Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30048 del 21/11/2018

Cassazione civile sez. trib., 21/11/2018, (ud. 10/10/2018, dep. 21/11/2018), n.30048

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – rel. Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 29030-2012 proposto da:

SOCIETA’ UNIPERSONALE ICA IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA

VIALE TIZIANO 110, presso lo studio dell’avvocato SIMONE TABLO’,

rappresentato e difeso dall’avvocato ALESSANDRO CARDOSI, giusta

delega a margine;

– ricorrente –

contro

BENAZZATO GRU SPA in persona del Presidente del C.d.A. e legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA

TACITO 23, presso lo studio dell’avvocato CINZIA DE MICHELI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato PIERO POLLASTRO giusta

delega in calce;

– controricorrente –

e contro

COMUNE DI CARRU’;

– intimato –

avverso la sentenza n. 45/2012 della COMM. TRIB. REG. di TORINO,

depositata il 21 agosto 2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10

ottobre 2018 dal Consigliere Dott. ORONZO DE MASI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GIACALONE GIOVANNI che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;

udito per il ricorrente l’Avvocato CARDOSI che ha chiesto

l’accoglimento.

Fatto

FATTI DI CAUSA

I.C.A. – Imposte Comunali Affini – s.r.l. ricorre, nei confronti di Benazzato Gru s.p.a., e del Comune di Carrù, per la cassazione della sentenza con cui la Commissione Tributaria Regionale del Piemonte, meglio indicata in epigrafe, ha accolto l’appello avverso la sentenza di primo grado, che aveva respinto il ricorso proposto dalla contribuente contro l’avviso di accertamento emesso dal Concessionario della riscossione, in relazione ad un impianto pubblicitario sito in (OMISSIS), nel territorio del suindicato Comune, per imposta sulla pubblicità, anno 2009.

La Commissione Tributaria Regionale, per quanto ancora d’interesse, ha riformato la sentenza pronunciata in primo grado, ed annullato l’avviso di accertamento, non riconoscendo valenza pubblicitaria allo striscione apposto sul braccio della gru prodotta dalla società Benazzato Gru, recante i segni distintivi della impresa costruttrice, “senz’altra indicazione inerente il servizio svolto o il bene venduto”, in quanto “per dimensione, forma e caratteristiche estetiche” assimilabile al marchio di fabbrica, assolvendo il fine di “permettere l’identificazione dell’impresa produttrice”. L’intimata società resiste con controricorso, mentre il Comune di Carrù non ha svolto attività difensiva; la ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di impugnazione, la ricorrente deduce, sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, artt. 5,12 e 17, giacchè il giudice di appello ha affermato che le dimensioni dello striscione recante il logo “(OMISSIS)”, che costituisce il messaggio pubblicitario tassato, fossero da ritenersi “proporzionate alle grandi dimensioni del macchinario”, senza considerare che ha così finito per applicare un criterio di valutazione non previsto, in quanto solo le esenzioni di cui al medesimo decreto, art. 17, il quale riguarda – tra l’altro – le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l’attività, si riferiscono alla misura delle superfici pubblicitarie, quelle fino a cinque metri quadri, non di rilevanti dimensioni, mentre il D.L. n. 16 del 2012, art. 3, comma 16 sexies, cui è stata data attuazione con il Decreto del Ministero dell’Economia e Finanze del 26 luglio 2012, dispone soltanto per il futuro.

Con il secondo motivo deduce, sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, motivazione illogica, contraddittoria, ed apodittica, su fatto controverso e decisivo per il giudizio, giacchè giudice di appello non ha chiarito come la scritta “(OMISSIS)”, anche se non accompagnata da alcuna ulteriore specificazione circa l’attività il prodotto della impresa, apposta sul braccio della gru, quindi, associata al macchinario, e ad una considerevole altezza dal suolo, non possa essere considerata un mezzo di comunicazione idoneo a raggiungere una massa indeterminata di potenziali acquirenti, avuto riguardo a quanto ricavabile – in fatto – dalle stesse fotografie prodotte in giudizio.

Con il terzo motivo deduce, sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, motivazione illogica, contraddittoria, ed apodittica, su fatto controverso e decisivo per il giudizio, giacchè giudice di appello non ha considerato che le specifiche ipotesi di esenzione contemplate dalla nuova disciplina dell’imposta sulla pubblicità esposta “sulle gru mobili e sulle gru a torre adoperate nei cantieri edili e sulle macchie di cantiere”, confermano l’estraneità delle stesse alla antecedente disciplina, risultante dal combinato disposto del D.Lgs. n. 507 del 1993, artt. 5 e 17.

Le suesposte censure, scrutinabili congiuntamente in quanto logicamente connesse, sono fondate e meritano accoglimento.

La sentenza impugnata si basa su due affermazioni, entrambe fallaci, in quanto esclude l’assoggettabilità a tributo dell’impianto pubblicitario costituito dallo striscione per cui è causa, della superficie complessiva di 6 metri quadri, in ragione sia delle dimensioni “proporzionate alle grandi dimensioni del macchinario”, sia della assenza di “alcuna altra indicazione inerente il servizio svolto o il bene venduto”, risolvendosi il messaggio pubblicitario nella mera riproduzione del logo “(OMISSIS)”, con il quale il produttore della gru contraddistingue i propri prodotti sul mercato.

La decisione del giudice di appello non è conforme al dato normativo richiamato, poichè il D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 5,intende assoggettare ad imposizione il messaggio pubblicitario attuato “attraverso forme di comunicazione visive o acustiche”, in quanto espressivo di capacità contributiva, tutte le volte in cui l’uso del segno distintivo dell’impresa o del prodotto (ditta, ragione sociale, marchio) travalica la mera finalità distintiva, che è quella di consentire al consumatore di riconoscere i prodotti o servizi offerti sul mercato dagli altri operatori del settore, orientandone le scelte, per il luogo (pubblico, aperto o esposto al pubblico) ove esso è situato, per le sue caratteristiche strutturali, o per le modalità di utilizzo, in quanto oggettivamente idoneo a far conoscere ad un numero indeterminato di possibili acquirenti o utenti il nome, l’attività o il prodotto dell’impresa (tra le altre, Cass. n. 11530/2018, n. 8658/2015, e n. 9580/1994, n. 8220/1993, n. 1930/1990, con riferimento al 6, D.P.R. n. 639 del 1972, art. 6).

Nè vale richiamare la nozione d’insegna di esercizio che assolve la funzione di indicare al pubblico il luogo di svolgimento dell’attività economica, in quanto si tratta di ipotesi che qui non ricorre, essendo pacificamente altrove la sede della società Benazzato Gru, per cui non può trovare applicazione l’esenzione dall’imposta sulla pubblicità prevista dal D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 17, comma 1 bis, primo periodo (Cass. n. 27497/2014).

La decisione del giudice di appello si appalesa censurabile, in quanto l’affermazione che la scritta “(OMISSIS)” non costituisce un mezzo pubblicitario che giustifica la richiesta del tributo, perchè non richiama l’attività, i prodotti o i servizi resi dalla impresa, in tesi, da promuovere, è frutto all’evidenza di una valutazione che “decontestualizza” l’iniziativa pubblicitaria per cui è causa, sminuisce la capacità comunicativa del segno grafico, il quale viene percepito, nell’immediatezza, da chi lo osserva, in associazione con la gru, la quale costituisce il prodotto dell’attività imprenditoriale esercitata dalla contribuente, proprio in ragione della dimensione ed ubicazione dello striscione medesimo, che, in una data situazione di tempo e di luogo, risulta visibile ad una moltitudine di persone.

Si tratta, appunto, di affermazione che si discosta dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il presupposto normativo deve essere individuato nella astratta possibilità del messaggio, in rapporto alla dimensione ed ubicazione del mezzo, di avere un numero indeterminato di destinatari, che diventano tali solo perchè vengono a trovarsi in quel luogo determinato (Cass. n. 6714/2017, n. 22572/2008).

E poichè si possono dare come acquisiti i dati fattuali della rilevante dimensione e della ubicazione del mezzo pubblicitario, evincibili anche dalla documentazione prodotta nel corso del giudizio (come pure riferito nel ricorso per cassazione), appaiono chiaramente individuati i criteri a cui il giudicante si deve attenere per scriminare, sul piano della rilevanza tributaria, l’uso del segno distintivo in chiave semplicemente identificativa di prodotti e servizi dell’impresa, dall’uso del segno distintivo in chiave pubblicitaria, con l’opportuna, ulteriore precisazione, che quel che conta, ai fini della imposta comunale sulla pubblicità, al di là delle intenzioni soggettive, è l’oggettivo risultato conseguito con il messaggio dal soggetto interessato alla pubblicità e che la mera riproduzione del marchio di per sè non esclude la natura pubblicitaria del messaggio (Cass. n. 8658/2015).

Il giudice di appello, dunque, ha malamente individuato la portata applicativa del D.Lgs. n. 507 del 1993, artt. 5 e 17,perchè ha attribuito di per sè rilievo al criterio dimensionale previsto dalla novella della disciplina dell’imposta sulla pubblicità, di cui al D.L. n. 16 del 2012, art. 3, comma 16 sexies, conv. L. n. 44 del 2012, e dal D.M. del 26 luglio 2012 (G.U. n. 185 del 9/8/2012) che vi ha dato attuazione, la quale dispone – per il futuro – una specifica esenzione per il marchio di fabbrica apposto sulle gru mobili, sulle gru a torre adoperate nei cantieri edili e sulle macchine da cantiere.

La possibilità accordata alle imprese produttrici, ai fini del riconoscimento dell’esenzione, di adeguare, entro sei mesi, le dimensioni dei marchi eventualmente apposti prima della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto, ai limiti dimensionali di cui al comma 1, a) fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari; b) fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari; c) fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari, non modifica affatto la portata delle esenzioni previste dal D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 17, applicabile ratione temporis, nè tantomeno incide sui presupposti impositivi, che vedono nella dimensione del mezzo pubblicitario soltanto uno degli elementi di valutazione da considerare.

In definitiva, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata cassata, e la causa rinviata alla medesima Commissione Tributaria Regionale, in altra composizione, perchè si attenga ai principi sopra enunciati e provveda anche alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale del Piemonte, in altra composizione, che regolerà anche le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 21 novembre 2018

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