Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30044 del 31/12/2020

Cassazione civile sez. I, 31/12/2020, (ud. 24/09/2020, dep. 31/12/2020), n.30044

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. SCORDAMAGLIA Irene – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso R.G.N. 12482/2019 proposto da:

C.S., rappresentato e difeso, giusta procura speciale allegata

al ricorso, dall’Avvocato Laura Barberio, presso il cui studio in

Roma, alla Via del Casale Strozzi n. 31, è elettivamente

domiciliato;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, rappresentato e difeso, ex lege, dall’Avvocatura Generale

dello Stato, presso i cui Uffici in Roma, alla Via dei Portoghesi n.

12, è domiciliato;

– controricorrente –

avverso la sentenza della CORTE DI APPELLO DI ROMA depositata il

6/02/2019;

letta la requisitoria in data 30 luglio 2020 del Procuratore Generale

presso questa Corte, in persona del Sostituto Dottoressa Ceroni

Francesca;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

24/09/2020 dal Consigliere Dott.ssa Irene Scordamaglia.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte di appello di Roma ha dichiarato inammissibile l’appello proposto da C.S., cittadino (OMISSIS), avverso l’ordinanza del Tribunale di quella città del 24 ottobre 2017, che aveva rigettato il ricorso avverso il provvedimento di diniego della protezione internazionale emesso dalla competente Commissione Territoriale.

1.1. In particolare, la Corte di merito ha ritenuto aspecifici i motivi di gravame presentati, in quanto non espressivi di un’effettiva censura rispetto alle ragioni del rigetto delle domande: ragioni che risiedevano nella mancanza di credibilità del richiedente in ordine alle cause del suo allontanamento dal Paese di origine, essendo state riscontrate discrepanze tra quanto riferito alla Commissione territoriale e quanto riferito al Tribunale; quanto alla protezione sussidiaria, nella mancata deduzione di un rischio di sottoposizione a trattamento inumano o degradante, posto che i motivi di allontanamento dal (OMISSIS) erano di natura personale ed economica, e nell’assenza di una situazione di violenza generalizzata o di conflitto armato in quel Paese; quanto alla protezione umanitaria, nella mancata allegazione e documentazione di situazioni di particolare vulnerabilità individuale.

2. Per la cassazione della decisione ricorre C.S. sulla base di tre motivi, che sono stati integrati ed approfonditi con memoria ex art. 380-bis c.p.c., a firma del difensore, trasmessa tramite PEC in data 11/09/2020.

3. Resiste con controricorso il Ministero dell’Interno.

4. Il Procuratore Generale presso questa Corte, con la requisitoria in data 30 luglio 2020, ha chiesto l’accoglimento del ricorso e in subordine la remissione alle Sezioni Unite perchè si pronunci sulla questione: “Se la disposizione di cui all’art. 342 c.p.c., per come ad oggi interpretata, trovi o meno applicazione in materia di protezione internazionale, in cui non vigono le regole ordinarie del processo civile”.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo si denuncia error in iudicando integrato dalla violazione e falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c.: si deduce che nessuna doglianza era stata formulata in appello sulla contraddittorietà delle dichiarazioni del richiedente, perchè la stessa non era stata rilevata dal Tribunale, che si era concentrato, nella motivazione della propria decisione, sull’inesistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria. Forma di protezione, questa, che, tuttavia, era stata illegittimamente negata al richiedente, che, in quanto omossessuale, sarebbe stato esposto, in caso di rientro forzato in (OMISSIS), al rischio di subire un trattamento inumano o degradante come conseguenza della legislazione discriminatoria esistente in quel Paese.

Il motivo è inammissibile.

1.1. La giurisprudenza di legittimità (sia con la sentenza S.U. n. 27310 del 17/11/2008, Rv. 605498, che con numerose pronunce delle Sezioni semplici (da ultimo Sez. 3, Ordinanza n. 8819 del 12/05/2020, Rv. 657916)), ha chiarito che, nella materia della protezione internazionale, l’attenuazione del principio dispositivo si colloca non sul versante dell’allegazione dei fatti costitutivi del diritto invocato, ma su quello della prova, dovendo, anzi, l’allegazione essere adeguatamente circostanziata. Il richiedente, infatti, ha l’onere di presentare “tutti gli elementi e la documentazione necessari a motivare la… domanda”, ivi compresi “i motivi della sua domanda di protezione internazionale” (D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, commi 1 e 2), con la conseguenza che l’osservanza degli oneri di allegazione si ripercuote sulla verifica della fondatezza della domanda medesima, anche sul piano probatorio, giacchè, in mancanza di altro sostegno, le dichiarazioni del richiedente sono considerati veritiere soltanto “se l’autorità competente a decidere sulla domanda ritiene che: a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; b) tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita una idonea motivazione dell’eventuale mancanza di altri elementi significativi” (D.Lgs. n. 251 cit., art. 3, comma 5) (Sez. 2, Ordinanza n. 17185 del 14/08/2020, Rv. 658956; Sez. 6-1, n. 16201 del 30/07/2015, Rv. 636625).

Ne viene che la proposizione del ricorso al tribunale nella materia della protezione internazionale dello straniero non si sottrae all’applicazione del principio dispositivo, sicchè il ricorrente ha l’onere di indicare i fatti costitutivi del diritto azionato, pena l’impossibilità per il giudice di introdurli d’ufficio nel giudizio (Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 19197 del 28/09/2015, Rv. 637125): in sostanza, solo quando colui che richieda il riconoscimento della protezione internazionale abbia adempiuto all’onere di allegare i fatti costitutivi del suo diritto, sorge il potere-dovere del giudice di accertare, anche d’ufficio, se, ed in quali limiti, nel Paese straniero di origine dell’istante si registrino fenomeni tali da giustificare l’accoglimento della domanda (Sez. 6-1, Ordinanza n. 17069 del 28/06/2018, Rv. 649647).

Così correttamente inteso l’ambito di esplicazione del principio dispositivo in tema di protezione internazionale, non può trovare accoglimento la richiesta di remissione della causa alle Sezioni Unite avanzata dal Procuratore Generale, che dubita dell’applicabilità della disposizione di cui all’art. 342 c.p.c. alla materia de qua. Invero, una volta stabilito che anche in riferimento ad essa, vige il principio per il quale incombe sul richiedente protezione l’onere di allegare i fatti costitutivi del suo diritto, ai fini della perimetrazione del thema decidendum, non è possibile dubitare dell’operatività del principio del “tantum devolutum quantum appellatum” nel giudizio di gravame, che non può che essere limitato all’esame delle sole questioni oggetto di specifici motivi di impugnazione.

1.2. Fatta tale premessa, va dato atto che il motivo articolato dal ricorrente reitera gli stessi acritici rilievi formulati con i motivi di gravame. Dal passaggio argomentativo della sentenza di primo grado, dedicato al diniego della protezione sussidiaria, riportato nel corpo del corrispondente motivo di appello (trascritto nel ricorso per cassazione), emerge l’inconferenza di quanto dedotto dal ricorrente rispetto alle rationes decidendi poste a fondamento della sentenza gravata: il Tribunale, come correttamente evidenziato dalla Corte di appello, aveva respinto la domanda di protezione sussidiaria sia perchè i fatti narrati dal richiedente erano inerenti ad accadimenti strettamente personali e familiari, sia perchè: “destavano, in ogni caso, molte perplessità attese le molte contraddizioni del racconto”.

2. Con il secondo motivo si denuncia error in iudicando, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, integrato dalla violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, commi 3 e 5, e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, relativi all’obbligo di cooperazione istruttoria incombente sul giudice della protezione internazionale: segnatamente con riferimento al mancato accertamento della situazione giudiziaria e carceraria esistente in (OMISSIS). Si deduce che, a fronte delle dichiarazioni del ricorrente, che aveva affermato di temere il rimpatrio perchè omosessuale, i decidenti, sia in sede amministrativa che in sede giurisdizionale, avrebbero dovuto svolgere approfondimenti istruttori in merito al trattamento giudiziario e carcerario riservato in (OMISSIS) agli omosessuali, atteso che la sodomia è prevista come reato nell’ordinamento di quel paese ed è sanzionata anche con la pena detentiva.

Il motivo è inammissibile.

Anche la doglianza in verifica risente della già stigmatizzata assenza di confronto con la ratio sottesa alla decisione del Tribunale in punto di protezione sussidiaria, negata al richiedente, prim’ancora che per l’assenza dei presupposti di concessione, per la contraddittorietà del suo stesso racconto in ordine al tema della sua presunta omosessualità, ora negata, ora praticata solo per ragioni economiche, ora condannata solo dagli appartenenti al suo nucleo familiare, ora oggetto di denuncia alla Polizia. Discende che, in presenza di un’allegazione tanto incerta dello stesso fatto costitutivo del diritto, nessun approfondimento istruttorio era dovuto da parte dei giudici di merito (Sez. 6 – 1, n. 19197 del 28/09/2015, Rv. 637125); nè, d’altro canto, è possibile il riconoscimento della protezione sussidiaria allo straniero, nelle forme dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) (condanna a morte o all’esecuzione della pena di morte) e lett. b) (tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante), ove il rischio al quale sarebbe esposto il richiedente in caso di rientro in patria non sia “effettivo” (come richiesto dall’art. 2, comma 1, lett. g) stesso decreto) e, cioè, “individuale” o almeno “individualizzato”, ma configurabile soltanto in via meramente ipotetica o di supposizione (Sez. 3, n. 11936 del 19/06/2020, Rv. 658019).

3. Con il terzo motivo di ricorso si denuncia error in iudicando, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, per non essersi la Corte di appello attenuta ai criteri legali per la concessione della domanda di protezione umanitaria, trascurando il dato della estrema vulnerabilità del richiedente discendente dalla sua giovane età e dalle conseguenze delle torture subite durante il suo transito in Libia, nonchè quello della sua conseguita integrazione socio-lavorativa in Italia, siccome attestata dalla documentazione già depositata nel corso del giudizio di primo grado.

Il motivo è inammissibile.

Anche in questo caso la censura non attinge la ratio della decisione impugnata, che, dopo avere dato atto (nell’ultima parte del primo capoverso della pagina 3) che il Tribunale aveva rilevato la mancata allegazione o documentazione di situazioni di particolare vulnerabilità fisica o psichica, ai fini del riconoscimento del diritto alla protezione umanitaria, ha stigmatizzato l’assenza di specifiche censure in riferimento al detto rilievo del Tribunale (primo capoverso pag. 3). Essa si limita, infatti, da un lato, a evidenziare che il richiedente avrebbe compiuto un percorso di integrazione socio-lavorativa in Italia, di per sè, peraltro, neppure sufficiente a giustificare il riconoscimento del diritto alla protezione umanitaria (Sez. U, n. 29459 del 13/11/2019, Rv. 656062); dall’altro ad allegare i fatti della sua giovane età e delle torture che egli avrebbe subito in Libia, senza dar conto di quando e come gli stessi sarebbero stati documentati dinanzi al Tribunale, e senza tantomeno dimostrare di aver svolto specifico motivo di appello in ordine al mancato esame della documentazione prodotta in ordine alla situazione di vulnerabilità del richiedente; onere, questo, cui il ricorrente non poteva certo sottrarsi in considerazione del contenuto della decisione di appello, imperniata sulla non specificità del gravame.

4. Il ricorso deve essere, quindi, dichiarato inammissibile. In ossequio al criterio della soccombenza, le spese del giudizio, liquidate come da dispositivo, vanno poste a carico del ricorrente. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, giusta lo stesso art. 13, comma 1 bis dovrà essere versato dal ricorrente se dovuto.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.100,00 oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, giusta lo stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione Prima civile della Corte Suprema di cassazione, il 24 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 31 dicembre 2020

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