Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3005 del 07/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 07/02/2020, (ud. 13/11/2019, dep. 07/02/2020), n.3005

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 21039/2018 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei

Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

D.C.P., rappresentato e difeso, per procura speciale in

calce al controricorso, dagli avv.ti CITTERIO Alessandro e LANIA

Daniela, ed elettivamente domiciliata in Roma, al viale delle

Medaglie d’Oro, n. 384, presso lo studio legale del predetto ultimo

difensore;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 510/04/2018 della Commissione tributaria

regionale del PIEMONTE, depositata il 12/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 13/11/2019 dal Consigliere Lucio LUCIOTTI.

Fatto

RILEVATO

Che:

– in controversia relativa ad impugnazione di un’intimazione di pagamento delle somme portate da una cartella di pagamento notificata al contribuente in data 21/04/2009, la CTR piemontese con la sentenza impugnata rigettava l’appello agenziale sostenendo che, non essendo stata regolarmente notificata alla PARCO s.n.c. la cartella di pagamento emessa sulla base di una sentenza divenuta definitiva (sentenza CTR Piemonte n. 170/06/1997), quella successivamente emessa nei confronti del contribuente, socio illimitatamente responsabile della predetta società, “riguarda(va) una pretesa erariale ormai prescritta”;

– avverso tale statuizione l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui replica l’intimato con controricorso;

– sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380-bis c.p.c., risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente deduce la “nullità della sentenza per violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 3, censurando la sentenza d’appello per avere la CTR ritenuto ammissibile ed accolto l’eccezione di prescrizione del credito erariale proposto dal contribuente nonostante il riconoscimento espresso della regolarità della notifica di un atto prodromico (nella specie, cartella di pagamento notificata il 21/04/2009) non autonomamente impugnato.

2. Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente deduce la violazione o falsa applicazione degli artt. 115 c.p.c. e artt. 2945 e 2909 c.c., sostenendo che la CTR aveva errato nell’escludere l’effetto interruttivo della prescrizione conseguente alla notifica al contribuente, in data 21/04/2009, di una cartella di pagamento.

3. Con il terzo motivo deduce, in via subordinata, la violazione dell’art. 145 c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis, e D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, lett. c), censurando la statuizione della CTR che aveva ritenuto irregolare la notifica della cartella di pagamento effettuata in data 10/12/2001 alla società.

4. I primi due motivi, che possono essere esaminati congiuntamente, sono fondati e vanno accolti.

5. E’ incontroverso che al contribuente venne notificata in data 21/04/2009 una cartella di pagamento e che la stessa non venne impugnata dal contribuente stesso nei termini di legge, così acquisendo definitività.

5.1. Risulta pertanto evidente che qualsivoglia eccezione ad essa relativa, come quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente a tale notifica (nella specie, quale conseguenza della dedotta irregolarità della notifica alla società della cartella di pagamento a questa diretta, come tale inidonea, secondo l’assunto del contribuente, ad interrompere il termine prescrizionale decorrente dalla pronuncia giudiziale sulla base del quale era stata emessa detta cartella), era assolutamente preclusa secondo il fermo principio della non impugnabilità, se non per vizi propri, di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perchè rimasto incontestato.

5.2. Invero, con riferimento ad un caso del tutto analogo a quello in esame questa Corte ha affermato che “l’intimazione di pagamento che faccia seguito ad un atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione non integra un nuovo ed autonomo atto impositivo, con la conseguenza che, in base al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19, comma 3, esso resta sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all’atto impositivo da cui è sorto il debito. Ne consegue che tali ultimi vizi non possono essere fatti valere con l’impugnazione dell’intimazione di pagamento, salvo che il contribuente non sia venuto a conoscenza della pretesa impositiva solo con la notificazione dell’intimazione predetta (cfr., con riguardo a cartella di pagamento facente seguito ad avviso di accertamento divenuto definitivo, tra le altre, Cass. n. 16641 del 29/07/2011 e Cass. n. 8704 del 10/04/2013). Ne deriva che la questione della prescrizione del credito tributario, che avrebbe potuto essere fatta valere solo con l’impugnazione della cartella esattoriale, potrebbe essere esaminata solo nel caso in cui si accertasse che al contribuente la cartella stessa non è stata notificata” (Cass. n. 23046 del 2016).

6. Da quanto detto consegue l’accoglimento dei primi due motivi di ricorso, l’assorbimento del terzo, e la cassazione della sentenza impugnata senza necessità di rinvio, potendo la causa essere definita nel merito ex art. 384 c.p.c., in mancanza di ulteriori accertamenti di fatto da compiere, con rigetto dell’originario ricorso del contribuente, che va condannato al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, mentre vanno compensate quelle dei giudizi di merito in ragione dei profili sostanziali della vicenda processuale.

P.Q.M.

accoglie il primo e secondo motivo di ricorso, assorbito il terzo, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’originario ricorso del contribuente che condanna al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.100,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese prenotate a debito, compensando le spese dei gradi di merito.

Così deciso in Roma, il 13 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 7 febbraio 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA