Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30045 del 14/12/2017


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Civile Ord. Sez. 2 Num. 30045 Anno 2017
Presidente: BIANCHINI BRUNO
Relatore: ABETE LUIGI

ORDINANZA
sul ricorso n. 29049 – 2014 R.G. proposto da:
MAUTONE TIZIANA – c.f. MTNTZN67C53H501P – elettivamente domiciliata in
Roma, alla via Cesare Maccari, n. 123, presso lo studio dell’avvocato Vincenzo
Porfidia che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale a margine del
ricorso.
RICORRENTE
contro
CONDOMINIO di via Cesare Maccari, nn. 95/205, Roma – c.f. 96312740580 – in
persona dell’amministratore pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, alla
via G. Arimondi, n. 5/E, presso lo studio dell’avvocato Fabio Mariantoni che
congiuntamente e disgiuntamente all’avvocato Maria Pia Dionisi lo rappresenta e
difende in virtù di procura speciale in calce al controricorso.
CONTRORICORRENTE
avverso la sentenza n. 6046 dei 10.9/3.10.2014 della corte d’appello di Roma,
udita la relazione nella camera di consiglio del 19 settembre 2017 del consigliere
dott. Luigi Abete,

Data pubblicazione: 14/12/2017

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso al tribunale di Roma Tiziana Mautone chiedeva pronunciarsi
l’annullamento della delibera del 15.1.2005 con cui l’assemblea del condominio di
Roma, via Cesare Maccari, nn. 95/205, aveva approvato il rendiconto consuntivo
per l’anno 2003.

della documentazione contabile.
Resisteva il condominio.
Con sentenza n. 65/2008 il tribunale adito accoglieva solo in parte la
domanda, compensava nella misura di 5/6 it spest di lite e condannava il
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Interponeva appello Tiziana Mautone.
Resisteva il condominio.
Con sentenza n. 6046 dei 10.9/3.10.2014 la corte d’appello di Roma rigettava
il gravame e condannava l’appellante a rimborsare al condominio le spese e del
primo e del secondo grado di giudizio.
Premetteva la corte che non rivestiva valenza, trattandosi di situazioni
diverse, la sentenza n. 177/2013 con cui il tribunale di Roma aveva annullato la
delibera del 10.6.2005 mercé la quale l’assemblea del medesimo condominio
aveva approvato il bilancio consuntivo del 2004.
Indi evidenziava che alla stregua della documentazione allegata
l’amministratore aveva senz’altro assolto l’obbligo di consentire ai condomini di
prendere visione e di estrarre copia della documentazione contabile giustificativa
delle voci di cui al bilancio consuntivo per l’anno 2003.

Deduceva che non le era stato in precedenza consentito di ottenere copia

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso Tiziana Mautone; ne ha chiesto
sulla scorta tre motivi la cassazione con ogni susseguente statuizione anche in
ordine alle spese di lite.
Il condominio di Roma, via Cesare Maccari, nn. 95/205, ha depositato
controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi l’avverso ricorso

Il condominio ha depositato memoria.
Con il primo ed il secondo motivo, formulati congiuntamente, la ricorrente
denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa
applicazione degli artt. 1130, 1713 e 2697 cod. civ. e degli artt. 112, 115 e 116
cod. proc. civ.; denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ.
l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio.
Deduce che la corte di merito non ha tenuto distinte la facoltà di consultare la
documentazione contabile dalla facoltà di ottenere copia della stessa
documentazione.
Deduce segnatamente che la corte distrettuale ha del tutto obliterato il rifiuto
dell’amministratore, debitamente rappresentato ai giudici del merito, di
consegnare la documentazione in occasione dell’assemblea del 18.12.2004.
Deduce che la corte ha reputato apoditticamente irrilevante la sentenza n.
177/2003 del tribunale di Roma.
Con il terzo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 10 co., n. 3,
cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione degli artt. 91, 92 e 352 cod.
proc. civ..
Deduce che la corte territoriale ha riformato la regolamentazione delle spese
di primo grado “pur in mancanza di specifica impugnazione sul punto da parte
del Condominio” (così ricorso, pag. 13).

con il favore delle spese.

Il primo ed il secondo motivo
congiuntamente formulati

da esaminare contestualmente giacché

sono destituiti di fondamento.

Si premette che i medesimi motivi si qualificano in via esclusiva in relazione
alla previsione del n. 5 del 1° co. dell’art. 360 cod. proc. civ..
Occorre tener conto, da un lato, che con i mezzi di impugnazione de quibus

Roma ha atteso (“non pare che il Giudice di Appello (…) abbia esaminato gli
elementi fattuali decisivi della presente controversia”: così ricorso, pag. 7; “senza
la giusta disamina di tale elemento fattuale decisivo (…) la vicenda processuale
viene distorta”: così ricorso, pag. 11).
Occorre tener conto, dall’altro, che è propriamente il motivo di ricorso ex art.
360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ. che concerne l’accertamento e la valutazione dei
fatti rilevanti ai fini della decisione della controversia

(cfr. Cass. sez. un.

25.11.2008, n. 28054; cfr. Cass. 11.8.2004, n. 15499).
In questi termini si evidenzia che i vizi motivazionali sostanzialmente veicolati
dal primo e dal secondo motivo rilevano nel segno della novella formulazione del
n. 5 del 1° co. dell’art. 360 cod. proc. civ. (la sentenza della corte d’appello è
stata depositata il 3.10.2014) e nei limiti di cui all’insegnamento delle sezioni
unite di questa Corte n. 8053 del 7.4.2014.
In quest’ottica si rappresenta quanto segue.
Da un canto, che nessuna delle figure di “anomalia motivazionale” destinate
ad acquisire significato alla stregua della pronuncia delle sezioni unite testé
menzionata, si scorge in relazione alle motivazioni cui la corte di merito ha
ancorato il suo dictum.
In particolare, con riferimento al paradigma della motivazione “apparente” che ricorre allorquando il giudice di merito non procede ad una approfondita

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Tiziana Mautone censura sostanzialmente il giudizio “di fatto” cui la corte di

disamina logico – giuridica, tale da lasciar trasparire il percorso argomentativo
seguito

(cfr. Cass. 21.7.2006, n. 16672) –

la corte distrettuale ha

compiutamente ed intellegibilmente esplicitato il proprio iter argomentativo (la
corte romana ha peraltro specificato che non rivestiva alcun rilievo la circostanza
che l’amministratore, contrariamente a quanto dichiarato nel corso

possibilità di fotocopiare i documenti nei giorni e nelle ore che aveva indicato – 9
giorni dal 22.12.2004 al 7.1.2005 – giacché ha ritenuto che siffatta omissione
non valesse da integrare “un rifiuto preventivo e generalizzato a consentire di
estrarre copia nelle giornate concordate”: così sentenza d’appello, pag. 3).
Dall’altro, che la corte territoriale ha sicuramente disaminato il fatto
caratterizzante la

res litigiosa

ovvero il concreto assolvimento da parte

dell’amministratore del condominio di Roma, via Cesare Maccari, nn. 95/205,
dell’obbligo di consentire ai condomini di prendere visione e di estrarre copia a
loro spese della documentazione contabile.
L’iter motivazionale che sorregge l’impugnato dictum risulta perciò in toto
ineccepibile sul piano della correttezza giuridica ed assolutamente congruo ed
esaustivo.
Del resto questa Corte spiega che grava sui condomini l’onere di dimostrare
che l’amministratore non ha loro consentito di prendere visione ed estrarre copia,
a loro spese, della documentazione contabile (cfr. Cass. 28.1.2004, n. 1544).
In pari tempo gli assunti della ricorrente secondo cui “il rifiuto opposto
nell’assemblea del 18 dicembre costituisce la chiave di lettura anche per gli altri
[rifiuti]” (così ricorso, pag. 12) e secondo cui “la mancata precisazione, da
affiggere in bacheca, della facoltà di ottenere le copie una volta giunti al domicilio
dell’amministratore (…) attesta il perdurante rifiuto dell’amministratore
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dell’assemblea del 18.12.2004, non avesse affisso in bacheca un avviso circa la

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“..„.
all’estrazione delle copie” (così ricorso, pag. 12), si risolvono nella prospettazione
di un preteso migliore e più appagante coordinamento dei dati acquisiti e quindi
involgono gli aspetti del giudizio afferenti al libero convincimento del giudice, sì
da sostanziarsi in una inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei
convincimenti della corte di merito (cfr. Cass. 26.3.2010, n. 7394).

tribunale di Roma n. 177/2003 non già apoditticamente, sibbene giacché ha
ritenuto che “non è possibile sovrapporre situazioni di fatto e di diritto diverse”

(così sentenza d’appello, pag. 2).
Fondato e meritevole di accoglimento è il terzo motivo di ricorso.
E’ innegabile che il condominio non ebbe ad impugnare, in via d’appello
incidentale, la regolamentazione delle spese di prime cure operata dal tribunale.
D’altronde nulla in senso contrario ha dedotto il controricorrente.
Al contempo questa Corte spiega che il giudice d’appello nel caso di rigetto
del gravame non può, in mancanza di uno specifico motivo di impugnazione,
modificare la statuizione sulle spese processuali di primo grado ed è tenuto a
provvedere, anche d’ufficio, ad un nuovo regolamento di dette spese alla stregua
dell’esito complessivo della lite, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza
impugnata (cfr. Cass. (ord.) 24.1.2017, n. 1775).
In tal guisa per nulla si giustificano la riforma, operata dalla corte d’appello,
della prima statuizione limitatamente alla regolamentazione delle spese di prime
cure e dunque la condanna dell’appellata, rectius dell’appellante, Tiziana Mautone
alla rifusione in favore del condominio pur delle spese del giudizio di primo
grado.
Al riguardo tuttavia non si prospetta la necessità di ulteriori accertamenti di
fatto, sicché nulla osta, ai sensi dell’art. 384, 2° co., ultima parte, cod. proc. civ.,

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Per altro verso la corte d’appello ha reputato irrilevante la sentenza del

a che la causa sia decisa nel merito, ossia con la reiterazione della
regolamentazione delle spese del giudizio di primo grado così come operata

(anche quantitativamente) dal tribunale di Roma, sezione distaccata di Ostia, con
la sentenza n. 234/2005, cioè con compensazione delle spese (di prime cure)
fino a concorrenza di 5/6 e con condanna del condominio – in quella sede

Il ricorso a questa Corte seppur in parte è risultato fondato.
Siffatta circostanza giustifica di per sé l’integrale compensazione delle spese
del presente giudizio di legittimità.
Il ricorso è da accogliere parzialmente.
Non sussistono pertanto i presupposti perché, ai sensi dell’art. 13, comma 1

quater, d.p.r. n. 115/2002 (comma 1 quater introdotto dall’art. 1, comma 17,
della legge 24.12.2012, n. 228), la ricorrente sia tenuta a versare un ulteriore
importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa
impugnazione a norma del comma 1 bis dell’art. 13 del medesimo d.p.r..

P.Q.M.
La Corte così provvede:
rigetta il primo ed il secondo motivo di ricorso;
accoglie il terzo motivo di ricorso, cassa in relazione e nei limiti del motivo
accolto la sentenza n. 6046 dei 10.9/3.10.2014 della corte d’appello di Roma e,
decidendo nel merito, reitera la regolamentazione delle spese del giudizio di
primo grado quale operata – anche quantitativamente – dal tribunale di Roma,
sezione distaccata di Ostia, con la sentenza n. 234/2005, ossia compensa le
spese (di prime cure) fino a concorrenza di 5/6 e condanna il condominio di
Roma, via Cesare Maccari, nn. 95/205, a rimborsare a Tiziana Mautone la residua
quota di 1/6;
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resistente – a rimborsare a Tiziana Mautone la residua quota di 1/6.

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.110.

compensa integralmente le spese del presente giudizio di legittimità;
non sussistono i presupposti perché, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.p.r.
n. 115/2002, la ricorrente sia tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del
comma 1 bis dell’art. 13 del medesimo d.p.r..

Suprema di Cassazione, il 19 settembre 2017.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio della II sez. civ. della Corte

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