Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30043 del 21/11/2018

Cassazione civile sez. trib., 21/11/2018, (ud. 04/07/2018, dep. 21/11/2018), n.30043

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO M.G. – Consigliere –

Dott. CHIESI Gian Andrea – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 13959-2011 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t. (C.F.

(OMISSIS)), dom.to ope legis in Roma, alla Via dei Portoghesi, n.

12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e dif.;

– ricorrente –

contro

CONSORZIO DI VIGILANZA RURALE, in persona del legale rappresentante

p.t., rapp. e dif., in virtù di procura speciale a margine del

controricorso, dall’Avv. VINCENZO GIORDANO, unitamente al quale è

elett.te dom.to in Roma, alla Via Pietralta, n. 320, presso lo

studio dell’Avv. GIGLIOLA MAZZA RICCI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 92/26/10 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di BARI, depositata il 14/04/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/07/2018 dal Consigliere Dott. CHIESI GIAN ANDREA;

udito il Pubblico Ministero, nella persona del Dr. DE AUGUSTINIS

UMBERTO, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avv. GIANCARLO CASELLI, per la parte ricorrente.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Il CONSORZIO DI VIGILANZA RURALE, in persona del legale rappresentante p.t. (d’ora in avanti, breviter, CONSORZIO), propose separati ricorsi, innanzi alla C.T.P. di Foggia, avverso gli avvisi di accertamento (OMISSIS) e (OMISSIS) con cui l’Ufficio Iva di Foggia aveva proceduto nei propri confronti, relativamente agli anni di imposta 1999 e 2000, al recupero dell’I.V.A. rispettivamente nell’importo di Euro 27.022,57 ed Euro 25.457,78, oltre sanzioni in entrambi i casi, relativamente all’avvenuta riscossione, per avere l’ente riscosso importi per il servizio di guardiania offerto in favore dei consorziati, senza tuttavia assoggettare a detta imposta tali prestazioni e senza presentare la dichiarazione annuale.

2. A seguito dell’accoglimento dei ricorsi ad opera della C.T.P., l’Agenzia delle Entrate propose appello innanzi alla C.T.R. di Bari la quale, riuniti i gravami, con sentenza n. 92/26/10, del 14.4.2010, confermò le decisioni impugnate, accertando la legittimità dell’operato del CONSORZIO, (a) per non svolgere detto ente attività commerciale, ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 1 e 4, (b) non percependo il CONSORZIO dai soci, per l’attività di vigilanza in discussione, corrispettivi specifici o contributi supplementari, rispetto al contributo generale commisurato all’estensione dei terreni posseduti ed alle colture ivi esistenti.

3. Avverso tale sentenza l’AGENZIA DELLE ENTRATE ha quindi proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo. Si è costituita ed ha resistito, con controricorso, il CONSORZIO.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo, parte ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 1 e art. 4,comma 2, n. 2, nonchè art. 4, commi 3 e 4, (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), nonchè l’insufficiente motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio (con riferimento all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5), per avere la C.T.R. ritenuto non soggetta ad I.V.A. l’attività di vigilanza svolta da CONSORZIO.

1.1. Il motivo è fondato e va accolto.

1.2. Invero, il quadro di riferimento da cui muovere può essere così ricostruito: a) sono operazioni imponibili ai fini IVA le prestazioni di servizi effettuate nell’esercizio di un’impresa (cfr. D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 1 e 3); b) sono considerate tali, sul presupposto che per esercizio dell’impresa si intende, tra l’altro, l’esercizio di un’attività commerciale di cui all’art. 2195 c.c., anche le prestazioni di servizio fatte da altri enti pubblici e privati “compresi i consorzi” (cfr. il D.P.R. n. 633 del 1972, art. 4, comma 2, n. 2); c) tale conclusione è valida anche nel caso in cui le prestazioni di servizi siano effettuate dai consorzi “ai propri soci, associati o partecipanti” (cfr. il D.P.R. n. 633 del 1972, art. 4, comma 2, n. 2).

1.2.1. Gli artt. 87,108 e 111 TUIR concorrono, infine, a definire l’assetto normativo che sovrintende all’inquadramento delle attività consortili ai fini delle imposte sui redditi, che non sfuggono all’ordinario regime di tassazione previsto per le persone giuridiche anche quando non abbiano per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali (TUIR, art. 87, comma 1, lett. C), precisandosi che non si considerano per i consorzi tali “le prestazioni di servizi non rientranti nell’art. 2195 c.c., rese in conformità alle finalità istituzionali dell’ente senza specifica organizzazione e verso il pagamento di corrispettivi che non eccedono i costi di diretta imputazione” (art. 108), mentre lo sono “le prestazioni di servizi agli associati o partecipanti verso pagamento di corrispettivi specifici compresi i contributi e le quote supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali hanno diritto” (art. 111, comma 2).

1.3. L’indicazione di sintesi che si ritrae da questo ordito normativo è, perciò, nel senso che le prestazioni effettuate dai consorzi in favore dei propri associati costituiscono operazioni imponibili ai fini IVA (nonchè reddito di impresa), anche laddove rientrino nell’alveo dei compiti istituzionali dell’ente, allorchè siano effettuate dietro pagamento di un corrispettivo specifico che eccede i costi di diretta imputazione, essendo determinato in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali esso da diritto.

1.4. Ciò vale – così venendo al caso di specie – anche relativamente ai servizi di vigilanza sui beni degli associati, resi, in virtù di specifica autorizzazione prefettizia, tramite guardie giurate, atteso che l’esenzione dall’IVA per l’attività di vigilanza è limitata alle sole prestazioni rese dalle guardie giurate quali lavoratori autonomi (cfr., da ultimo, Cass. Sez. 5, 15.4.2015, n. 7593, Rv. 635172-01).

1.5. Conclusione, questa, perfettamente in armonia col principio più generale fissato dalle sezioni unite, secondo cui la società consortile può svolgere una distinta attività commerciale con scopo di lucro (Cass. Sez. U, 14.6.2016, n. 14190).

1.6. Tanto premesso, la motivazione della sentenza impugnata è lacunosa, in quanto si limita a riferire che ” (…) il Consorzio è stato costituito (…) allo scopo di provvedere alla vigilanza e tutela collettiva, mediante la creazione di un corpo di guardie giurate al servizio del consorzio stesso, della proprietà terriera (…) l’obbligo dei soci iscritti ” (cfr. motivazione, p. 2), senza tuttavia qualificare il rapporto intercorrente con le guardie giurate in commento, che ben può prestarsi ad essere qualificato, sulla base di tale generica affermazione, come di lavoro dipendente (cfr. anche, Cass. Sez. 5, 22.9.2017, n. 22114).

1.7. Il che ridonda in erroneità della statuizione in diritto (cfr. l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), essendosi riconosciuta l’esenzione a prescindere dalla ricognizione, in rapporto al caso concreto, della sussistenza stessa della fattispecie astratta passibile di esenzione.

1.8. Il ricorso va in conseguenza accolto e la sentenza va cassata, con rinvio per nuovo esame della fattispecie alla Commissione tributaria regionale della Puglia in diversa composizione, che provvederà anche a regolare le spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso. Per l’effetto cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente grado, alla Commissione tributaria regionale della Puglia in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 4 luglio 2018.

Depositato in Cancelleria il 21 novembre 2018

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