Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30051 del 26/10/2021

Cassazione civile sez. VI, 26/10/2021, (ud. 08/07/2021, dep. 26/10/2021), n.30051

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCIOTTI Lucio – Presidente –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 33022-2019 proposto da:

F.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA

PINETA SACCHETTI, 201, presso lo studio dell’avvocato GIANLUCA

FONTANELLA, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

REGIONE LAZIO;

– intimata –

avverso la sentenza n. 5636/2/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DEL LAZIO, depositata il 09/10/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata dell’08/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott. COSMO

CROLLA.

 

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO

F.G. impugnava davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma la cartella di pagamento dell’importo di Euro 172,51 relativa al bollo auto anno di imposta 2008.

2. La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso e compensava le spese; la Commissione Tributaria della Regione Lazio confermava la sentenza di primo grado in punto di compensazione; il contribuente adiva la Suprema Corte che annullava l’impugnata sentenza con rinvio alla CTR in diversa composizione; riassunto il processo il giudice di secondo grado accoglieva l’appello condannava la Regione Lazio al pagamento delle spese di giudizio di tutti i gradi liquidate in complessive Euro 890,00, da distrarsi al procuratore antistatario.

3. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per Cassazione la contribuente sulla scorta di un unico motivo; la Regione Lazio non si è costituita.

4. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis c.p.c., risulta regolarmente costituito il contraddittorio, all’esito del quale la ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

1. Con l’unico motivo di impugnazione la ricorrente denuncia la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 15, nonché del D.M. n. 55 del 2014, artt. 2 e 4, per avere la CTR errato nella liquidazione delle spese determinandole, con riferimento ai giudizi di merito, in misura inferiore ai limiti tariffari.

2. Il motivo è fondato.

2.1 Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale nell’ipotesi di liquidazione che investe più gradi di giudizio “.. il giudice deve liquidare in modo distinto spese ed onorari in relazione a ciascun grado di giudizio, poiché solo tale specificazione consente alle parti di controllare i criteri di calcolo adottati e di conseguenza le ragioni per le quali sono state eventualmente ridotte le richieste presentate nelle note spese” (cfr. Cass. n. 20935/2017, n. 19623/2016).

2.3 Per quanto concerne il divieto da parte del giudice di liquidazione delle spese al di sotto dei limiti tariffari questo Collegio ha avuto modo di precisare che “l’opinione secondo la quale il D.L. Giustizia 10 marzo 2014, n. 55, nella parte in cui determina un limite minimo ai compensi tabellarmente previsti (art. 4), non può considerarsi derogativo del Decreto n. 140, emesso dallo stesso Ministero il 20 luglio 2012, il quale, stabilendo in via generale i compensi di tutte le professioni vigilate dal Ministero della Giustizia, al suo art. 1, comma 7, dispone che “In nessun caso le soglie numeriche indicate, anche a mezzo di percentuale, sia nei minimi che nei massimi, per la liquidazione del compenso, nel presente decreto e nelle tabelle allegate, sono vincolanti per la liquidazione stessa”, non è condivisa dalla Corte, in quanto: come ricorda lo stesso controricorrente, il D.M. n. 140, risulta essere stato emanato (D.L. n. 1 del 2012, conv. nella L. n. 27 del 2012), allo scopo di favorire la liberalizzazione della concorrenza e del mercato, adempiendo alle indicazioni della UE, a tal fine rimuovendo i limiti massimi e minimi, così da lasciare le parti contraenti (nella specie, l’avvocato e il suo assistito) libere di pattuire il compenso per l’incarico professionale; per contro, il giudice resta tenuto ad effettuare la liquidazione giudiziale nel rispetto dei parametri previsti dal D.M. n. 55, il quale non prevale sul D.M. n. 140, per ragioni di mera successione temporale, bensì nel rispetto del principio di specialità, poiché, diversamente da quanto affermato dall’Amministrazione resistente, non è il D.M. n. 140 – evidentemente generalista e rivolto a regolare la materia dei compensi tra professionista e cliente (ed infatti, l’intervento del giudice ivi preso in considerazione riguarda il caso in cui fra le parti non fosse stato preventivamente stabilito il compenso o fosse successivamente insorto conflitto) – a prevalere, ma il D.M. n. 55, il quale detta i criteri ai quali il giudice si deve attenere nel regolare le spese di causa” (cfr. tra le tante Cass. n. 1018/2018).

2.4 Nella fattispecie in esame la CTR non si è uniformata ai suesposti principi in quanto, liquidando per il giudizio di primo grado, per quello di appello e per quello di rinvio, la somma di Euro 100 per ciascuna fase si è tenuta al di sotto dei limiti imposti dal D.M. di riferimento in relazione al numero dei giudizi e al valore della causa (da Euro O ad Euro 1.100), pur applicata la riduzione massima, in ragione della speciale semplicità dell’affare (art. 4, cit.).

4. Il ricorso va, quindi, accolto con cassazione della sentenza e rinvio alla CTR del Lazio in diversa composizione anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio.

PQM

La Corte:

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 8 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 2021

 

 

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