Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30045 del 21/11/2018

Cassazione civile sez. trib., 21/11/2018, (ud. 11/04/2018, dep. 21/11/2018), n.30045

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PERRINO Angel – Maria –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – rel. Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 14535/2011 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

– ricorrente –

contro

A Z Arreda s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentato e difeso dagli avv. Cesare Glendi e Luigi Manzi, con

domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo sito in Roma, via

fedele Confalonieri, 5;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del

Piemonte n. 45/36/10 depositata il 20 maggio 2010.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’11 aprile

2018 dal Consigliere Paolo Catallozzi.

Fatto

RILEVATO

che:

– l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte, depositata il 20 maggio 2010, che ha parzialmente accolto l’appello principale proposto dalla A Z Arreda s.r.l. e respinto quello incidentale proposto dalla Agenzia medesima avverso la sentenza di primo grado che aveva parzialmente accolto il ricorso della società contribuente per l’annullamento di un atto di contestazione emesso per erronea dichiarazione e omesso versamento di imposte indebitamente compensate;

– la Commissione provinciale aveva annullato l’atto impositivo limitatamente alla sanzione di cui al D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, art 13, comma 1, e aveva ridotto al minimo edittale la sanzione di cui al medesimo decreto, art. 11, lett. a);

– la Commissione regionale ha confermato la decisione di primo grado in ordine alla correttezza della contestazione relativa alla non compensabilità dell’imposta e all’illegittimità della sanzione irrogata ai sensi del D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 13, comma 1, ritenuta non applicabile al caso in esame, e ha riconosciuto gli interessi applicati solo relativamente al periodo decorrente dalla data dell’indebita compensazione al 31 dicembre 2002, data in cui credito è divenuto liberamente compensabile con l’effettiva presentazione della dichiarazione annuale;

– il ricorso è affidato a due motivi;

– resiste con controricorso la A Z Arreda s.r.l..

Diritto

CONSIDERATO

che:

– occorre preliminarmente rilevare che la controricorrente ha eccepito l’inammissibilità del ricorso ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c., in quanto il provvedimento impugnato avrebbe deciso la questione di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte di cassazione e l’Agenzia non avrebbe offerto elementi sufficienti a modificare l’orientamento seguito;

– l’eccezione è infondata, in quanto, come verrà anche evidenziato in seguito, la sentenza impugnata ha deciso la questione controversa in modo non coerente con la giurisprudenza di legittimità;

– nel merito, con il primo motivo di ricorso l’Agenzia denuncia la violazione del D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 13, comma 1, per aver la sentenza impugnata escluso l’applicazione della sanzione prevista dalla menzionata disposizione normativa in caso di omesso versamento dell’imposta risultante dalla dichiarazione a causa dalla indebita compensazione della stessa con un credito d’imposta;

– il motivo è fondato;

– il D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 13, prevede, al comma 1, che chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti periodici, il versamento di conguaglio o a saldo dell’imposta risultante dalla dichiarazione, detratto in questi casi l’ammontare dei versamenti periodici e in acconto, ancorchè non effettuati, è soggetto a sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato, anche quando, in seguito alla correzione di errori materiali o di calcolo rilevati in sede di controllo della dichiarazione annuale, risulti una maggiore imposta o una minore eccedenza detraibile;

– con specifico riferimento al versamento dell’i.v.a., l’errata utilizzazione della compensazione in sede di liquidazione periodica, in assenza dei relativi presupposti, non integra una violazione meramente formale, neppure ove il credito d’imposta risulti dovuto in sede di dichiarazione annuale e liquidazione finale, poichè comporta il mancato versamento di parte del tributo alle scadenze previste e determina il ritardato incasso erariale, con conseguente deficit di cassa, sia pure transitorio, nel periodo infrannuale, per cui è sanzionabile ai sensi del D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 13, (così, Cass. 21 luglio 2017, n. 18080; Cass. 5 agosto 2016, n. 16504; Cass. 20 novembre 2015, n. 23755);

– ha, pertanto, errato la Corte territoriale nel ritenere che l’omesso versamento dell’I.v.a. per indebita compensazione con credito “non disponibile” non integri la fattispecie sanzionatoria di cui al D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 13;

– nè a diversa conclusione può pervenirsi dalla distinzione adombrata nella sentenza di appello tra indebita compensazione di un credito di imposta, non riconducibile alla fattispecie in esame, e omesso versamento delle imposte derivante dalla indebita compensazione operata con credito vantato, sanzionato dal D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 13,atteso che dall’esame del contenuto dell’atto impositivo, riportato per stralci nel ricorso, emerge che l’Ufficio ha provveduto a contestare (anche) l'”omesso/tardivo versamento dell’imposta compensata da versare”;

– all’accoglimento del primo motivo di ricorso segue l’assorbimento del secondo, avente ad oggetto la contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio, nella parte in cui ha ritenuto che l’Ufficio avesse contestato solo l’indebita compensazione dell’imposta e non anche l’omesso versamento derivante da tale indebita compensazione;

– il ricorso va in conseguenza accolto e la sentenza impugnata cassata;

– non essendo necessario procedere ad ulteriori accertamenti di fatto, può decidersi nel merito, con accoglimento del ricorso introduttivo nei limiti corrispondenti all’accoglimento del motivo di ricorso per cassazione;

– appare opportuno disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese dei precedenti gradi di giudizio, anche in considerazione della reciproca soccombenza, e condannare la ricorrente alla rifusione delle del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, in applicazione del criterio della soccombenza.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata con riferimento al motivo accolto e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo nei limiti corrispondenti all’accoglimento del motivo di ricorso per cassazione; compensa integralmente tra le parti le spese del primo e del secondo grado di giudizio e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di legittimità, liquidate in Euro 5.500,00, oltre s.p.a.d..

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 11 aprile 2018.

Depositato in Cancelleria il 21 novembre 2018

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