Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30047 del 29/12/2011

Cassazione civile sez. I, 29/12/2011, (ud. 28/11/2011, dep. 29/12/2011), n.30047

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FELICETTI Francesco – Presidente –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

A.V. (C.F. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA TACITO 50, presso l’avvocato MERILLI

Emanuele, rappresentato e difeso dall’avvocato TURRA’ SERGIO, giusta

procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

N.M. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliata

in ROMA, PIAZZA DI SPAGNA 35, presso l’avvocato DI SONITO LEOPOLDO,

rappresentata e difesa dall’avvocato BONITO MICHELE, giusta procura a

margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2839/2007 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 14/09/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

28/11/2011 dal Consigliere Dott. VITTORIO RAGONESI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

DEL CORE Sergio che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto del 26.09.01, A.V. proponeva opposizione ad atto di precetto notificato il 17.08.01 da N.M. e relativo al pagamento della somma di L. 7.665.240 dovuta in conseguenza della sentenza di separazione emessa dal Tribunale di Torre Annunziata il (OMISSIS).

L’opponente eccepiva la non debenza della somma in quanto, conseguentemente alla ricostituita convivenza, gli effetti della decisione erano definitivamente caducati.

Si costituiva l’opposta eccependo l’inesistenza della riconciliazione.

Il Tribunale di Torre Annunziata accoglieva l’opposizione con sentenza n. 60/04.

Con atto del 2.05.05, N.M. proponeva gravame avverso la suddetta decisione lamentando come il Tribunale avesse malamente interpretato il contenuto della sentenza con la quale era stata dichiarata la improponibilità della domanda di divorzio, proposta dall’ A., per mancanza del presupposto di cui alla L. n. 898 del 1970, art. 3, n. 2, lett. B. Quest’ultimo si costituiva e deduceva la infondatezza del gravame rilevando come nella decisione n. 9159/02 resa dal Tribunale di Napoli, concernente la domanda di divorzio da esso a suo tempo presentata e divenuta cosa giudicata, fosse stata riconosciuta la ripresa della convivenza tra i coniugi e della conduzione di una normale vita matrimoniale.

La Corte d’Appello di Napoli, con sentenza 2839/07, accoglieva il gravame.

Avverso detta decisione ricorre per cassazione l’ A. sulla base di quattro motivi cui resiste con controricorso la N..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso l’ A. deduce la violazione dell’art. 2733 c.c. perchè la Corte d’appello, pur riconoscendo valore confessorio alle dichiarazioni della N. che aveva dichiarato di convivere sotto lo stesso tetto dell’ A. e di opporsi al divorzio, aveva valutato in modo diverso il fatto confessato.

Con il secondo motivo lamenta l’improprio uso di presunzioni per smentire un fatto storico accertato con prova confessoria. Con il terzo ed il quarto motivo lamenta, sotto il profilo dell’errore di legge e del vizio motivazionale, la violazione del giudicato costituito dalla sentenza 9159/02 del tribunale di Napoli che aveva dichiarato improponibile la domanda di divorzio, essendo tra le parti ripresa la convivenza.

Vanno preliminarmente esaminati, stante il loro carattere pregiudiziale, il terzo ed il quarto motivo che pongono la questione della violazione da parte della sentenza impugnata del giudicato costituito dalla sentenza 9159/02 del Tribunale di Napoli che aveva dichiarato improponibile la domanda di divorzio avanzata dall’ A. sulla base dell’accertamento della cessazione dello stato di separazione per ripresa della convivenza tra i coniugi. I motivi sono fondati.

Va premesso che il giudice di primo grado del presente giudizio aveva rigettato la domanda della N. proprio sulla base della sentenza n. 9152/02 del Tribunale di Napoli , passata in giudicato, che aveva dichiarato improponibilità della domanda di divorzio in ragione dell’avvenuta riconciliazione tra i coniugi.

Sul punto questa Corte ha già in diverse occasioni chiarito che la dichiarazione di divorzio non consegue automaticamente alla constatazione della presenza di una delle cause previste dalla L. n. 898 del 1970, art. 3 (oggi L. n. 74 del 1987, artt. 1 e 7), ma presuppone, in ogni caso, attesi i riflessi pubblicistici riconosciuti dall’ordinamento all’istituto familiare, l’accertamento, da parte del giudice, della esistenza (dell’essenziale condizione) della concreta impossibilità di mantenere o ricostituire il consorzio coniugale per effetto della definitiva rottura del legame di coppia, onde, in questo senso, lo stato di separazione dei coniugi concreta un requisito dell’azione, necessario secondo la previsione della citata L. n. 898 del 1970, art. 3, n. 2, lett. b), la cui interruzione, da opporsi a cura della parte convenuta (L. n. 74 del 1987, art. 5) in presenza di una richiesta di divorzio avanzata dall’altra parte, postula l’avvenuta riconciliazione, la quale si verifica quando sia stato ricostituito l’intero complesso dei rapporti che caratterizzano il vincolo matrimoniale e che, quindi, sottende l’avvenuto ripristino non solo di quelli riguardanti l’aspetto materiale del consorzio anzidetto, ma altresì di quelli che sono alla base dell’unione spirituale tra i coniugi. (Cass 26165/06; Cass. 6031/98).

Nel caso di specie il presupposto della sentenza n. 9159/02 del Tribunale di Napoli è che detto giudice, nel dichiarare l’improcedibilità della domanda di divorzio, abbia accertato l’avvenuta riconciliazione tra i coniugi.

Tale circostanza, essendo la citata sentenza depositata in atti, è stata verificata in senso positivo da questa Corte, cui, nel caso di specie, è consentita la visione della documentazione della fase di merito.

E’ pacifico poi tra le parti che la sentenza citata sia passata in giudicato e deve, quindi, ritenersi che il punto relativo alla riconciliazione tra i coniugi costituisca giudicato esterno nel presente giudizio.

Questa Corte ha infatti ripetutamente affermato che qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico, ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l’accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di fatto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il “petitum” del primo. (Cass. 18381/09).

Nel caso di specie è fuori di dubbio che la questione della avvenuta riconciliazione tra i coniugi costituisce una questione di fatto e di diritto costituente un presupposto necessario ai fini del decidere comune alla presente causa ed a quella relativa alla domanda di divorzio conclusasi con la più volte citata sentenza n. 9152/02 del tribunale di Napoli.

I due motivi vanno pertanto accolti. Restano assorbiti gli altri.

La sentenza impugnata va quindi cassata e sussistendo i requisiti di cui all’art 384 c.p.c. la causa può essere decisa nel merito. Deve infatti ritenersi che gli effetti della sentenza di separazione a suo tempo pronunciati siano venuti meno per effetto della avvenuta riconciliazione. Ne consegue che, attinendo le somme domandate con il precetto a crediti maturati successivamente alla avvenuta riconciliazione, le stesse non potevano essere azionate, per cui l’opposizione va accolta.

La natura della controversia, in relazione alla particolarità della situazione verificatasi, giustifica la compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il terzo ed il quarto motivo del ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l’opposizione di A.V.; compensa le spese dell’intero giudizio. Omettere le generalità delle parti in caso di diffusione del presente provvedimento.

Così deciso in Roma, il 28 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2011

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