Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30044 del 21/11/2018

Cassazione civile sez. trib., 21/11/2018, (ud. 04/07/2018, dep. 21/11/2018), n.30044

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO M.G. – Consigliere –

Dott. CHIESI Gian Andrea – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 17066-2011 proposto da:

B.G. (C.F. (OMISSIS)), elett.te dom.to in Roma, alla Via

G.P. DA PALESTRINA, n. 63, presso lo studio dell’Avv. GIANLUCA

CONTALDI che, unitamente all’Avv. ELENA SORGENTE, lo rapp. e dif. in

virtù di procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t. (C.F.

(OMISSIS)), dom.to ope legis in Roma, alla Via dei Portoghesi, n.

12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e dif.;

– controricorrente –

e contro

EQUITALIA SESTRI S.P.A., in persona del legale rappresentante p.t.

(P.I. (OMISSIS)), elett.te dom.to in Roma, alla Via CAVALIER

D’ARPINO, n. 8, presso lo studio dell’Avv. ENRICO FRONTICELLI

BALDELLI, che lo rapp. e dif. in virtù di procura speciale in calce

al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 102/28/10 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di TORINO, depositata il 27/12/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/07/2018 dal Consigliere Dott. CHIESI GIAN ANDREA;

udito il Pubblico Ministero, nella persona del Dr. DE AUGUSTINS

UMBERTO, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avv. STEFANIA CONTALDI, per delega dell’AVV. GIANLUCA

CONTALDI, per la parte ricorrente e l’Avv. GIANCARLO CASELLI, per

l’Agenzia delle Entrante.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. B.G., propose ricorso, innanzi alla C.T.P. di Torino, avverso la cartella di pagamento n. (OMISSIS), dell’importo complessivo di Euro 139.463,06, nonchè i ruoli (OMISSIS) e (OMISSIS) in essa contenuti (resi esecutivi, rispettivamente, in data 27 e 28 dicembre 2006), per inesistenza della notifica, lesione del diritto di difesa per mancata previa comunicazione dell’avviso di irregolarità, carenza di motivazione e prova, nonchè mancata indicazione degli elementi richiesti dalla legge e mancanza di sottoscrizione; propose, altresì, ricorso avverso la successiva intimazione di pagamento n. (OMISSIS), derivante dalla cartella di pagamento innanzi richiamata, sostanzialmente esponendo le medesime censure proposte avverso quest’ultima.

2. A seguito del rigetto di entrambi i ricorsi ad opera della C.T.P. di Torino, per la ritenuta tardività del primo ed infondatezza o inammissibilità delle censure svolte col secondo, il B. propose, avverso entrambe dette decisioni, appello innanzi alla C.T.R. di Torino la quale, riuniti i due giudizi, rigettò entrambi i gravami.

3. Avverso tale sentenza B.G. ha quindi proposto ricorso per cassazione, affidato ad undici motivi. Si sono costituite ed hanno resistito, con controricorso, l’AGENZIA DELLE ENTRATE ed EQUITALIA SESTRI.

4. La parte ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, parte ricorrente lamenta (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) la contraddittorietà o insufficienza della motivazione della gravata decisione, in relazione al motivo di opposizione formulato con riferimento alla dedotta inesistenza della notifica della cartella e dei ruoli opposti in prime cure (nel giudizio definito con sentenza 39/01/2009, del 29.5.2009): sostiene, in particolare, il contrasto irriducibile delle motivazioni sottese dalla C.T.R. a sostegno della regolarità della notificazione in questione, siccome fondate su due percorsi logicamente incompatibili tra loro.

1.1. Il motivo è infondato.

1.2. Invero, la C.T.R. ha logicamente e congruamente motivato (cfr. pp. 18-24, da 2.2.2 a 2.6) circa la regolarità della notifica della cartella esattoriale eseguita nei confronti del B. (in maniera conforme, peraltro, al consolidato orientamento di legittimità sul punto. Cfr., da ultimo, Cass, Sez. 6-5, 21.2.2018, n. 4275, Rv. 647134-01) imitandosi ad evidenziare (cfr. p. 17, sub. 2.2.1) come, a tutto volere ed anche diversamente opinando, quand’anche si fosse trattato di una notifica “viziata”, i vizi lamentati avrebbero implicato la riconduzione della fattispecie alla categoria della nullità sanabile, per raggiungimento dello scopo, e non già della sua inesistenza (cfr., da ultimo, Cass. Sez. 5, 18.1.2017, n. 1109) – come invece predicato dalla parte ricorrente.

2. Quanto precede determina l’assorbimento del secondo, del terzo, del quarto, del quinto, del sesto, del nono, del decimo e dell’undicesimo motivo di ricorso (tutti volti a censurare, sotto diversi ed ulteriori profili, le statuizioni assunte dalla C.T.R. in relazione alla cartella di pagamento n. (OMISSIS)), quale inevitabile conseguenza della preliminare – e, per l’appunto, assorbente – conferma della pronunzia di inammissibilità, per tardività, dell’originario ricorso avverso la cartella esattoriale per cui è causa (cfr. anche p. 9 della sentenza impugnata, in relazione alle statuizioni assunte, al riguardo, in prime cure: “il ricorso medesimo è inammissibile per tardiva proposizione”).

3. Con il settimo motivo, parte ricorrente si duole (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) della violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50, comma 2, per avere la C.T.R. ritenuto legittimo l’impugnato avviso, nonostante l’assenza – in esso – dell’intimazione di adempiere l’obbligo risultante dal ruolo.

4. Con l’ottavo motivo il B. censura l’impugnata decisione (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) per la insufficiente o contraddittoria motivazione circa la legittimità dell’avviso impugnato, a fronte della denunziata violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50, comma 2.

4.1. I due motivi – che, per identità di questioni agli stessi sottese, ben possono essere trattati unitariamente – sono inammissibili, non solo (e non tanto) per difetto di specificità (cfr. art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6) – per non essere stato trascritto, in ricorso, l’avviso di intimazione de quo vertitur nè, tantomeno, la cartella di pagamento ivi richiamata, così in ogni caso precludendo al collegio ogni possibilità di valutazione in merito alle esposte doglianze – quanto (e soprattutto) perchè rivolti a censurare un atto non autonomamente impugnabile (cfr. D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19), neppure per vizi suoi propri.

5. In conclusione, il ricorso va rigettato, con condanna del B. al pagamento, in favore di ciascuno dei controricorrenti, delle spese del presente grado di lite.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Per l’effetto condanna B.G. al pagamento, in favore dell’AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., nonchè dell’EQUITALIA SESTRI S.P.A., in persona del legale rappresentante p.t., delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano, in favore di ciascun controricorrente, in Euro 7.300,00 (settemilatrecento/00) per compenso professionale, oltre: a) spese prenotate a debito, in favore dell’AGENZIA DELLE ENTRATE; b) rimborso forfettario nella misura del 15% ed accessori di legge, in favore di EQUITALIA SESTRI S.P.A.

Così deciso in Roma, il 4 luglio 2018.

Depositato in Cancelleria il 21 novembre 2018

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