Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30047 del 19/11/2019

Cassazione civile sez. VI, 19/11/2019, (ud. 18/09/2019, dep. 19/11/2019), n.30047

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29771-2018 proposto da:

D.R., P.L., L.R., B.V.,

elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CORTE di

CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato GIULIANI ANGELO;

– ricorrenti –

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE (OMISSIS), in persona del

Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso il decreto n. 1028/2018 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,

depositato il 05/04/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 18/09/2019 dal Consigliere Relatore Dott. GRASSO

GIUSEPPE.

Fatto

RITENUTO

che la Corte d’appello di Perugia, con il decreto di cui in epigrafe, condannò il Ministero dell’economia e delle Finanze a pagare in favore di D.R., B.V., P.L. e L.R. la somma di Euro 4.375,00, a titolo d’equo indennizzo per la non ragionevole durata di un processo civile, nonchè le spese processuali, liquidate in complessivi Euro 485,00, oltre accessori;

che avverso il predetto decreto gli anzidetti istanti propongono ricorso esponendo, con l’unitaria censura posta a corredo dello strumento, che la Corte di merito aveva violato o falsamente applicato l’art. 91 c.p.c. e art. 2233, c.c., nonchè il D.M. n. 55 del 2014, per avere liquidate il rimborso spese al disotto del minimo legale, relativamente alla fase di rinvio;

che l’Amministrazione resiste con controricorso, in seno al quale enuncia proposizione di ricorso incidentale, che, in effetti, al di là della rubricata violazione e falsa applicazione dell’art. 2233, c.c., art. 91 c.p.c., D.M. n. 55 del 2014, artt. 1 e 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, non reca sviluppo argomentativo di sorta, limitandosi a chiedere il rigetto del ricorso e la conferma della statuizione della Corte perugina.

Diritto

CONSIDERATO

che questa Corte ha già condivisamente avuto modo di precisare (così superando il precedente orientamento richiamato dall’Avvocatura Generale dello Stato – Cass. n. 21951/2014 -) che in tema di spese processuali, il giudice è tenuto a effettuare la liquidazione giudiziale nel rispetto dei parametri previsti dal D.M. n. 55 del 2014 il quale non prevale sul DM.. n. 140 del 2012 per ragioni di mera successione temporale, bensì nel rispetto del principio di specialità, in quanto il D.M. n. 140 del 2012 è rivolto a regolare la materia dei compensi tra professionista e cliente mentre il D.M. n. 55 del 2014 detta i criteri che il giudice deve applicare nel regolare le spese di causa (Sez. 2, n. 1018, 17/1/2018, Rv. 647642);

considerato che la liquidazione effettuata dalla Corte locale in complessive Euro 485,00 per la fase di rinvio si pone al di sotto dei limiti imposti dal D.M. n. 55, tenuto conto del valore della causa (da Euro 1.000,01 a Euro 5.200,00) e pur applicata la riduzione massima, in ragione della speciale semplicità dell’affare (art. 4, cit.);

considerato che a motivo dell’esposto il provvedimento gravato deve essere cassato con rinvio e il ricorso incidentale dichiarato inammissibile, rimettendosi al Giudice del rinvio il regolamento del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, dichiara inammissibile il ricorso incidentale, cassa la decisione impugnata e rinvia anche per la statuizione sulle spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Perugia, altra composizione.

Così deciso in Roma, il 18 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 19 novembre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA