Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30050 del 19/11/2019

Cassazione civile sez. VI, 19/11/2019, (ud. 18/09/2019, dep. 19/11/2019), n.30050

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 31274-2018 proposto da:

B.B., vedova del Sig. A.R., A.M.C.,

erede del Sig. A.R., BA.GI.,

S.F., T.G., V.L., SC.UR.GI.,

SC.AN., BA.UR., C.M.,

L.P.A., I.V., LE.AN., D.M.F.,

LE.AN.MA., E.A., F.M., M.C.,

P.P.I., ME.GA., elettivamente domiciliati in ROMA PIAZZA

CAVOUR presso la CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi

dall’avvocato MOSCIONI ANNA RITA;

– ricorrenti –

e contro

MINISTERO DELL’CONOMIA E DELLE FINANZE (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 475/2018 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,

depositata il 23/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 18/09/2019 dal Consigliere Relatore Dott. GRASSO

GIUSEPPE.

Fatto

RITENUTO

che B.B. e altre diciannove persone ricorrono avverso il provvedimento, qualificato sentenza, di cui in epigrafe, con il quale la Corte d’appello di Perugia, in accoglimento della domanda di revoca avanzata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, per quel che qui rileva, dichiarò estinto per rinuncia nei confronti degli odierni ricorrenti il procedimento da costoro intentato al fine di ottenere l’equo indennizzo per la non ragionevole durata di un processo amministrativo, procedimento che era stato definito con il decreto n. 658/2017, depositato l’8/3/2017, di quella Corte;

ritenuto che il Ministero dell’Economia e delle Finanze è rimasto intimato.

Diritto

CONSIDERATO

che il Collegio, previo scrutinio degli atti esaminabili al fine di verificare procedibilità e ammissibilità del ricorso, rileva che:

a) non risulta essere stata prodotta l’attestazione di conformità, in forma analogica, della relazione di notifica digitale;

b) il ricorso in forma analogica è privo della firma del difensore;

c) la controparte è rimasta intimata;

che, pertanto, il ricorso è improcedibile, dovendo trovare applicazione i principi affermati dalle S.U. (sent. n. 22438, 24/9/2018 e n. 8312, 25/3/2019).

P.Q.M.

dichiara il ricorso improcedibile;

Così deciso in Roma, il 18 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 19 novembre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA