Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3005 del 16/02/2016


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 3005 Anno 2016
Presidente: DOGLIOTTI MASSIMO
Relatore: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO

ORDINANZA
sul ricorso 28543-2014 proposto da:
GIORGANO PIETRO, DE STEFANO DI OGLIASTRO PIERO,
DUMONTET GIULIO, titolari dello studio di dottori commercialisti
“Giordano – De Stefano – Dumontet” elettivamente domiciliati in
ROMA, VIALE BRUNO BUOZZI 36, presso lo studio dell’avvocato
CARLO MARTUCCELLI, che Li rappresenta e difende unitamente
all’avvocato DOMENICO BUONOMO giusta procura speciale in
calce al ricorso;
– ricorrenti contro

FALLIMENTO COSTRUZIONI NAPOLETANE SRL IN
LIQUIDAZIONE;
– intimato-

39-9

Data pubblicazione: 16/02/2016

avverso il provvedimento n. 2388/2014 R.G.A.C. del TRIBUNALE di
NAPOLI, depositato il 27/10/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
18/01/2016 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO

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Ritenuto che il consigliere designato ha depositato, in
data 20 luglio 2015, la seguente proposta di
definizione, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc.
civ.:
«Con decreto in data 27 otLobre 2014, il Tribunale di
Napoli ha dichiarato improcedibile l’opposizione allo
stato passivo proposta dai sigg. Pietro Giordano, Piero
de Stefano e Giulio Dumontet, quali associali dello
studio omonimo, contro il decreto di esclusine del GD
del fallimento Costruzioni Napoletane srl in
liquidazione, per non essere comparsi all’udienza
fissata per la trattazione del giudizio di opposizione,
non avendo neppure depositato il ricorso con il decreto
notificati alla curatela, così mostrando carenza di
interesse a coltivare l’impugnazione.
Avverso la decisione hanno proposto ricorso per
cassazione i professionisti, con atto notificato il 2526 novembre 2014, sulla base di tre motivi (violazione
e falsa applicazione dell’art. 98 LF, 135 e 181 c.p.c.,
in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.; omesso esame di
un fatto decisivo per il giudizio., in relazione
all’art. 360 n. 5 c.p).
La Curatela non ha svolto difese.
Il ricorso appare manifestamente fondato, giacché
questa Sezione (Sez. 6 – l, Ordinanza n. 11813 del
2014) ha affermato il principio di diritto, di cui non
ha tenuto conto il Tribunale, secondo cui:
Il
procedimento di opposizione allo stato passivo,
espressamente regolato dall’art. 99 legge fall., non
prevede che 11 ricorso sia dichiarato improcedibile
nell’ipotesi in cui la parte opponente non sia comparsa
ad una delle udienze fissate, ivi compresa la prima,
nella quale va solo verificato che il ricorso sia stato
notificato nei termini assegnati.
Infatti, avendo il giudice a quo fatto applicazione
dell’opposto
principio,
il
ricorso
appare
manifestamente
fondato,
assorbito
l’esame
della
tempestiva verifica della notifica del ricorso al
curatore fallimentare, da demandarsi al giudice a quo.
In conclusione, si deve disporre il giudizio camerale,
ai sensi degli artt. 380-bis e 375 n. 5 c.p.c.,

Ric. 2014 n. 28543 sez. M1 ud. 18-01-2016
-2-

ANTONIO GENOVESE.

apparendo il ricorso manifestamente fondato, con
riferimento al secondo mezzo.».
Considerato che il Collegio condivide la proposta di
definizione contenuta nella relazione di cui sopra,
mosse
state
essere
non
risultano
quale
alla
delle
parti
da
nessuna
critiche
osservazioni
costituite;
che esso va accolto in applicazione del principio di
diritto sopra enunciato;
che,
di conseguenza,
il ricorso,
manifestamente
fondato, impone la cassazione della sentenza impugnata,
anche per le spese di questa fase, con rinvio della
causa al Tribunale di Napoli, in diversa composizione.
PQM
La Corte,
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e
rinvia la causa, anche per le spese di questa fase, al
Tribunale di Napoli in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 6la sezione civile della Corte di cassazione, il 18

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