Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30043 del 29/12/2011
Cassazione civile sez. I, 29/12/2011, (ud. 23/11/2011, dep. 29/12/2011), n.30043
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente –
Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –
Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –
Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –
Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
P.A.R., rappresentata e difesa, per procura speciale in
calce al ricorso, dall’avv. RENNA Alessandro ed elett.te dom.ta
presso lo studio dell’avv. Giuseppe Cassia in Roma, Via Publio Elio
n. 13/A;
– ricorrente –
ricorso non notificato ad alcuno;
avverso il decreto emesso dalla Corte d’appello di Potenza nel proc.
n. 78/2008 e depositato il 3 febbraio 2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23
novembre 2011 dal Consigliere dott. Carlo DE CHIARA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.
PATRONE Ignazio Giovanni, che ha concluso per l’inammissibilità del
ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il decreto indicato in epigrafe la Corte d’appello di Potenza, dopo avere, con separato decreto, respinto il ricorso per equa riparazione dell’irragionevoole durata di un processo ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2 proposto dalla sig.ra A.R. P., ha altresì revocato, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 136, comma 2, l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato precedentemente disposta dal Consiglio dell’Ordine degli avvocati in favore della ricorrente. Ha infatti ritenuto che, essendo risultata manifestamente infondata la pretesa dell’attrice, mancasse uno dei requisiti per l’ammissione al beneficio.
La sig.ra P. ha quindi proposto ricorso per cassazione.
In camera di consiglio il Collegio ha deliberato che la motivazione della presente sentenza sia redatta in maniera semplificata, non ponendosi questioni rilevanti sotto il profilo della nomofilachia.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile, non essendo stato notificato alcuno.
Mancando una controparte, non vi è luogo a provvedere sulle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 23 novembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2011