Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30052 del 21/11/2018

Cassazione civile sez. trib., 21/11/2018, (ud. 10/10/2018, dep. 21/11/2018), n.30052

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. PENTA Andrea – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 26543-2012 proposto da:

OPEN SPACE S.r.l., in persona del legale rappresentante

F.G., con sede in (OMISSIS) (C.F.: (OMISSIS)), elettivamente

domiciliata in Roma, alla Piazza del Risorgimento n. 14, presso lo

studio dell’Avv. Luigi Vincenzo (C.F.: (OMISSIS)) che la rappresenta

e difende, congiuntamente e/o disgiuntamente all’Avv. Emiliano

Rossetto (C.F.: (OMISSIS)), giusta procura speciale a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI MILANO (C.F.: (OMISSIS)), in persona del Sindaco pro

tempore, rappresentato e difeso, come da mandato speciale in calce

al controricorso, dagli Avv.ti Maria Rita Surano (C.F.:

SRNMRT48E62F205S), Ruggero Meroni (C.F.: MRNRGR54L08I709I) ed Irma

Marinelli (C.F.: MRNRMI60C48F839H) dell’Avvocatura Comunale di

Milano, nonchè dall’Avv. Raffaele Izzo di Roma (C.F.:

ZZIRFL48E31F162X), presso il cui studio è elettivamente

domiciliato, in Roma al Lungotevere Marzio n. 3;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 56/32/201.2 emessa dalla CTR di Milano in data

29/03/2012 e non notificata;

udite le conclusioni rassegnate dal Procuratore Generale Dott.

Giacalone Giovanni, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/10/2018 dal Consigliere Dott. Penta Andrea.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Con ricorso notificato al Comune di Milano la OPEN SPACE s.r.l. impugnava l’avviso di accertamento n. (OMISSIS) del detto ente locale, notificato il 18.05.2008, con il quale era stato ad essa intimato di pagare la somma di Euro 85.06,00 a titolo di imposta di pubblicità per l’anno 2008.

La Commissione Tributaria Provinciale di Milano, con sentenza n. 380/2011, respingeva il ricorso, compensando le spese di giudizio.

Contro la sentenza interponeva appello la società, evidenziando: a) la nullità dell’avviso per carenza di sottoscrizione; b) la nullità dello stesso per la mancata allegazione e/o omessa riproduzione del contenuto essenziale degli atti ad esso prodromici (le relative tariffe); c) l’illegittimità delle modalità del calcolo dell’imposta applicate dal Comune di Milano; d) l’illegittima applicazione degli interessi applicati dal Comune di Milano con l’atto impugnato.

L’Ufficio si costituiva con memoria del 26.01.2012, ribadendo quanto sostenuto in prime cure, chiedendo il rigetto dell’appello.

Con sentenza del 29.3.2012, la CTR di Milano rigettava l’appello, sulla base delle seguenti considerazioni:

1) ai sensi della L. 28 dicembre 1995, n. 549, art. 1, comma 87, la firma autografa prevista dalle norme che disciplinano i tributi regionali e locali sugli atti di liquidazione e di accertamento è sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, nel caso in cui gli atti medesimi siano prodotti da sistemi informativi automatizzati;

2) l’imposta comunale sulla pubblicità, disciplinata dal D.Lgs. n. 507 del 1993 e successive modificazioni, non è un tributo proporzionale ad aliquota differenziata, come l’IVA, ovvero progressivo per scaglioni come l’IRE (ex IRPEF), ma colpisce la capacità del messaggio di promozione di beni e/o servizi o di miglioria dell’immagine relativi ad attività commerciali;

3) ciò postula che la superficie imponibile era quella in cui si svolgeva la funzione pubblicitaria degli impianti pubblicitari;

4) la corretta interpretazione del combinato disposto del D.Lgs. citato, artt. 7 e 12, comportava l’applicazione del 100% della maggiorazione tariffaria a tutta la superficie del mezzo in ogni caso in cui il manufatto pubblicitario superasse mq. 8.5;

5) l’appellante non aveva dimostrato eventuali errori con nuovi calcoli degli interessi.

Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso la Open Space s.r.l., sulla base di quattro motivi. Il Comune di Milano ha resistito con controricorso, depositando, in prossimità dell’udienza, memorie illustrative.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione della L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 162, (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), per aver la CTR ritenuto sufficiente, ai fini della validità dell’avviso, una dicitura recante il nome del funzionario, anche in assenza della firma autografa del funzionario designato.

2.1. Il motivo è infondato.

Come già statuito da questa Corte in tema di tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP; Sez. 5, Sentenza n. 15079 del 05/08/2004) e di ICI (Sez. 5, Sentenza n. 15447 del 30/06/2010), nel caso in cui l’avviso di accertamento sia prodotto mediante sistemi informativi automatizzati, la sottoscrizione dell’atto è legittimamente sostituita, ai sensi della L. 28 dicembre 1995, n. 549, art. 1, comma 87, dall’indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile. Della velata questione concernente l’avvenuta generazione dell’avviso di accertamento in oggetto “da un non meglio precisato sistema informato automatizzato” (cfr. pag. 4 del ricorso) non vi è cenno nella sentenza impugnata, con la conseguenza che la ricorrente avrebbe dovuto indicare con precisione in quale fase e con quale atto processuale l’avesse sollevata.

2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 7 e della L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 162, (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), per non aver la CTR considerato che l’avviso impugnato non riportava l’indicazione delle aliquota d’imposta concretamente applicate e non riproduceva il contenuto essenziale degli atti prodromici all’accertamento.

2.1. Il motivo è inammissibile.

Non essendovi traccia della prima questione (omessa indicazione delle aliquote d’imposta concretamente applicate) nella sentenza impugnata, la ricorrente avrebbe dovuto indicare con precisione in quale fase e con quale atto processuale l’avesse tempestivamente sollevata.

Inoltre, in modo contraddittorio, la censura, da un lato, nella rubrica, denuncia l’asserita violazione e falsa applicazione di norme di legge (L. n. 212 del 2000, art. 7 e L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 162) e, dall’altro, nella esposizione del motivo lamenta, peraltro genericamente, l’omessa motivazione della pretesa tributaria.

Infine, in violazione del principio di autosufficienza, la ricorrente omette di trascrivere, almeno nei suoi passaggi maggiormente significativi, l’avviso di accertamento in esame, in tal guisa precludendo a questa Corte qualsivoglia scrutinio in ordine alla dedotta mancata specificazione della tariffa effettivamente applicata agli impianti pubblicitari e alla “mancata allegazione e/o omessa riproduzione del contenuto essenziale degli atti prodromici all’accertamento” (per quanto quest’ultima doglianza, a differenza dell’altra, risulti sollevata in appello; cfr. pag. 1, lett. b, della sentenza).

In ogni caso, le delibere comunali relative all’applicazione di un tributo ed alla determinazione delle relative tariffe non rientrano tra i documenti che debbono essere allegati agli avvisi di accertamento, atteso che si tratta di atti amministrativi di carattere generale che sono a disposizione del pubblico e vengono pubblicati con affissione all’albo pretorio (Sez. 5, Sentenza n. 3551 del 22/02/2005). Orbene, l’obbligo di allegazione all’avviso di accertamento, ai sensi della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7, degli atti cui si faccia riferimento nella motivazione riguarda necessariamente, come precisato dal D.Lgs. 26 gennaio 2001, n. 32, art. 1, gli atti non conosciuti e non altrimenti conoscibili dal contribuente, ma non gli atti generali come le delibere del consiglio comunale che, essendo soggette a pubblicità legale, si presumono, ripetesi, conoscibili (principio enunciato da Sez. 5, Sentenza n. 9601 del 13/06/2012 in tema di ICI, ma estensibile in via generale anche alle altre imposte comunali).

3. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 12, comma 4, con riferimento all’art. 53 Cost., per aver la CTR escluso che l’imposta dovesse essere proporzionale alla diversa efficacia pubblicitaria dei messaggi e, quindi, da calcolare “a scaglioni”.

3.1. Il motivo è infondato.

Alla luce della giurisprudenza formatasi in seno a questa Corte, dalla quale non vi è ragione per discostarsi, in tema di imposta comunale sulla pubblicità, con il D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 12, comma 4, che prevede l’applicabilità di una superiore tariffa nel caso di superfici espositive di dimensioni eccedenti i metri quadrati 5,5, il legislatore ha voluto adeguare l’imposizione all’efficacia pubblicitaria del messaggio, nella convinzione che più esso è grande, più è capace di suggestionare o convincere; le maggiorazioni devono, pertanto, necessariamente riferirsi al messaggio stesso nella sua interezza e, quindi, alla totalità della superficie e non alle sue singole parti eccedentarie (Sez. 5, Sentenza n. 4909 del 07/03/2005; Sez. 5, Sentenza n. 24925 del 10/10/2008; Sez. 5, Sentenza n. 16214 del 09/07/2010).

Già in passato questa Corte si è pronunciata su analoga questione in controversie che vedevano come ricorrente la stessa Open Space s.r.l., condivisibilmente affermando che:

“(…) giova rammentare che il D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 12, stabilisce testualmente che “per la pubblicità che abbia superficie compresa tra metri quadrati 5,5 e 8,5, la tariffa dell’imposta è maggiorata del 50 per cento; per quella di superficie superiore a metri quadrati 8,5, la maggiorazione è del 100 per cento”. La Open Space ha sostenuto che l’anzidetta disposizione imporrebbe di calcolare l’imposta a scaglioni e, cioè, applicando la tariffa base per i primi 5,5 metri quadrati della pubblicità, la maggiorazione del 50% per gli ulteriori metri fino a 8,5 e la maggiorazione del 100% per gli eventuali altri metri quadrati.

Un’interpretazione del genere non può essere però condivisa perchè con l’art. 12, sopra richiamato, il Legislatore ha voluto adeguare l’imposizione all’efficacia pubblicitaria del messaggio, nella convinzione che più esso è grande, più è capace di suggestionare o convincere.

Partendo da tale presupposto, il Legislatore ha perciò previsto l’applicabilità di una superiore tariffa, che dipendendo dalla maggiore attitudine propagandistica del messaggio, deve necessariamente riferirsi a quest’ultimo nella sua interezza. E’, quindi, la totalità della superficie che va maggiorata e non le sue singole parti eccedentarie che, di per sè considerate, non avrebbero del resto alcun autonomo valore”.

Fermo restando che tale criterio di calcolo non è, all’evidenza, in contrasto con il principio costituzionale della progressività dell’imposta enunciato dall’art. 53 Cost., si è al cospetto di una scelta legislativa discrezionale, come tale non sindacabile.

4. Con il quarto motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione della L. n. 296 del 2006, art. 1, commi 162, 165 e 171, e la carenza di motivazione dell’avviso impugnato, per non aver la CTR rilevato la illegittima quantificazione degli interessi.

4.1. Il motivo è inammissibile.

In violazione del principio di autosufficienza, la ricorrente ha omesso di trascrivere, almeno nei suoi passaggi salienti, l’atto impositivo, in tal modo precludendo a questa Corte ogni valutazione in ordine all’asserita “totale assenza dei criteri di calcolo ed applicazione degli interessi”.

Peraltro, dalla trascrizione, effettuata dal Comune di Milano alle pagine 8 e 9 del controricorso, della voce “Avvertenze – Interessi” contenuta nel menzionato avviso si evince che gli interessi sono stati, in realtà, applicati al tasso legale del 2,5% (fino al 31.12.2006) e del 2,75 (a partire dall’1.1.2007) e, quindi, senz’altro nei limiti di tre punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse legale (come prescritto dalla L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 165).

5. In definitiva, il ricorso deve essere rigettato.

Le spese della presente fase di giudizio seguono la soccombenza e si

liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso, in favore del resistente, delle spese della presente fase di giudizio, che liquida in complessivi Euro 7.500,00, oltre rimborso del 15% per spese forfettarie ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 10 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 21 novembre 2018

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