Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30043 del 14/12/2017


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Civile Ord. Sez. 2 Num. 30043 Anno 2017
Presidente: BIANCHINI BRUNO
Relatore: ABETE LUIGI

ORDINANZA
sul ricorso n. 26788 – 2014 R.G. proposto da:
CEDRONIO FRANCESCO – c.f. CDRFNC44C09H501Y MAROCCHI FABIO – c.f. MRCFBA58S02H501Z LAGANA’ GIUSEPPE ANTONIO – c.f. LGNGPP55CO2H224B FABBRI GIULIO CESARE – c.f. FBBGCS43Al2B180U S.I.T.A. di A. Fadda & C. s.n.c., in persona del legale rappresentante pro tempore
– c.f. 01354220921 DENTI ARTEMISIA – c.f. DNTRMS34C46F205P

MARALDI MARCO = c.f. MRLMRC63E21F2051 =

MARALDI FRANCESCO – c.f. MRLFNC64R24F205X MARALDI DECIO – c.f. MRLDCE33H01E675N TICOZZI CARLA PAOLA – c.f. TCZCLP46P61A0103 D’APOLITO NINA – c.f. DPLNNN63D67Z112V BENZON ANNA – c.f. BNZNNA68A50A516Y PIETRELLA LUCIANA – c.f. PTRLCN54R43H501L CARDINALE ANDREA – c.f. CRDNDR65C21F205L –

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Data pubblicazione: 14/12/2017

VIOLA GASTONE – c.f. VLIGTN39825H501U elettivamente domiciliati in Sassari, alla via Alfredo Oriani, n. 5, presso lo studio
dell’avvocato Mario Perantoni che li rappresenta e difende in virtù di procure
speciali in calce al ricorso.
RICORRENTI

CONSORZIO del COMPRENSORIO di PORTISCO
INTIMATO
avverso la sentenza n. 386 dei 16/25.9.2013 della corte d’appello di Cagliari,
sezione distaccata di Sassari,
udita la relazione nella camera di consiglio del 19 settembre 2017 del consigliere
dott. Luigi Abete,
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto ritualmente notificato Francesco Cedronio, Fabio Marocchi, Giuseppe
Antonio Laganà, Giulio Cesare Fabbri, la “S.I.T.A. di A. Fadda & C.” s.n.c.,
Artemisia Denti, Marco Maraldi, Francesco Maraldi, Decio Maraldi, Carla Paola
Ticozzi, Nina D’Apolito, Anna Benzon, Luciana Pietrella, Andrea Cardinale e
Gastone Viola citavano a comparire dinanzi al tribunale di Tempio Pausania,
sezione distaccata di Olbia, il Consorzio del Comprensorio di Portisco.
Esponevano che il consorzio, costituito con atto dell’1.12.1978 e del quale
facevano parte tutti coloro che avevano acquistato immobili all’interno del
comprensorio, era dotato di statuto modificato dapprima nel 1986 e poi nel 1990.
Esponevano che le delibere assembleari con cui nel 1990 erano state
approvate le modifiche dello statuto, erano state annullate con sentenza n.
62/1997 passata in giudicato del tribunale di Tempio Pausania, sicché le

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contro

disposizioni statutarie da applicare erano quelle conseguenti alle modifiche del
1986.
Esponevano che in data 1.8.2001 l’assemblea del consorzio aveva approvato
ulteriori modifiche allo statuto e tuttavia in sede di costituzione e di deliberazione
dell’assemblea erano state applicate le disposizioni statutarie così come

Esponevano che in data 23.3.2002 l’assemblea del consorzio aveva assunto
deliberazioni sulla scorta delle modifiche statutarie del 2001 e non già sulla
scorta ed in aderenza alle disposizioni statutarie, realmente vigenti, frutto delle
modifiche del 1986.
Chiedevano che l’adito tribunale dichiarasse la nullità o pronunciasse
l’annullamento delle deliberazioni assembleari assunte 1’1.8.2001 ed il 23.3.2002.
Resisteva il Consorzio del Comprensorio di Portisco.
Con sentenza dei 143/2007 l’adito tribunale rigettava la domanda.
Interponevano appello, tra gli altri, i ricorrenti indicati in epigrafe.
Resisteva il Consorzio del Comprensorio di Portisco.
Con sentenza n. 386 dei 16/25.9.2013 la corte d’appello di Cagliari, sezione
distaccata di Sassari, rigettava il gravame e compensava integralmente le spese
del doppio grado.
Evidenziava la corte che, così come emergeva dagli atti, aveva in ordine alla
portata della sentenza n. 62/1997 già avuto modo di pronunciarsi con la
sentenza n. 323/2011 – dipoi impugnata con ricorso per cassazione, definito da
questa Corte di legittimità con sentenza n. 19914/2014 – e con la sentenza n.
379/2012, addivenendo con le anzidette pronunce a statuizioni nettamente
contrastanti.

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modificate nel 1990 nonostante l’avvenuto loro annullamento.

..0Evidenziava segnatamente con la sentenza n. 323/2011, intervenuta tra
taluni consorziati e l’amministratore del consorzio, aveva ritenuto che la sentenza
n. 62/1997 “avesse effetti di giudicato anche nei confronti di tutti i singoli
partecipanti al consorzio, nel mentre con la seconda [ovvero con la sentenza n.
379/2012] si [era] negato questo effetto” (così sentenza d’appello, pag. 9).

sentenza n. 379/2012; che invero l’impugnazione delle delibere di modifica del
regolamento consortile avente natura contrattuale doveva esperirsi nei confronti
di tutti i partecipanti al consorzio e non già del solo amministratore, “che non ha
(…) alcuna legittimazione a contraddire riguardo (…) la regolamentazione dei
diritti e degli obblighi dei singoli nascenti dalla partecipazione al Consorzio” (così
sentenza d’appello, pag. 10).

Evidenziava quindi che la sentenza n. 62/1997 del tribunale di Tempio
Pausania, siccome resa nel contraddittorio tra alcuni consorziati e
l’amministratore, non aveva valenza di giudicato.
Evidenziava da ultimo che sia nell’iniziale statuto sia nello statuto del 1986
sia nella regolamentazione vigente la quota contributiva posta a carico dei
consorziati era correlata unicamente alle dimensioni delle unità immobiliari di cui
ciascun consorziato era titolare.
Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso Francesco Cedronio, Fabio
Marocchi, Giuseppe Antonio Laganà, Giulio Cesare Fabbri, la “S.I.T.A. di A. Fadda
& C.” s.n.c., Artemisia Denti, Marco Maraldi, Francesco Maraldi, Decio Maraldi,
Carla Paola Ticozzi, Nina D’Apolito, Anna Benzon, Luciana Pietrella, Andrea
Cardinale e Gastone Viola; ne hanno chiesto sulla scorta due motivi la cassazione
con ogni susseguente statuizione.
Il Consorzio del Comprensorio di Portisco non ha svolto difese.
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Evidenziava dunque che doveva preferirsi l’orientamento espresso con la

Con il primo motivo i ricorrenti denunciano ai sensi dell’art. 360, 1° co., n.
3, cod. proc. civ. la violazione degli artt. 1123 e 2909 cod. civ. e degli artt. 101 e
102 cod. proc. civ..
Deducono che con sentenza n. 19914/2014 questa Corte di legittimità ha
respinto il ricorso esperito dal “Consorzio del Comprensorio di Portisco” avverso

Sassari, con cui sono state annullate le deliberazioni dell’assemblea del consorzio
di modifica dello statuto assunte in data 1.8.2001.
Deducono che dai principi enunciati con la sentenza n. 19914/2014 si distacca
la sentenza in questa sede impugnata.
Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano ai sensi dell’art. 360, 10 co.,
n. 3, cod. proc. civ. la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ..
Deducono che la corte di merito non si è pronunciata in ordine ai vizi di
annullabilità delle deliberazioni assunte in data 23.3.2002 dall’assemblea del
consorzio sulla scorta delle modifiche statutarie del 2001.
Deducono al contempo che non hanno mai sostenuto che gli oneri consortili
dovessero essere ripartiti ai sensi dell’art. 1123 cod. civ..

Fondato e meritevole di accoglimento è il primo motivo di ricorso.
Evidentemente questa Corte non può che reiterare quanto ha esplicitato con
la pronuncia n. 19914/2014, pronuncia con la quale è stato respinto il ricorso per
cassazione esperito – siccome si è premesso – avverso la sentenza n. 323/2011
della corte d’appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari.
Ovvero che il giudicato formatosi a seguito della sentenza n. 62/1997, con la
quale il tribunale di Tempio Pausania ha dichiarato la nullità delle delibere
assunte in data 9.8.1990 con cui l’assemblea del consorzio aveva approvato il
nuovo testo dello statuto, esplica effetti nei confronti di tutti i consorziati, “in

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la sentenza n. 323/2011 della corte d’appello di Cagliari, sezione distaccata di

quanto, trattandosi di ipotesi in cui è riconosciuta a più soggetti la legittimazione
disgiuntiva ad agire per rimuovere una situazione giuridica, l’accoglimento della
domanda aveva determinato la consumazione dell’interesse ad agire dei
colegittimati non partecipanti al giudizio, (…) con la conseguenza che era
impedita una successiva azione di impugnativa, che avrebbe potuto condurre
(così

sentenza di questa Corte n. 19914/2014, pag. 6).

Alla luce di tale rilievo, per un verso, non può essere condiviso e va censurato
quanto la corte di merito ha affermato con la statuizione in questa sede
impugnata.
Ossia che “l’intervenuto annullamento, ad opera della sentenza n. 62/1997,
delle delibere di modifica dello statuto approvate nel corso dell’assemblea
straordinaria dell’8-8-1990, non determina una immediata invalidità della
successiva delibera, ancora modificativa dello statuto, approvata nel corso della
assemblea dell’1-8-2001, assemblea che è stata convocata e che ha deliberato in
base alle modifiche statutarie approvate nel 1990″ (così sentenza d’appello,
pagg. 10 – 11).

Alla luce del medesimo rilievo, per altro verso, si accredita quanto i ricorrenti,
specificamente in sede di appello

(cfr. sentenza d’appello, pag. 9),

hanno

addotto, cioè che le deliberazioni assembleari assunte in data 1.8.2001 debbano
essere dichiarate a loro volta nulle, in quanto adottate sulla base delle
disposizioni procedurali statutarie approvate con le delibere assembleari assunte
in data 8.8.1990 e dichiarate nulle con il giudicato di cui alla sentenza n.
62/1997.
Il buon fondamento della denunciata – con il primo mezzo

violazione

dell’art. 2909 cod. civ. assorbe e rende vana la disamina del secondo.
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all’accertamento di un diverso modo di essere del rapporto giuridico”

In verità, a rigore, è da escludere che la corte distrettuale abbia omesso di
pronunciarsi in merito alle deliberazioni assembleari assunte il 23.3.2002.
Difatti la corte territoriale ha affermato che la disconosciuta valenza di
giudicato – nel giudizio soggetto alla sua cognizione – della sentenza n. 62/1997
riverberava i suoi effetti pur in ordine alla domanda volta a conseguire la

23.3.2002.
Propriamente ha opinato nel senso che, finché fosse perdurata impregiudicata
la validità ed efficacia delle modifiche statutarie approvate nel corso
dell’assemblea del 9.8.1990, del tutto legittimamente l’assemblea dei consorziati
aveva deliberato in data 23.3.2002 sulla scorta delle modifiche statutarie del
2001, a loro volta assunte sulla base delle “intatte”

(a giudizio della corte

d’appello) regole procedural – statutarie del 1990 (anziché del 1986).

E tuttavia è innegabile che la accreditata – in questa sede – prospettazione di
invalidità delle deliberazioni assembleari assunte in data 1.8.2001 si riflette
inesorabilmente – sorta di effetto “a catena” – sulle deliberazioni assembleari
assunte in data 23.3.2002, sì da giustificare l’operata prefigurazione di
assorbimento della disamina del secondo motivo.
In accoglimento del primo motivo di ricorso la sentenza n. 386 dei
16/25.9.2013 della corte d’appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, va
cassata con rinvio alla medesima corte d’appello di Cagliari, sezione distaccata di
Sassari, in diversa composizione.
In sede di rinvio si provvederà alla regolamentazione delle spese del presente
giudizio di legittimità.
Il ricorso è da accogliere; non sussistono pertanto i presupposti perché, ai
sensi dell’art. 13, comma 1

quater,

d.p.r. n. 115/2002

(comma 1 quater
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declaratoria di nullità o l’annullamento delle deliberazioni assembleari in data

introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24.12.2012, n. 228),

i ricorrenti

siano tenuti a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del comma 1 bis dell’art. 13
del medesimo d.p.r..
P.Q.M.

del secondo; cassa in relazione al motivo accolto la sentenza n. 386 dei
16/25.9.2013 della corte d’appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari;
rinvia alla corte d’appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, in diversa
composizione anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di
/
legittimità; non sussistono i presupposti perché, ai sensi dell’art. 13, comma 1
quater, d.p.r. n. 115/2002, i ricorrenti siano tenuti a versare un ulteriore importo
a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a
norma del comma 1 bis dell’art. 13 cit..
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della II sez. civ. della Corte
Suprema di Cassazione, il 19 settembre 2017.
Il presidente
dott. Bruno Bianchini
;a,t,t,4c,Z407

n

– o Giudiziario

‘a NERI

DEPOSITATO IN

Roma,

ablatiERIA

h Di C 2017

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, in tal guisa assorbita la disamina

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