Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30044 del 14/12/2017


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Cassazione civile, sez. II, 14/12/2017, (ud. 19/09/2017, dep.14/12/2017),  n. 30044

Fatto

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO

Con ricorso al tribunale di Nola depositato in data 21.4.2005 F.C. e P.B. chiedevano dichiararsi la nullità delle delibere assunte il 30.3.2001 ed il 22.6.2002 dall’assemblea del condominio (OMISSIS).

Esponevano che le delibere pregiudicavano il diritto ai “posti – auto” ad essi attribuito con gli atti di assegnazione dei rispettivi immobili.

Resisteva il condominio.

Con sentenza n. 2225/2007 l’adito tribunale rigettava la domanda, compensava per 1/2 le spese di lite e condannava i ricorrenti alla residua metà.

Con ricorso depositato in data 1.12.2008 interponevano appello F.C. e P.B..

Resisteva il condominio.

Con sentenza n. 2684 del 19/27.6.2013 la corte d’appello di Napoli dichiarava inammissibile il gravame, siccome tardivamente proposto, e condannava gli appellanti alle spese.

Evidenziava la corte che il gravame era stato notificato in data 10.2.2009, ben oltre la scadenza – coincidente con l’1.12.2008 – del termine lungo ex art. 327 cod. proc. civ..

Evidenziava altresì che nessun rilievo rivestiva la circostanza che il ricorso, con cui l’impugnazione era stata spiegata, era stato depositato in data 1.12.2008; che invero l’appello era da proporre con citazione, sicchè la tempestività del gravame era da riscontrare “in base alla data di notifica dell’atto di citazione e non alla data di deposito dell’atto di gravame nella cancelleria del giudice ad quem” (così sentenza d’appello, pag. 3).

Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso F.C. e P.B.; ne hanno chiesto sulla scorta di un unico motivo, in forma duplice articolato, la cassazione con ogni susseguente statuizione.

Il condominio (OMISSIS) non ha svolto difese.

Con l’unico motivo, articolato in forma binaria, i ricorrenti denunciano ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e n. 5, la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 433 e 327 c.p.c.; la nullità della sentenza perchè carente e contraddittoria nella motivazione, viziata da error in procedendo, resa in violazione del diritto di difesa.

Deducono, per quel che rileva in questa sede, che l’adozione della forma del ricorso non è valsa ad escludere, di già all’atto del deposito dello stesso ricorso in cancelleria ed indipendentemente dalla notificazione, la valida e tempestiva instaurazione del rapporto processuale; che non ha alcuna efficacia preclusiva l’errore in cui sono eventualmente incorsi, atteso che hanno fatto affidamento sull’elaborazione giurisprudenziale di legittimità consolidata al tempo della proposizione dell’impugnazione; che dunque “andavano e vanno rimessi in termini per la riproposizione dell’atto di impugnazione” (così ricorso, pag. 9).

Il ricorso va respinto.

Alla data – 1.12.2008 – di deposito del ricorso recante l’atto di gravame avverso la sentenza n. 2225/2007 del tribunale di Nola l’indirizzo giurisprudenziale enunciato in via assolutamente prioritaria da questa Corte di legittimità era ben chiaro e si esprimeva nel senso che l’appello avverso la sentenza che abbia pronunciato sull’impugnazione di una delibera dell’assemblea condominiale, in assenza di previsioni di legge “ad hoc”, va proposto – secondo la regola generale contenuta nell’art. 342 c.p.c. – con citazione; cosicchè la tempestività dell’appello va verificata in base alla data di notifica dell’atto e non alla data di deposito dell’atto di gravame nella cancelleria del giudice “ad quem” (cfr. Cass. 8.4.2009, n. 8536; Cass. 25.2.2009, n. 4498, secondo cui, nei procedimenti nei quali l’appello, in base al principio di cui all’art. 342 cod. proc. civ., va proposto con citazione, ai fini della “vocatio in ius”, vale la regola della conoscenza dell’atto da parte del destinatario; cosicchè se, erroneamente, l’impugnazione, anzichè con citazione, venga proposta con ricorso, per stabilirne la tempestività occorre avere riguardo non alla data di deposito di quest’ultimo, ma alla data in cui lo stesso risulta notificato alla controparte unitamente al provvedimento del giudice di fissazione dell’udienza; Cass. 11.9.2008, n. 23412, secondo cui, qualora l’appello a sentenza pronunciata in esito ad un giudizio celebrato con rito ordinario (nella specie, impugnazione prevista dalla L. 16 marzo 1942, n. 267, art. 99) venga proposto con la forma prescritta per l’appello alle sentenze pronunciate in esito a giudizio camerale, il deposito del ricorso, pur se tempestivo, non è idoneo alla costituzione di un valido rapporto processuale, il quale richiede che l’atto recettizio di impugnazione venga portato a conoscenza della parte entro il termine perentorio stabilito dall’art. 325 c.p.c., nella forma legale della notificazione e nel luogo indicato dall’art. 330 c.p.c., sicchè l’eventuale sanatoria di tale atto nullo è ammissibile soltanto a condizione che non si sia verificata “medio tempore” alcuna decadenza – quale, appunto, quella conseguente all’inosservanza del termine perentorio entro il quale deve avvenire la ricezione dell’atto – che abbia determinato il passaggio in giudicato della sentenza e, quindi, l’inammissibilità dell’appello; Cass. 11.4.2006, n. 8440, secondo cui in tema di condominio, l’impugnazione della delibera dell’assemblea può avvenire indifferentemente con ricorso o con atto di citazione, ma in quest’ultima ipotesi, ai fini del rispetto del termine di cui all’art. 1137 c.c., occorre tenere conto della data di notificazione dell’atto introduttivo del giudizio, anzichè di quella del successivo deposito in cancelleria, che avviene al momento dell’iscrizione a ruolo della causa).

In questo quadro non si delineano i margini dell'”overruling”.

Viepiù giacchè l’insegnamento, di segno contrario, espresso da questa Corte con la pronuncia n. 18117 del 26.7.2013 (secondo cui in tema di impugnazione delle deliberazioni assembleari del condominio, qualora il giudizio di primo grado sia stato introdotto con ricorso, anzichè con citazione, può essere introdotto con ricorso anche il giudizio di appello, e, in questo caso, il rispetto del termine di gravame è assicurato già dal deposito del ricorso in cancelleria, a prescindere dalla sua successiva notificazione) non solo è evidentemente minoritario, ma risulta “contraddetto” dal successivo arresto n. 23692 del 6.11.2014 di questo stesso Giudice del diritto (secondo cui l’appello avverso la sentenza che abbia pronunciato sull’impugnazione di una deliberazione dell’assemblea di condominio, ai sensi dell’art. 1137 c.c., va proposto, in assenza di specifiche previsioni di legge, mediante citazione in conformità alla regola generale di cui all’art. 342 cod. proc. civ., sicchè la tempestività del gravame va verificata in base alla data di notifica dell’atto e non a quella di deposito dello stesso nella cancelleria del giudice “ad quem”) esattamente conforme al prioritario indirizzo ricostruttivo già consolidatosi in precedenza e comunque consolidato alla data dell’1.12.2008 (nel medesimo senso cfr. ulteriormente Cass. (ord.) 5.4.2017, n. 8839).

Al cospetto del riferito “stato” dell’elaborazione giurisprudenziale ben avrebbero potuto e dovuto i ricorrenti alla data dell’1.12.2008 (allorchè ebbero a depositare nella cancelleria della corte d’appello di Napoli il ricorso recante atto di gravame avverso la sentenza di prime cure del tribunale di Nola) aver piena cognizione dell’indirizzo giurisprudenziale del tutto prioritario e su tale scorta proporre l’atto di gravame nella forma “dovuta”, cioè mediante atto di citazione, o quanto meno notificare il ricorso entro l’1.12.2008.

Il condominio del parco (OMISSIS) non ha svolto difese. Nessuna statuizione in ordine alle spese va pertanto assunta.

Il ricorso è datato 17.9.2014.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti perchè, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, (comma 1 quater introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17), i ricorrenti, P.B. e F.C., siano tenuti a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del comma 1 bis dell’art. 13 del medesimo d.p.r..

PQM

La Corte rigetta il ricorso; ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, P.B. e F.C., dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 2 Sez. Civ. della Corte Suprema di Cassazione, il 19 settembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2017

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