Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30052 del 29/12/2011

Cassazione civile sez. I, 29/12/2011, (ud. 30/11/2011, dep. 29/12/2011), n.30052

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. CECCHERINI Aldo – rel. Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

Dott. DI VIRGILIO Maria Rosa – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Z.E. (C.F. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIALE TUPINI 113, presso l’avvocato CORBO

NICOLA, che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

ZA.GI. (c.f. (OMISSIS)), Z.A.

(C.F. (OMISSIS)), M.N. (C.F.

(OMISSIS)), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA APRICALE

31, presso l’avvocato VITOLO MASSIMO, rappresentati e difesi

dall’avvocato FELACO FRANCESCO, giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrenti –

contro

PUBBLICO MINISTERO PRESSO LA PROCURA GENERALE DELLA CORTE DI

CASSAZIONE;

– intimato –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA, depositato il

18/10/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

30/11/2011 dal Consigliere Dott. ALDO CECCHERINI;

udito, per il ricorrente, l’Avvocato NICOLA CORBO che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FIMIANI Pasquale che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1. El. e Z.E., soci di minoranza della Tessitura Zappacosta s.r.l., denunciarono gravi irregolarità nella gestione della società, e chiesero al Tribunale di Chieti, a norma dell’art. 2409 c.c., di verificarle con un’ispezione giudiziale. Il tribunale respinse l’istanza, e contro il decreto El. e E. Z. proposero reclamo alla Corte d’appello dell’Aquila. Fu disposta un’ispezione, e sorse un contrasto circa il modo in cui essa dovesse svolgersi e se e in quale misura dovesse essere garantito il contraddittorio.

2. All’esito del procedimento la corte territoriale, con decreto in data 18 ottobre 2005 ha rigettato il reclamo, e ha condannato i reclamanti al pagamento delle spese dell’ispezione giudiziale e delle spese del giudizio.

3. Per la cassazione del decreto ricorre Z.E. per tre motivi. Za.Gi., M.N. e A. Z. resistono con controricorso.

Il ricorrente ha depositato memoria, nonchè, dopo la discussione, osservazioni scritte sulle conclusioni del Procuratore generale.

4. Con il primo motivo di ricorso, premessa la tesi dell’impugnabilità per cassazione del decreto emesso su reclamo avverso provvedimento assunto nel procedimento di cui all’art. 2409 c.c. si svolgono delle censure in ordine all’ispezione giudiziale, svoltasi in preterizione di regole di contraddittorio.

Il motivo è infondato. Nel procedimento regolato dall’art. 2409 c.c., il socio di minoranza è legittimato a presentare la denuncia dall’interesse alla corretta gestione della società. Detto interesse non ha per il socio consistenza di diritto soggettivo, perchè nelle società di capitale la partecipazione al capitale sociale attribuisce ai soci, oltre al diritto di partecipare alle assemblee alle quali soltanto compete la nomina e la revoca degli amministratori, diritti di ispezione dei soli registri sociali, e non anche dei registri contabili, per i quali vale la regola generale che essi possono essere ispezionati solamente dal soggetto del quale si documenta l’attività, e, dunque, dalla società medesima – che ha personalità giuridica distinta da quella dei soci – per mezzo dei suoi organi. La denuncia di cui all’art. 2049 c.c. è dunque ammessa a tutela dell’interesse della stessa società, e da vita ad un procedimento di amministrazione di interessi privati, perciò definito di volontaria giurisdizione.

Questa nozione, com’è noto, non si identifica con quella di processo camerale, essendo questa forma utilizzata dal legislatore anche in diversi casi, nei quali non è dubbio che siano domandate e richieste pronunce su diritti soggettivi, idonee a passare in giudicato e a diventare definitive. Non è dunque la forma del procedimento in camera di consiglio ciò che preclude l’impugnazione dei provvedimenti assunti a norma dell’art. 2409 c.c., nè rileva che questo procedimento sia con pluralità di “parti” (recte: consenta la partecipazione di più soggetti interessati), essendo discriminante la circostanza che detti provvedimenti, sebbene assunti da organi giudiziari, non hanno contenuto decisorio, ma oggettivamente amministrativo, e precisamente di amministrazione pubblica del diritto privato (qui: della società). Come tali essi rientrano nell’ambito della volontaria giurisdizione, perchè tendenti alla tutela di situazioni soggettive riconducibili nella categoria dell’interesse legittimo – comportando un’attività oggettivamente amministrativa, connotata dalla modificabilità e revocabilità dei provvedimenti, ai sensi dell’art. 742 cod. proc. civ. (cfr. per tutte Cass. 26 febbraio 1993 n. 2395).

Occorre altresì precisare che, se questi provvedimenti possono incidere su diritti di terzi, quali sono gli amministratori, e se in considerazione dell’interesse legittimo di questi si è ritenuta consentita la loro partecipazione al procedimento, ciò non vale a materializzare un rapporto di diritto sostanziale tra i soci denunzianti e detti terzi, essendo indubbio che i diritti incisi ineriscono esclusivamente al rapporto degli amministratori con la società, e non con i soci, e che essi potranno poi essere tutelati in modo diretto soltanto in un ordinario giudizio contenziose tra le stesse parti interessate.

E’ appunto l’inesistenza, nel procedimento ex art. 2409 c.c., di un diritto del socio denunziante (oltre che di un diritto della società amministrata) la ragione della tradizionale e consolidata giurisprudenza che esclude la ricorribilità per cassazione contro il provvedimento che lo conclude. L’art. 111 Cost., infatti, anche nel testo novellato dalla L. 23 novembre 1999, n. 2, ammette tale ricorso solo contro le sentenze (oltre che i provvedimenti sulla libertà personale); e tale qualità non posseggono i provvedimenti in questione nè in senso formale, per definizione, e neppure in senso sostanziale, perchè, appunto, non decidono su diritti. Questo quadro normativo non è poi mutato per effetto della formalizzazione del diritto costituzionale al giusto processo, giacchè qui non è in discussione la necessità che anche il giudice della volontaria giurisdizione debba essere terzo e imparziale, ma solo che il provvedimento assunto in quel procedimento sia ricorribile per cassazione.

L’inammissibilità del ricorso, per questa parte, è poi resa più manifesta dalla censura proposta, che rivendica il contraddittorio nell’assunzione dell’ispezione giudiziale della società, con la conseguente possibilità dei soci, o di consulenti da loro nominati, di prendere visione dei documenti della vita della società, e di utilizzare lo strumento del processo per dare consistenza ad un diritto di ispezione, che la disciplina sostanziale non riconosce loro.

Deve, in conclusione, ribadirsi l’insegnamento consolidato della giurisprudenza, confortata dalla dottrina, che i provvedimenti resi sulla denuncia d’irregolarità nella gestione di una società, ai sensi dell’art. 2409 cod. civ., ancorchè decidano questioni inerenti alla regolarità del relativo procedimento, sono privi di decisorietà, in quanto, nell’ambito di attribuzioni di volontaria giurisdizione rivolte alla tutela di interessi anche generali ed esercitate senza un vero e proprio contraddittorio, si risolvono in misure cautelari e provvisorie, e, pur coinvolgendo diritti soggettivi, non statuiscono su di essi a definizione di un conflitto tra parti contrapposte, nè hanno attitudine ad acquistare autorità di giudicato sostanziale; e che essi non sono impugnabili con il ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., tranne che per la parte in cui rechino condanna alle spese, a tale principio non facendo eccezione neppure il caso in cui il giudice di merito, nel disporre l’ispezione, l’abbia subordinata alla prestazione di una cauzione, perchè non si tratta di una pronuncia giurisdizionale a carattere decisorio, come tale idonea ad acquistare autorità di giudicato, ma di un provvedimento di natura preventiva e provvisoria, finalizzato a costituire una garanzia per il pagamento degli oneri economici necessari per l’espletamento dell’ispezione (da ultimo, in giurisprudenza, Cass. 21 marzo 2007 n. 6805).

5. Con il secondo motivo si denuncia la violazione del principio del giudice terzo ed imparziale, prescritto dall’art. 111 Cost.. Avendo il presidente del collegio, all’udienza di discussione, respinto una richiesta di termini per il deposito di memorie, e riservato la decisione, affermando che “questo procedimento doveva essere chiuso alla prima udienza”, il difensore dei reclamanti aveva depositato istanza di ricusazione, respinta dal presidente della corte perchè tardiva. La censura è riproposta in questa sede.

Il motivo è generico. Secondo quanto emerge dalla narrazione del fatto processuale contenuta nello stesso ricorso, la riferita dichiarazione, che manifestando l’orientamento del presidente del collegio ne dovrebbe dimostrare la parzialità, sarebbe stata fatta all’esito della trattazione del procedimento, in occasione del rigetto di una domanda di ulteriore rinvio per produrre memorie, e di riserva della decisione. La norma costituzionale invocata, limitandosi a prescrivere che il giudice sia “terzo e imparziale”, rimette al legislatore di precisarne il contenuto, e la materia è in effetti regolata dall’art. 51 c.p.c. Il ricorrente, tuttavia, ignorando tale disposizione, non precisa a quale delle previsioni in essa contenute si riferirebbe la causa di ricusazione. Non pare al collegio, per quel che può rilevare, che nel fatto allegato dal ricorrente sia ravvisabile uno dei casi contemplati nella norma perchè, a tacere degli altri casi manifestamente estranei alla fattispecie, non si ravvisa alcuno degli elementi indicati nel n. 4 (“se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o ha deposto in essa come testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo o come arbitro o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico”). Nè poi si spiega perchè un’affermazione fatta al momento di chiudere il contraddittorio, e dopo che la denuncia era stata trattata ed istruita in due gradi, dimostrerebbe parzialità. Il motivo è perciò inammissibile.

6. Con il terzo motivo si denuncia la violazione dell’art. 2409 c.c. per la condanna dei reclamanti al pagamento delle spese processuali, che secondo la giurisprudenza tradizionale dovevano rimanere a carico delle parti che l’avevano anticipate.

Il motivo è infondato. Questa corte ha già avuto occasione di affermare il principio che nel procedimento per il riassetto amministrativo e contabile delle società a responsabilità limitata o per azioni di cui all’art. 2409 cod. civ., la condanna al pagamento delle spese processuali pronunciata a favore di colui che le abbia anticipate, partecipando al procedimento in forza di interessi giuridicamente qualificati dalla sua posizione rispetto alla corretta amministrazione della società, pur non essendo accessoria ad una decisione su diritti soggettivi, nè collegabile a comportamenti anteriori al processo, è legittima nella parte in cui si fondi sulla soccombenza processuale dei controinteressati nel contrasto delle posizioni soggettive, e che in ogni caso le spese di ispezione giudiziale della società, devono restare sempre a carico dei denuncianti ex art. 2409 cpv. c.c.. (Cass. 5 luglio 2002 n. 9828).

7. Il ricorso deve essere rigettato. Le spese del presente giudizio sono regolate in base al principio della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso, e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 2.200,00, di cui Euro 2.000,00 per onorari, oltre alle spese generali e agli accessori come per legge.

Così deciso a Roma, nella camera di consiglio della prima sezione della Corte suprema di cassazione, il 30 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA