Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30051 del 19/11/2019

Cassazione civile sez. VI, 19/11/2019, (ud. 18/09/2019, dep. 19/11/2019), n.30051

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 32974-2018 proposto da:

S.P., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

D’ADDARIO FILOMENA;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– resistente –

avverso il decreto n. 516/2015 V.G. della CORTE D’APPELLO di POTENZA,

depositato il 04/08/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 18/09/2019 dal Consigliere Relatore Dott. GRASSO

GIUSEPPE.

Fatto

RITENUTO

che S.P. ricorre (ulteriormente illustrando le proprie ragioni con successiva memoria) avverso il provvedimento di cui in epigrafe, con il quale il Presidente (in persona di un consigliere delegato) della Corte d’appello di Perugia rigettò l’istanza, con la quale l’odierno ricorrente aveva chiesto che la cancelleria fosse autorizzata “al rilascio di copie esecutive, in relazione al decreto di questo Ufficio n. 114/16, con cui è stato accolta, per quanto di ragione, la domanda di equa riparazione per lungaggine processuale” proposta nei confronti del Ministero della Giustizia;

che così decidendo, assume il S., la Corte locale aveva dichiarato “sostanzialmente inefficace” il decreto monocratico, ponendo in essere provvedimento definitivo e decisorio, sul presupposto che al Ministero era stato notificato copia del decreto, ma non anche, come invece prescrive l’art. 5,L. n. 89 del 2001, copia del ricorso introduttivo;

che, pertanto, il provvedimento era ricorribile e, nel merito, emesso in violazione ed errata applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 5, comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, non versandosi in ipotesi di notifica inesistente; nonchè in violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, avendo il giudice pronunciato d’ufficio.

Diritto

CONSIDERATO

che il ricorso è inammissibile in ragione di quanto segue:

– la statuizione, al contrario di quanto perorato dal S., non ha attitudine alla decisorietà e definitività, in quanto, come già questa Corte ha avuto modo di chiarire il decreto reso dal presidente del tribunale, ai sensi dell’art. 745 c.p.c., sul ricorso avverso il rifiuto del cancelliere di rilasciare copia di sentenza (nella specie, in ragione dell’omessa richiesta della prenotazione a debito dell’imposta di registro), non è impugnabile per cassazione, a norma dell’art. 111 Cost., trattandosi di atto di volontaria giurisdizione, che è adottato sulla base dell’audizione di detto cancelliere e senza necessità di instaurazione del contraddittorio con il soggetto passivo del diritto alla copia e che, pertanto, non si traduce in statuizioni sul diritto stesso, non ravvisabili in valutazioni di tipo meramente delibativo, le quali lasciano impregiudicato quel diritto e la sua tutelabilità in sede contenziosa nel rapporto con l’amministrazione depositaria del documento (Sez. 1, n. 9234, 23/10/1996, Rv. 500183; conf., ex multis, Cass. n. 10917/1993);

– proprio per queste ragioni il provvedimento di reiezione dell’istanza di esecutorietà del decreto ingiuntivo, presentata sul presupposto della avvenuta estinzione del procedimento di opposizione ad ingiunzione, non avendo carattere decisorio, non è sottratto al sindacato del giudice dell’opposizione, qualora si contesti l’inattività dell’opponente, e non è suscettibile di ricorso per Cassazione “ex ” art. 111 Cost. (Sez. 2, n. 10162, 14/10/1993, Rv. 483951);

– difatti, disposta notifica di tutti gli atti previsti dalla legge, ove l’ingiunto Ministero avanzi opposizione, l’ingiungente ben potrà eccepire innanzi al giudice dell’opposizione l’esecutorietà del decreto; considerato che non v’è luogo a statuizione sulle spese, stante che il Ministero ha depositato “atto di costituzione”, senza tuttavia resistere con tempestivo controricorso.

P.Q.M.

dichiara il ricorso inammissibile.

Così deciso in Roma, il 18 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 19 novembre 2019

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