Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3005 del 03/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 03/02/2017, (ud. 15/12/2016, dep.03/02/2017),  n. 3005

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – rel. Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28372/2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

e contro

FALLIMENTO (OMISSIS) SRL;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2457/23/2014 emessa il 21/11/2014, della

Commissione Tributaria Regionale di Bari, Sezione Distaccata di

LECCE depositata il 28/11/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 15/12/2016 dal Consigliere Dott. ENRICO MANZON;

disposta la motivazione semplificata su concorde indicazione del

Presidente e del Relatore.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

Con sentenza in data 21 novembre 2014 la Commissione tributaria regionale della Puglia, sezione distaccata di Lecce, dichiarava inammissibile l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate, ufficio locale, avverso la sentenza n. 397/4/10 della Commissione tributaria provinciale di Lecce che aveva accolto il ricorso proposto da (OMISSIS) srl in Fallimento contro gli avvisi di accertamento IRES e altro 2003-2006. La CTR osservava in particolare che i motivi di gravame non erano specifici, come imposto dalla legge processuale, consistendo nella mera riproposizione delle difese dell’Agenzia delle entrate, ufficio locale, di prime cure.

Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l’ Agenzia delle entrate deducendo un motivo unico.

L’intimata curatela fallimentare non si è costituita.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

Con l’unico mezzo dedotto – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 – l’Agenzia fiscale ricorrente si duole di violazione/falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, art. 342 c.p.c., asserendo l’erroneità della sentenza impugnata in punto “specificità” dei motivi di gravame.

La censura è fondata.

I sufficiente ribadire che “Nel processo tributario, la riproposizione in appello delle stesse argomentazioni poste a sostegno della domanda disattesa dal giudice di primo grado – in guanto ritenute giuste e idonee al conseguimento della pretesa fatta valere – assolve l’onere di specificità dei motivi di impugnazione imposto dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 53, ben potendo il dissenso della parte soccombente investire la decisione impugnata nella sua interezza” (Sez. 6-5, Ordinanza n. 14908 del 01/07/2014, Rv. 631559).

La sentenza non si è uniformata a tale arresto e merita dunque, accogliendosi il ricorso, cassazione con rinvio al giudice a quo.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Puglia, sezione distaccata di Lecce, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2017

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