità costituzionale del D.L. n. 112 del 2008, art. 54, comma 2, conv. nella L. n. 133 del 2008 e successive modifiche, per contrasto con gli artt. 117 Cost., comma 1, in relazione agli artt. 6, p. 1, 13 e 46, p. 1, CEDU.

Diritto

CONSIDERATO

che, assorbiti (assorbimento proprio) i primi tre motivi, il provvedimento deve essere cassato con rinvio alla luce della sopraggiunta sentenza n. 34/2019 della Corte Costituzionale, la quale ha dichiarato “l’illegittimità costituzionale dell’art. 54, comma 2, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, nella L. 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dal D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, Allegato 4, art. 3, comma 23, (Attuazione della L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 44, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo) e dal D.Lgs. 15 novembre 2011, n. 195, art. 1, comma 3, lett. a), n. 6, (Disposizioni correttive ed integrative al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, recante codice del processo amministrativo a norma della L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 44, comma 4)”;

considerato che appare opportuno demandare al Giudice del rinvio anche il regolamento delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

accoglie il ricorso; cassa e rinvia alla Corte d’appello di Perugia, altra composizione, anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 18 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 19 novembre 2019

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