Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30051 del 31/12/2020

Cassazione civile sez. I, 31/12/2020, (ud. 06/10/2020, dep. 31/12/2020), n.30051

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. DI STEFANO Pierluigi – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

Dott. MACRI’ Ubalda – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12430/2019 proposto da:

O.M., elettivamente domiciliato in Roma, Piazza Cavour,

presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione,

rappresentato e difeso dall’avvocato Marcuz Mario, giusta procura

speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’interno, (CF (OMISSIS)) in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n.

12, presso l’Avvocatura dello Stato che lo rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2553/2018 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 12/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

06/10/2020 dal consigliere Dott. Paola Vella.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. La Corte d’appello di Bologna ha confermato il diniego di protezione internazionale e umanitaria da parte del Tribunale di Bologna nei confronti del cittadino (OMISSIS) O.M., nato nel villaggio di (OMISSIS) ((OMISSIS)) il (OMISSIS), il quale aveva allegato: di essere (OMISSIS) e di etnia (OMISSIS), orfano di padre dalla nascita e perciò cresciuto nella famiglia dellò zio paterno, in (OMISSIS), dove conseguiva il diploma di scuola media secondaria e poi iniziava a lavorare in proprio, come piastrellista; di aver svolto insieme ai cugini attività di volantinaggio per l’IPOB (Indigenous People Of Biafra), movimento indipendentista (osteggiato dalle etnie (OMISSIS) e (OMISSIS)) di cui era membro attivo lo zio, che lavorava anche per (OMISSIS); che il (OMISSIS) lo zio era stato ucciso in casa sua, probabilmente per la sua appartenenza al movimento IPOB; che il fatto non era stato denunciato alla polizia in quanto il capo, di etnia (OMISSIS), era ostile agli (OMISSIS) e la stessa polizia aveva commesso crimini nei loro confronti; il (OMISSIS) un commando di tre uomini aveva ucciso quattro dei suoi sette cugini; che il (OMISSIS) un gruppo di uomini armati si era recato presso la sua abitazione per ucciderlo, ma lui era riuscito a fuggire con l’aiuto della cugina G., la quale era stata picchiata dagli aggressori; che quindi decideva di trasferirsi a fare il piastrellista da un amico ad Asaba (Delta State), ma il (OMISSIS) veniva avvertito che alcuni uomini erano andati a cercarlo nell’ostello che lo ospitava; che si era infine deciso a lasciare la (OMISSIS), recandosi in Libia, dove trovava lavoro in un autolavaggio, ma da cui ben presto fuggiva, a seguito del peggiorare degli scontri nel capoluogo, imbarcandosi per l’Italia.

2. Avverso la decisione di secondo grado il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, cui il Ministero intimato ha resistito con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

3. Con il primo motivo – rubricato “violazione art. 360 c.p.c., n. 5 e D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, – onere probatorio attenuato” – si lamenta che, contrariamente alla ritenuta non credibilità e contraddittorietà delle dichiarazioni del richiedente, gli elementi con esse allegati dovevano “considerarsi come veritieri, coerenti, plausibili e non in contrasto con le informazioni più recenti fornite dai vari Organismi internazionali”, anche perchè corredati da “foto e attestazioni di morte di alcuni degli stretti familiari uccisi dagli antagonisti del partito IPOB prima della sua partenza” e riscontrati “dalla stampa e dai Rapporti delle più importanti organizzazioni che tutelano i diritti umani”. Inoltre, ulteriori elementi di dettaglio erano emersi dinanzi all’autorità giudiziaria perchè solo in quella sede erano stati chiesti approfondimenti, mentre la Commissione territoriale “non si era peritata di formulare domande specifiche”.

4. Il secondo mezzo – rubricato “violazione art. 360 c.p.c., n. 5 e D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c, – protezione sussidiaria omessa valutazione di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti” – il ricorrente denunciala la totale pretermissione della “serie di gravi fatti di sangue che hanno colpito suoi familiari e che il medesimo è riuscito ad evitare solo con una fuga spericolata nella boscaglia inseguito dagli assassini” (come da fascicolo di primo grado, doc. 3 e verbale di audizione, doc. 2; fascicolo di secondo grado, verbale di udienza del 6.2.2017). A fronte dei contenuti specifici e dettagliai del racconto, trascritto a pag. 8-9 del ricorso, l’autorità giudiziaria si sarebbe limitata “a contestare al ricorrente la genericità delle sue affermazioni e quindi la non credibilità dello stesso”.

5. Con il terzo motivo si torna a denunziare la “violazione art. 360 c.p.c., n. 5 e D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c, – protezione sussidiaria”, per avere la Corte d’appello ignorato l’attualità e fondatezza delle minacce d morte subite da appartenenti ai gruppi politici antagonisti dell’IPOB, cui il ricorrente è legato – e di cui lo zio paterno A. era “strenuo sostenitore”, oltre che “depositario di alcuni documenti, in seguito affidati ai figli e al nipote”, nonchè “voce di (OMISSIS), che rivendica apertamente i valori fondanti il movimento stesso, valori ((OMISSIS)) ritenuti illegali dallo Stato della (OMISSIS) (doc. 3 fascicolo di primo grado)”.

6. Il quarto motivo censura infine la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, per avere la Corte d’appello erroneamente escluso l’esistenza di profili di vulnerabilità del ricorrente ai fini dell’invocata protezione umanitaria, omettendo altresì di “valutare il livello di integrazione faticosamente raggiunto dal medesimo nel nostro Paese”, alla luce delle circostanze allegate e documentate (in particolare, la disponibilità di un alloggio condotto in locazione e di un lavoro quale lavapiatti), da valutare anche alla luce del diritto alla vita privata e familiare di cui all’art. 8 CEDU.

7. I primi due motivi, che in quanto connessi possono essere esaminati congiuntamente, meritano accoglimento, con assorbimento dei restanti due.

7.1. Invero, la motivazione della sentenza impugnata si riduce sostanzialmente all’affermazione che “le contraddizioni sottolineate dal primo Giudice” – ossia il fatto che “il ricorrente aveva reso in udienza dichiarazioni non coerenti con quelle effettuate davanti alla Commissione (cfr. provvedimento impugnato)” – “riguardano circostanze essenziali della vicenda narrata che sono, quindi, per importanza e coinvolgimento emotivo, idonee a rimanere impresse nella memoria, ove veritiere”, dalla quale viene tratta la conseguenza che dette dichiarazioni, in quanto inattendibili, sono “inidonee a suffragare il riconoscimento di una qualsiasi forma di protezione internazionale”, non potendosi ritenere accertate nè la provenienza nè le circostanze di fatto allegate.

7.2. Una simile motivazione innanzitutto non supera la soglia del “minimo costituzionale” individuata dal massimo organo nomofilattico di questa Corte (Cass. Sez. U, 8053/2014), poichè non indica quali sarebbero le contraddizioni sulle quali si fonda il radicale giudizio di inattendibilità delle dichiarazioni.

7.3. Essa poggia peraltro sull’erroneo assunto che il rigetto della protezione umanitaria – misura astrattamente riconoscibile ratione temporis (Cass. Sez. U, 29459/2019) – possa conseguire automaticamente al rigetto delle altre forme tipiche di protezione internazionale (Cass. 21123/2019, 21129/2019, 7622/2020), trattandosi invece di una misura residuale e atipica che deve essere oggetto di una valutazione autonoma, quand’anche i fatti storici coincidano con quelli allegati per ottenere il riconoscimento dello status di rifugiato o la concessione della protezione sussidiaria, spettando al giudice la loro qualificazione giuridica (Cass. 8818/2020, 11912/2020).

7.4. Nè giova ad individuare una adeguata (per quanto implicita) motivazione la “non credibilità del ricorrente” affermata ai fini del rigetto delle domande di protezione internazionale, poichè essa non preclude di per sè la valutazione delle circostanze rilevanti ai fini del riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari (ex multis, Cass. 2960/2020, 2956/2020, 8020/2020, 7985/2020, 10922/2019), dovendosi comunque procedere al “riscontro di “seri motivi” (non tipizzati) diretti a tutelare situazioni di vulnerabilità individuale” (Cass. Sez. U, 29459, 29460 e 29461 del 2019; Cass. 1040/2020, 23778/2019, 4455/2018).

8. Occorre poi considerare che nei giudizi di protezione internazionale assumono particolare rilievo l’onere probatorio attenuato del richiedente e il dovere di cooperazione officiosa nell’acquisizione e valutazione della prova (artt. 10-16 direttiva 2013/32/UE; D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3; D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, e art. 27), con conseguente attenuazione del principio dispositivo in funzione del principio di tutela giurisdizionale effettiva, sancito dagli artt. 6 e 13 CEDU e ribadito dall’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE (Cass. 11564/2015 e 21255/2013).

8.1. In particolare, l’art. 46 direttiva 2013/32/UE prevede che gli Stati membri sono tenuti ad assicurare al richiedente protezione internazionale o sussidiaria un rimedio effettivo dinanzi ad un giudice, attraverso “l’esame completo ed ex nunc degli elementi di fatto e di diritto, compreso, se del caso, l’esame delle esigenze di protezione internazionale ai sensi della direttiva 2011/95/UE, quanto meno nei procedimenti di impugnazione del giudice di primo grado”.

8.2. Su tali basi la Corte di giustizia ha affermato che, sebbene “il richiedente sia tenuto a produrre tutti gli elementi necessari a motivare la domanda, spetta tuttavia allo Stato membro interessato cooperare con tale richiedente nel momento della determinazione degli elementi significativi della stessa. Tale obbligo di cooperazione in capo allo Stato membro implica pertanto concretamente che, se, per una qualsivoglia ragione, gli elementi forniti dal richiedente una protezione internazionale non sono esaustivi, attuali o pertinenti, è necessario che lo Stato membro interessato cooperi attivamente con il richiedente, in tale fase della procedura, per consentire di riunire tutti gli elementi atti a sostenere la domanda. Peraltro, uno Stato membro riveste una posizione più adeguata del richiedente per l’accesso a determinati tipi di documenti” (Corte giust. 22 novembre 2012, causa C-277/11, par. 65,66).

8.3. La stessa Corte EDU, tenuto conto dell’importanza attribuita all’art. 3 della Convenzione “e della natura irreversibile del danno che può essere causato nell’ipotesi di realizzazione del rischio di tortura o maltrattamenti”, rileva che “l’effettività di un ricorso ai sensi dell’art. 13 della Convenzione richiede imperativamente un attento controllo da parte di un’autorità nazionale (…), un esame autonomo e rigoroso di ogni censura secondo la quale vi è motivo di credere a un rischio di trattamento contrario all’art. 3” (Corte EDU, 21 gennaio 2011, M.S.S. c. Belgio e Grecia, par. 293).

8.4. Nel quadro dei riferiti principi unionali, questa Corte ha formulato una serie di orientamenti in materia di protezione internazionale, affermando – tra l’altro – che: i) “la valutazione di credibilità delle dichiarazioni del richiedente non è affidata alla mera opinione del giudice, ma è il risultato di una procedimentalizzazione legale della decisione, da compiersi non sulla base della mera mancanza di riscontri oggettivi, ma alla stregua dei criteri indicati nel del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5 tenendo conto “della situazione individuale e delle circostanze personali del richiedente” di cui al comma 3 cit. articolo, senza dare rilievo esclusivo e determinante a mere discordanze o contraddizioni su aspetti secondari o isolati del racconto” (Cass. 14674/2020; conf. Cass. 10908/2020, 11925/2019, 26921/2017, 24064/2013, 16202/2012); ii) la suddetta valutazione deve essere anche argomentata dal giudice del merito “in modo idoneo a rivelare la relativa “ratio decidendi”, senza essere basata, invece, su elementi irrilevanti o su notazioni che, essendo prive di riscontri processuali, abbiano la loro fonte nella mera opinione del giudice, cosicchè il relativo giudizio risulti privo della conclusione razionale” (Cass. 13944/2020); iii) quanto al richiedente, egli “è tenuto ad allegare i fatti costitutivi del diritto alla protezione richiesta, e, ove non impossibilitato, a fornirne la prova, trovando deroga il principio dispositivo soltanto a fronte di un’esaustiva allegazione, attraverso l’esercizio del dovere di cooperazione istruttoria e di quello di tenere per veri i fatti che lo stesso richiedente non è in grado di provare, soltanto qualora egli, oltre ad essersi attivato tempestivamente alla proposizione della domanda e ad aver compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziarla, superi positivamente il vaglio di credibilità soggettiva”, sempre che questo sia stato “condotto alla stregua dei criteri indicati nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5” (Cass. 6936/2020, 15794/2019, 19716/2018); iv) una volta assolto da parte del richiedente l’onere di allegazione dei fatti costitutivi della sua personale esposizione a rischio, si rende operativo “il dovere di cooperazione istruttoria del giudice, che è disancorato dal principio dispositivo e libero da preclusioni e impedimenti processuali”, sostanziandosi nel “potere-dovere di accertare anche d’ufficio se, e in quali limiti, nel Paese di origine del richiedente si verifichino fenomeni tali da giustificare l’applicazione della misura, mediante l’assunzione di informazioni specifiche, attendibili e aggiornate, non risalenti rispetto al tempo della decisione, che il giudice deve riportare nel contesto della motivazione” (Cass. 11096/2019, 19716/2018, 17069/2018); v) spetta altresì al giudice della protezione internazionale “il compito di colmare le lacune informative, avendo egli l’obbligo di informarsi in modo adeguato e pertinente alla richiesta – soprattutto con riferimento alle condizioni generali del Paese d’origine, allorquando le indicazioni fornite dal richiedente siano deficitarie o mancanti, avvalendosi dei poteri officiosi di indagine e di informazione di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, – e verificare se la situazione di esposizione a pericolo per l’incolumità fisica indicata dal ricorrente, ove astrattamente sussumibile nelle tipologie tipizzate di rischio, sia effettivamente sussistente nel Paese nel quale dovrebbe essere disposto il rientro al momento della decisione” (Cass. 17576/2017, 14998/2015, 7333/2015).

8.5. In sintesi, può dirsi che la valutazione di credibilità, pur integrando un apprezzamento di fatto sindacabile in sede di legittimità solo per assoluta mancanza, apparenza o perplessità della motivazione (Cass. 13578/2020) ovvero nei limiti dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (Cass. 11925/2019), deve essere comunque effettuata secondo i criteri normativamente previsti, restando altrimenti censurabile in sede di legittimità anche per violazione delle relative disposizioni di legge (Cass. 14674/2020).

8.6. In particolare, il D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, impone al giudice di sottoporre le dichiarazioni del richiedente, se non suffragate da prove, a un controllo di coerenza – intrinseca (con riguardo al racconto) ed estrinseca (con riguardo alle informazioni generali e specifiche di cui si dispone) – e ad una verifica di plausibilità (con riguardo alla logicità e razionalità delle dichiarazioni) della vicenda narrata a fondamento della domanda (Cass. 21142/2019), stabilendo tra l’altro che, “qualora taluni elementi o aspetti delle dichiarazioni del richiedente la protezione internazionale non siano suffragati da prove, essi sono considerati veritieri se l’autorità competente a decidere sulla domanda ritiene che: (…) c) le dichiarazioni del richiedente sono ritenute coerenti e plausibili e non sono in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso, di cui si dispone; (…) e) dai riscontri effettuati il richiedente è, in generale, attendibile”.

9. Nel caso di specie, a fronte di tutte le allegazioni richiamate a pag. 8-9 del ricorso, lo scrutinio della Corte territoriale sulla credibilità del ricorrente risulta sorretto da una motivazione pressochè apparente, e comunque non rispettosa dei criteri normativi sopra richiamati.

10. La sentenza impugnata va quindi cassata con rinvio, in accoglimento dei primi due motivi di ricorso, affinchè si proceda ad una nuova valutazione in punto di credibilità della narrazione del ricorrente, secondo i principi e criteri sopra indicati, con effetti anche sui restanti due motivi, rimasti assorbiti.

P.Q.M.

Accoglie i primi due motivi di ricorso, con assorbimento dei restanti due, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa alla Corte d’Appello di Bologna, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 6 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 31 dicembre 2020

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