Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30047 del 31/12/2020

Cassazione civile sez. I, 31/12/2020, (ud. 24/09/2020, dep. 31/12/2020), n.30047

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. SCORDAMAGLIA Irene – rel. Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso R.G.N. 12981/2019 proposto da:

C.S., rappresentato e difeso, giusta procura speciale

allegata al ricorso, dall’Avvocato Laura Barberio, presso il cui

studio in Roma, alla Via del Casale Strozzi n. 31, è elettivamente

domiciliato;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore;

– intimato –

avverso la sentenza della CORTE DI APPELLO DI ROMA depositata il 17

ottobre 2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

24/09/2020 dal Consigliere Dott.ssa Irene Scordamaglia.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte di appello di Roma, pronunciandosi in sede di rinvio da questa Corte, ha rigettato l’appello proposto da C.S., cittadino del (OMISSIS), avverso l’ordinanza del Tribunale di quella città, che aveva respinto il ricorso avverso il provvedimento di diniego della protezione internazionale emesso dalla competente Commissione Territoriale.

1.1. In particolare, la Corte di merito, rilevata preliminarmente la dubbia credibilità del racconto del richiedente in ordine alle ragioni che l’avevano costretto ad allontanarsi dal (OMISSIS) nel 2012 segnatamente, il timore per la propria sicurezza personale dopo che aveva subito una rapina all’interno del proprio negozio di vesti -, ha osservato che l’isolato episodio di rapina subito non solo non integrava alcuna delle forme di persecuzione tutelate dalla Convenzione di Ginevra in riferimento al riconoscimento dello status di rifugiato, ma neppure consentiva di identificare una situazione di pericolo per la sicurezza personale del richiedente in relazione all’attività professionale svolta, tutelabile attraverso lo strumento della protezione sussidiaria; protezione, quest’ultima, nemmeno concedibile in riferimento alla situazione generale del Paese di origine, atteso che dalle stesse fonti citate nell’atto in riassunzione non era desumibile l’esistenza, nelle regioni meridionali del (OMISSIS), di un conflitto armato così diffuso nello spazio e continuo nel tempo da mettere in pericolo la situazione di qualsiasi residente, essendo le più gravi minacce limitate alle regioni settentrionali e centrali. La stessa Corte ha escluso, infine che il richiedente potesse beneficiare della protezione umanitaria, non avendo allegato condizioni personali di vulnerabilità ed avendo documentato soltanto un percorso di formazione linguistica, non sufficiente a dar conto di un’effettiva integrazione in Italia.

2. Per la cassazione della decisione ricorre C.S. sulla base di tre motivi. Questi ultimi sono stati integrati ed approfonditi con memoria ex art. 380-bis c.p.c., a firma del difensore, trasmessa tramite PEC in data 12/09/2020.

3. L’intimato Ministero dell’Interno non ha spiegato difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo si denuncia error in iudicando, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione alla violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, commi 3 e 5, e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, con riguardo all’obbligo di cooperazione istruttoria incombente sul giudice della protezione internazionale. Si adduce che la Corte territoriale avrebbe errato nella valutazione delle dichiarazioni del richiedente, avendone reso una lettura parziale ed avendo valorizzato particolari della narrazione, che non solo erano marginali rispetto al loro nucleo essenziale, “ossia la persecuzione diretta nei confronti del ricorrente in un clima di guerra” coincidente “con il colpo di Stato verificatosi in (OMISSIS) nel 2012”, ma erano stati meglio lumeggiati dal richiedente stesso nell’interrogatorio assunto dal Tribunale; aspetti che, in ogni caso, il giudice di appello avrebbe superato se avesse adempiuto ai propri obblighi di implementazione istruttoria officiosa.

Il motivo è inammissibile.

La censura per come formulata è generica, perchè omette di indicare: quali fossero le specifiche condotte persecutorie che il richiedente aveva dovuto subire; chi ne fossero gli autori; quali ne fossero le ragioni. La stessa, peraltro, pur denunciando formalmente la violazione di legge, deduce un vizio di motivazione, scrutinabile da questa Corte solo ove sia denunciato l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5; norma, questa, neppure evocata dal ricorrente.

Va, in ogni caso, ribadito che in assenza di un’allegazione precisa ed affidabile dei fatti costitutivi del diritto invocato, nessun approfondimento istruttorio officioso è dovuto da parte del giudice della protezione internazionale (Sez. 1, n. 10286 del 29/05/2020, Rv. 657711; Sez. 1, n. 14283 del 24/05/2019, Rv. 654168 – 01).

2. Con il secondo motivo si denuncia error in iudicando, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione alla violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, lett. g), artt. 3, 4, 5, art. 6, comma 2, art. 14, lett. b) e c), in riferimento ai presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria, nella forma del rischio di trattamenti inumani e degradanti per motivi etnici in (OMISSIS) e nella forma del rischio di danno grave da violenza generalizzata o da conflitto armato in riferimento alla situazione generale del citato Paese. Si ascrive alla Corte territoriale di avere malamente interpretato le COI e di avere operato una parziale e sommaria analisi della situazione attuale del (OMISSIS), sia in riferimento alla città natale del richiedente – la capitale (OMISSIS), oggetto di attacchi (OMISSIS) -, sia in riferimento all’intero Paese: tanto non avendo consentito di apprezzare nè la specifica situazione di insicurezza che si sarebbe trovato a fronteggiare il richiedente a causa della sua attività lavorativa, nè quella di violenza generalizzata esistente in (OMISSIS).

Il motivo è inammissibile.

La censura che si riferisce al diniego della protezione sussidiaria, nella forma della tutela dal pericolo di danno grave da trattamento inumano o degradante per motivi etnici, è del tutto generica, non essendo lumeggiata la correlazione tra l’allegato timore di subire atti predatori in ragione dell’attività di venditore di vestiti espletata in (OMISSIS) e il dedotto timore di trattamenti inumani per ragioni etniche.

Occorre ricordare, in proposito, che la proposizione del ricorso al Tribunale nella materia della protezione internazionale dello straniero non si sottrae all’applicazione del principio dispositivo, sicchè il ricorrente ha l’onere di indicare i fatti costitutivi del diritto azionato, pena l’impossibilità per il giudice di introdurli d’ufficio nel giudizio (Sez. 6 – 1, n. 19197 del 28/09/2015, Rv. 637125).

La censura che si riferisce al diniego della protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2008, art. 14, lett. c), si traduce nella denuncia di un vizio non consentito nel giudizio di legittimità.

A fronte dell’apprezzamento, effettuato dalla Corte territoriale sulla base delle stesse fonti informative citate dall’appellante (i reports di Amnesty International 2015/2016 e 2017/2018), di inesistenza in (OMISSIS), nell’attualità, di una situazione di violenza generalizzata o di conflitto armato, il rilievo del ricorrente diretto a proporne una lettura alternativa non è sussumile neppure nel vizio di motivazione – peraltro neppure dedotto – attesi i limiti di cui questo risente secondo la interpretazione di questa Corte (Sez. U, n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830).

3. Con il quarto motivo si denuncia error in iudicando, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, in relazione a diniego della protezione umanitaria, per esserne il richiedente meritevole in ragione del grave pericolo per la vita e la sicurezza cui egli si troverebbe esposto in caso di rientro forzato in (OMISSIS), a causa della situazione di violenza e di violazione dei diritti umani ivi esistente, e in ragione dell’integrazione raggiunta in Italia.

Il motivo è infondato.

3.1. Secondo la giurisprudenza di questa Corte: “Non può essere riconosciuto al cittadino straniero il diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari considerando, isolatamente e astrattamente, il suo livello di integrazione in Italia, nè il diritto può essere affermato in considerazione del contesto di generale e non specifica compromissione dei diritti umani accertato in relazione al paese di provenienza”, prendendosi, altrimenti, in considerazione:”… non già la situazione particolare del singolo soggetto, ma, piuttosto, quella del suo Paese di origine, in termini del tutto generali ed astratti, di per sè inidonea al riconoscimento della protezione umanitaria”(Sez. U, n. 29459 del 13/11/2019, Rv. 656062). Ciò sta a significare che, ai fini del riconoscimento del diritto indicato, la condizione di “vulnerabilità” del richiedente deve essere verificata caso per caso, all’esito di una valutazione individuale della sua vita privata in Italia, comparata con la situazione personale vissuta prima della partenza ed alla quale si troverebbe esposto in caso di rimpatrio (Sez. 1, n. 13079 del 15/05/2019, Rv. 654164), tanto comportando la necessità di apprezzare il rischio dello straniero di essere immesso nuovamente, in conseguenza del rimpatrio, in un contesto sociale, politico o ambientale capace di determinare una significativa ed effettiva compromissione dei suoi diritti inviolabili, alla stregua di una considerazione globale e unitaria dei singoli elementi fattuali accertati (Sez. 1, n. 7599 del 30/03/2020, Rv. 657425).

Va, dunque, ribadito che i seri motivi di carattere umanitario, che legittimano la concessione della protezione complementare, possono positivamente riscontrarsi soltanto nel caso in cui, all’esito del giudizio comparativo, risulti non soltanto un’effettiva ed incolmabile sproporzione tra i due contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che costituiscono presupposto indispensabile di una vita dignitosa, ma siano individuabili specifiche correlazioni tra tale sproporzione e la vicenda personale del richiedente (Sez. 1, n. 2563 del 4/02/2020).

3.2. Nel caso di specie, la Corte territoriale, non solo si è attenuta ai criteri interpretativi illustrati, ma ha anche escluso la sussistenza di un sufficiente livello di integrazione del richiedente, posto che questi aveva documentato esclusivamente un percorso di formazione linguistica; affermazione, questa, con il quale il ricorrente non si è affatto confrontato.

4. Il ricorso deve essere, quindi, rigettato. Nulla è dovuto per le spese perchè l’Amministrazione intimata è rimasta tale. Sussiste l’obbligo del pagamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17), se dovuto.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Sussiste l’obbligo del pagamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17), se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione Prima civile della Corte Suprema di cassazione, il 24 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 31 dicembre 2020

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