Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30044 del 26/10/2021

Cassazione civile sez. VI, 26/10/2021, (ud. 07/07/2021, dep. 26/10/2021), n.30044

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11509-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

SOCIETA’ C. SAS, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SEGESTA 22, presso

lo studio dell’avvocato CIRO D’ANIELLO, rappresentata e difesa

dall’avvocato ROBERTO D’ANIELLO;

– controricorrente –

contro

A.V., C.A.;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 9026/20/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DELLA CAMPANIA, depositata il 19/10/2018;

udita la relazione della camera di consiglio non partecipata del

07/07/20121 dal Consigliere Relatore Dott. VITTORIO RAGONESI.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Commissione tributaria provinciale di Napoli, con sentenza n. 10472/17 17, sez. 17, accoglieva il ricorso proposto da A.V. e dalla C. sas di A.V. & C. avverso l’avviso di accertamento (OMISSIS)/16 per Irpef, Irap ed Iva 2013.

Avverso detta decisione l’Agenzia delle entrate proponeva appello innanzi alla CTR Campania che, con sentenza 9026/20/2018, rigettava l’impugnazione.

Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso l’Agenzia delle Entrate sulla base di un motivo.

Hanno resistito con controricorso, illustrato con memoria, la società contribuente ed A.V. e C.A..

La causa è stata discussa in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia censura la sentenza impugnata per avere ritenuto inammissibile l’appello perché generico e non sorretto da specifiche censure.

Il motivo è manifestamente fondato.

Nel caso di specie l’atto impositivo oggetto di ricorso introduttivo da parte dei contribuenti concerneva il recupero a tassazione per l’anno 2013 di maggiori ricavi rilevati in base all’esame delle movimentazioni sui conti correnti bancari e postali intestati alla società ed ai soci.

La sentenza di primo grado, con motivazione stringata (riportata nel ricorso in osservanza del principio di autosufficienza), dopo avere rilevato che l’Ufficio aveva riconosciuto parte della documentazione prodotta e proposto una definizione concordata della controversia, accoglieva l’impugnazione sulla base della copiosa documentazione depositata dai contribuenti argomentando che la stessa “può essere assunta a mezzo di prova per l’inerenza dei costi contestati e su cui si basa l’accertamento. Parimenti vengono giustificati i prelevamenti ed i versamenti ritenuti non afferenti all’attività societaria in quanto afferiscono alla stessa”.

L’appello proposto dall’Ufficio, in parte riportato nel ricorso per cassazione e, comunque, depositato in atti evidenzia due motivi di censura.

Il primo riguardante la circostanza ché il verbale di accertamento con adesione, cui la sentenza di primo faceva riferimento, non aveva alcun valore vincolante per l’Ufficio.

Il secondo prospettante la carenza di motivazione dal momento che la sentenza appellata faceva un semplice riferimento per relationem alla copiosa documentazione depositata senza indicare i motivi della propria determinazione, tanto più necessaria in ragione della portata generale delle presunzioni di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32.

La motivazione della sentenza della Commissione regionale che ha dichiarato l’inammissibilità dell’appello in esame è la seguente: “Con l’appello l’Ufficio si diffonde soltanto sul piano generale sulla portata delle presunzioni ritraibili dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32 e sulla irrilevanza del verbale di adesione, senza assoggettare a critica la statuizione di giustificazione dei movimenti bancari, sorretta da ampie allegazioni ed altrettanto ampia documentazione”.

Già da tale succinta motivazione risulta che l’Ufficio aveva proposto come ragioni di appello: la presunzione di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32; la irrilevanza del verbale di adesione, cui la sentenza di primo grado faceva riferimento; la mancanza di motivazione in ordine al fatto che la documentazione prodotta dai ricorrenti fosse idonea a giustificare i movimenti bancari.

Trattasi di argomenti che appaiono idonei a sostenere le ragioni dell’impugnazione.

Premesso che il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53 in materia di motivi di appello, si pone come norma speciale rispetto all’art. 342 c.p.c., e” appena il caso di ricordare che questa Corte ha chiarito che riguardo al contenzioso tributario, “ove l’Amministrazione finanziaria si limiti a ribadire e riproporre in appello le stesse ragioni e argomentazioni poste a sostegno della legittimità del proprio operato, come già dedotto in primo grado, in quanto considerate dalla stessa idonee a sostenere la legittimità dell’avviso di accertamento annullato, è da ritenersi assolto l’onere di impugnazione specifica previsto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53 secondo il quale il ricorso in appello deve contenere motivi specifici dell’impugnazione” e non già “nuovi motivi” atteso il carattere devolutivo pieno dell’appello, che è un mezzo d’impugnazione non limitato al controllo di vizi specifici della sentenza di primo grado, ma rivolto ad ottenere il riesame della causa nel merito (cfr., tra le altre, Cass. sez. 5, 29 febbraio 2012, n. 3064; Cass. sez. 5, 28 febbraio 2011, n. 4784; più di recente cfr. anche Cass. sez. 5, 30 dicembre 2016, nn. 27497 e 27498; Cass. sez. 6-5, ord. 22 marzo 2017, n. 7369; Cass. sez. 6-5, ord. 27 giugno 2017, n. 16037 Cass. 24641/18; Cass. 32954/18).

Il ricorso va quindi accolto nei termini di cui sopra, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla CTR Campania, in diversa composizione, per nuovo giudizio e per la liquidazione delle spese del presente grado.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR Campania, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese della presente fase.

Così deciso in Roma, il 7 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 2021

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