Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30052 del 31/12/2020

Cassazione civile sez. VI, 31/12/2020, (ud. 22/07/2020, dep. 31/12/2020), n.30052

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACIERNO Maria – Presidente –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25476-2018 proposto da:

E.I. SPA, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE ANGELICO 101,

presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO BAURO, che la rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

IMPRESA SPA IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA;

– intimata –

avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di RO/L/, depositata il 02/08/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 22/07/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MAURO DI

MARZIO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. – E.I. S.p.a. ricorre per un mezzo illustrato da memoria, nei confronti di Impresa S.p.a. in amministrazione straordinaria, contro l’ordinanza del 2 agosto 2018 con cui il Tribunale di Roma, nell’accogliere parzialmente l’opposizione allo stato passivo spiegata dall’odierna ricorrente, ha condannato la medesima al rimborso di due terzi delle spese di lite, compensato il terzo residuo.

2. Impresa S.p.a. in amministrazione straordinaria non svolge difese.

Diritto

CONSIDERATO

che:

3. – Il motivo denuncia violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., sul rilievo che il Tribunale, essendo essa opponente risultata parzialmente vincitrice, non avrebbe potuto condannarla nemmeno in parte al rimborso delle spese di lite.

Ritenuto che:

4. – Il motivo è manifestamente fondato.

Denegata l’ammissione al passivo per Euro 13.027,45, Euro 1.843.536,96 ed Euro 19.604,85, E.I. S.p.a. ha proposto opposizione in relazione a tutte e tre dette somme, ma l’opposizione è stata accolta solo con riguardo alla prima, in chirografo, oltre che per gli interessi sugli importi già ammessi nella fase precedente. Dopodichè il Tribunale ha compensato per un terzo le spese di lite attesa la reciproca soccombenza ed ha posto i restanti due terzi a carico di E.I. S.p.a., liquidati in C 24.000,00, oltre accessori.

Così facendo il giudice di merito ha violato il principio secondo cui: “Nel regime normativo posteriore alle modifiche introdotte all’art. 91 c.p.c. dalla L. n. 69 del 2009, in caso di accoglimento pagale della domanda il giudice può, ai sensi dell’art. 92 c.p.c., compensare in tutto o in parte le spese sostenute dalla parte vittoriosa, ma questa non può essere condannata neppure parzialmente a rifondere le spese della controparte, nonostante l’esistenza di una soccombenza reciproca per la parte di domanda rigettata o per le altre domande respinte, poichè tale condanna è consentita dall’ordinamento solo per l’ipotesi eccezionale di accoglimento della domanda in misura non superiore all’eventuale proposta conciliativa” (Cass. 23 gennaio 2018, n. 1572; Cass. 24 ottobre 2018, n. 26918).

Pertanto il motivo va accolto e la sentenza cassata in relazione al motivo accolto.

5. – Non essendo necessari ulteriori accertamenti, può decidersi nel merito compensando le spese del giudizio di merito in relazione alla descritta soccombenza reciproca, mentre le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

PQM

accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza impugnata e, decidendo nel merito, compensa le spese del giudizio di merito e condanna l’intimata al rimborso, in favore della ricorrente, delle spese sostenute per questo giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro: 2.100,00, di cui 100,00 per esborsi, oltre oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge.

Depositato in Cancelleria il 31 dicembre 2020

 

 

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