Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30042 del 14/12/2017


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 30042 Anno 2017
Presidente: BIANCHINI BRUNO
Relatore: GRASSO GIANLUCA

SENTENZA
sul ricorso
ricorso 9472/2013 proposto da:
MARGHERITA DOMENICO, rappresentato e difeso in forza di
procura speciale a margine del ricorso dagli Avvocati Antonio
Malagnino e Giovanni Pellegrino, elettivamente domiciliato
presso lo studio di quest’ultimo in Roma, Corso del
Rinascimento n. 11;
– ricorrente contro
CANTINA ED OLEIFICIO SOCIALE DI S. MARZANO SOC. COOP.
A R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentata e difesa in forza di procura speciale a margine
del controricorso dall’avvocato Giovanni Cigliola, elettivamente

Data pubblicazione: 14/12/2017

domiciliata in Roma, via Cosseria n. 2, presso il dott. Alfredo
Placidi;
– controricorrente avverso la sentenza n. 629/2012 della Corte d’appello di Lecce,
sezione distaccata di Taranto, depositata il 19 novembre 2012;

12 settembre 2017 dal Consigliere Gianluca Grasso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale
Alberto Celeste che ha concluso per l’inammissibilità o, in
subordine, per il rigetto del ricorso;
uditi gli Avvocati Giovanni Pellegrino e Giovanni Cigliola.

FATTI DI CAUSA
1. – Con atto di citazione del 3 giugno 2002, Domenico
Margherita ha convenuto in giudizio, innanzi al Tribunale di
Taranto, sezione distaccata di Grottaglie, la Cantina ed Oleificio
di San Marzano soc. coop. a r.l. deducendo di avere eseguito in
appalto, per conto della convenuta, la demolizione di vecchi
fabbricati siti in San Marzano, nonché opere di scavo
interessanti aree esterne a quella di sedime dei preesistenti
edifici. L’attore esponeva che il contratto di appalto del 3
febbraio 2000 aveva stabilito un compenso a misura con
l’indicazione di prezzi unitari del tutto sproporzionati agli oneri
che l’appaltatore aveva dovuto affrontare per eseguire a regola
d’arte le opere commissionate. Chiedeva pertanto, in via
principale, di dichiarare, ai sensi degli artt. 1346 e 1418 c.c., la
nullità assoluta del contratto di appalto per illiceità dell’oggetto,
contrarietà all’ordine pubblico e contrasto con una norma
penale. In via subordinata chiedeva la rescissione per lesione
dell’accordo o l’annullamento ai sensi degli artt. 1427 e ss. c.c.
In ogni caso chiedeva di essere ricompensato dei lavori
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udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

eseguiti secondo i prezzi correnti di mercato, detratti gli acconti
ricevuti, oltre al risarcimento di tutti i danni patiti anche ai
sensi degli artt. 1337 e ss. c.c., con vittoria delle spese del
giudizio.
Si costituiva in giudizio la cooperativa convenuta

valore dei materiali risultanti dalla demolizione, che
l’appaltatore aveva utilizzato, mentre per contratto avrebbe
dovuto smaltirli in discarica.
Il Tribunale, istruita la causa attraverso interrogatorio
formale del rappresentante legale della cooperativa,
deposizioni testimoniali e CTU, con sentenza depositata in data
10 dicembre 2011 1 accoglieva parzialmente la domanda
dell’attore, condannando la cooperativa al pagamento di lire
435.958.940 in favore di Margherita Domenico a titolo di
corrispettivo per le opere eseguite in relazione all’appalto
conferitogli dalla convenuta. Il giudice di prime cure riteneva
che non fosse stata provata l’usura in danno dell’appaltatore,
in quanto non erano state dimostrate le supposte difficoltà
economiche in cui si sarebbe trovato l’appaltatore ed era da
escludere l’errore nella regolamentazione pattizia dei prezzi,
poiché l’appaltatore era stato pienamente consapevole
dell’iniquità del contratto. Veniva inoltre respinta la domanda
riconvenzionale.
2. – Avverso la pronuncia di primo grado proponevano
appello sia la cooperativa sia, in via incidentale, Domenico
Margherita.
La Corte d’appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto,
con sentenza depositata il 19 novembre 2012, accogliendo
l’appello principale, ha rigettato la domanda proposta da
Domenico Margherita, condannandolo alla restituzione di
quanto incassato in esecuzione della sentenza di primo grado.
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chiedendo, in via riconvenzionale, di essere rimborsata del

La Corte ha inoltre respinto l’appello incidentale condizionato
proposto da Domenico Margherita, ponendo a carico di
quest’ultimo le spese di entrambi i gradi di giudizio.
3. – Per la cassazione della pronuncia della corte d’appello
ha proposto ricorso Domenico Margherita sulla base di cinque

La Cantina ed oleificio sociale di S. Marzano scan l si è
costituita con controricorso.
Entrambe le parti’ hanno depositato memoria ex art. 378
c.p.c.

RAGIONI DELLA DECISIONE
1. – Va innanzitutto esaminato il quinto motivo di ricorso,
con cui si deduce la violazione per omessa applicazione degli
artt. 1176, 1366, 1374, 1375 e 1377 c.c. e del principio di
buona fede quale fonte integrativa del contratto. Se tale
motivo fosse accolto, sarebbe superfluo l’esame degli ulteriori
motivi di doglianza.
Secondo quanto dedotto da parte ricorrente, la corte
d’appello avrebbe errato nell’interpretare la pronuncia di primo
grado, muovendo dall’erroneo presupposto per cui il nucleo
dell’appello investiva la questione afferente alla ricomprensione
di talune opere (specialmente la demolizione del corpo di
fabbrica C) in quelle contrattualmente indicate. La Corte
d’appello avrebbe dunque ritenuto che la previsione contenuta
nella clausola sub 6.d) del contratto non fosse idonea a far
ritenere “che la demolizione (anche della palazzina C, per la
quale era stato previsto il prezzo unitario di £/mc. 10.000) sia
stata dai contraenti ristretta all’involucro, così da fare rientrare
la demolizione delle strutture interne tra le opere
extracontrattuali”. Su tali basi, accogliendo l’appello principale,
la corte ha rigettato integralmente la domanda dell’appaltatore
formulata in primo grado, ritenendo “assorbente comunque il
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motivi.

rilievo che l’appalto aveva ad oggetto l’intera demolizione dei
fabbricati, come previsto dalla clausola sub 1 del contratto, non
semplici “.
Alla corte d’appello sarebbe del tutto sfuggito che il
Tribunale, nell’accogliere parzialmente la domanda di

aveva in realtà operato una integrazione del contratto secondo
buona fede, seguendo un insegnamento della Corte di
cassazione venuto a consolidarsi nell’ultimo ventennio (Cass.
18 settembre 2009, n. 2016). Il Tribunale, pur escludendo una
forma di patologia del contratto idonea a determinarne la
nullità o l’annullamento o la rescissione, e ritenendo di non
essere dotato di un generale potere di sostituirsi alla volontà
delle parti per ricondurre a equità il sinallagma contrattuale
con riferimento all’insieme prezzi unitari proposti dalla
committente e accettati dall’appaltatore, ha ritenuto che fosse
“diversa la regola per quel che concerne le opere non
contemplate in contratto o per le quali in ogni caso non è
conforme a buona fede od equo che si debbano applicare i
prezzi unitari previsti in contratto”. Il giudice di prime cure,
pertanto, avrebbe deciso la lite riconducendo a equità il
rapporto riguardo alle opere per le quali non poteva trovare
applicazione la volontà negoziale.
1.1. – La censura è inammissibile.
Sul piano dell’autosufficienza del ricorso, si omette di
specificare la formulazione dell’atto d’appello, onde consentire
la verifica della rispondenza della pronuncia impugnata rispetto
alle doglianze prospettate con riferimento alla questione
dell’integrazione del contratto secondo buona fede, mentre non
pertinente è il richiamo al concetto d’abuso del diritto.
Parimenti non vengono riportate le clausole del contratto
la cui interpretazione viene contestata, omettendosi al tempo
-5-

rideterminazione del corrispettivo per le opere realizzate,

stesso ogni deduzione in ordine ai criteri ermeneutici che
sarebbero stati violati. Qualora venga dedotta la violazione di
canoni interpretativi, il ricorrente deve precisare in quale modo
il ragionamento del giudice se ne sia discostato, non essendo
sufficiente un astratto richiamo ai criteri asseritamente violati e

contraenti che, benché genericamente riferibile alla violazione
denunciata, si riduca alla mera prospettazione di un risultato
interpretativo diverso da Oen° accolto nella sentenza
impugnata (Cass. 20 gennaio 2017, n. 1587; Cass. 15
novembre 2013, n. 25728).
Inammissibile, peraltro, è la deduzione concernente
l’erronea interpretazione della pronuncia del tribunale da parte
della corte d’appello, la cui decisione si sostituisce totalmente a
quella di primo grado, anche se confermativa (Cass., Sez. 6
1, Ordinanza 10 gennaio 2017, n. 352 secondo cui il giudice
del gravame che confermi la decisione impugnata, la cui
conclusione sia conforme a diritto, sulla base di ragioni e
argomentazioni diverse da quelle addotte dal giudice di prime
cure, non viola alcun principio di diritto).
1.2. – Sotto altro profilo, il giudice del gravame ha fornito
una sua interpretazione dell’accordo intervenuto tra le parti con particolare riferimento alla questione della ricomprensione
dei lavori contestati tra quelli contrattualmente previsti – e tale
ricostruzione non è suscettibile, in questa sede, di diverso
apprezzamento.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, l’interpretazione
del contratto, traducendosi in una operazione di accertamento
della volontà dei contraenti, si risolve in una indagine di fatto
riservata al giudice di merito, censura bile in cassazione, oltre
che per violazione delle regole ermeneutiche, ai sensi dell’art.
360, comma 1, n. 3, c.p.c., per inadeguatezza della
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neppure una critica della ricostruzione della volontà dei

motivazione, ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., nella
formulazione antecedente alla novella di cui al d.l. n. 83 del
2012, oppure – nel vigore della novellato testo di detta norma nella ipotesi di omesso esame di un fatto decisivo e oggetto di
discussione tra le parti (Cass. 14 luglio 2016, n. 14355).

possa di fatto, sotto le spoglie di una denuncia per violazione di
legge, chiedere al giudice di legittimità di procedere a una
nuova interpretazione dell’atto negdziale, ovvero cercare di far
valere pretesi vizi logici della motivazione in ordine alla volontà
delle parti espressa nell’atto negoziale.
2. – Occorre ora scrutinare gli ulteriori motivi di doglianza.
Con il primo motivo di ricorso si denuncia la violazione
dell’art. 644 c.p. e degli artt. 1418 e 1346 e ss. c.c. (ex art.
360, comma 1, n. 3 c.p.c.). Si contesta, in particolare, la
motivazione della sentenza nella parte in cui ha ritenuto che
l’usura sarebbe essenzialmente configuragile in presenza di
prestazioni di “dare” e non di “facere”, così violando le norme
richiamate che prevedono che l’usura possa consumarsi non
solo in presenza di una prestazione di denaro ma anche di altra
utilità e, pertanto, a fronte di prestazioni di qualsiasi altra
natura idonea a soddisfare un bisogno altrui, tra cui
rientrerebbe il “facere” cui si obbliga l’appaltatore.
Con il secondo motivo di ricorso si deduce, ex art 360,
comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione sotto altro profilo degli artt.
644 e 644 bis c.p. e degli artt. 1418 e 1346 e ss. c.c.,
contestando il ricorrente la pronuncia impugnata nella parte in
cui non ha tenuto conto della profonda modificazione
strutturale che il delitto di usura ha conosciuto per effetto della
novella del 1996, assumendo rilievo non l’approfittamento
dell’altrui stato di bisogno ma soltanto le condizioni di difficoltà
economico-finanziaria, che inducono una delle parti del
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Deve pertanto escludersi che il ricorrente in cassazione

contratto a dare e/o promettere all’altra vantaggi che risultano
sproporzionati rispetto alla controprestazione.
Con il terzo motivo di ricorso si prospetta la violazione
sotto altro profilo degli artt. 644 e 644 bis c.p., deducendosi
che, a seguito della novella, le fattispecie dei delitti di usura e

contrattuale una parte riceva vantaggi sproporzionati, senza
prevedere che la sproporzione debba essere “enorme”, come la
corte territoriale ha invece affermato, dimostrando di non aver
percepito gli elementi di novità introdotti dalla nuova disciplina.
Con il quarto motivo di ricorso si denuncia, sotto ulteriore
profilo, la violazione dell’art. 644 c.p. con riferimento agli artt.
1418, 1343 e 1346 c.c. poiché il giudice civile, chiamato a
conoscere della validità di un contratto a prestazioni
corrispettive, ove rilevi nel suo sinallagma gli elementi
costitutivi del delitto di usura, deve dichiarare la nullità del
contratto per illiceità della sua causa e/o del suo oggetto.
2.1. – I motivi, da trattarsi congiuntamente, stante la
stretta connessione in riferimento al carattere usurario della
fattispecie negoziale, sono inammissibili.
Il ricorso, infatti, si limita a contestare la motivazione
impugnata sotto il profilo dell’astratto inquadramento della
fattispecie oggetto della norma incriminatrice, alla luce della
novella del 1996, senza riportare il testo dell’accordo
convenuto e le relative clausole, né vengono indicate le ragioni
per le quali il contratto sarebbe da considerarsi usurario in
base alle prestazioni pattuite, al di là di un insufficiente e
stringato richiamo ai vantaggi sproporzionati, perché eccessivi,
rispetto ai prezzi unitari previsti in contratto, in quanto inferiori
a quelli di mercato.
Risulta pertanto impedito a questa Corte qualunque
valutazione in ordine all’apprezzamento compiuto dalla corte
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di usura impropria richiedono soltanto che nel sinallagma

d’appello, che ha confermato quanto già escluso dal giudice di
prime cure in ordine alla presunta usura consumata a carico
dell’attuale ricorrente.
Sul piano civilistico, inoltre, vi è da osservare che il
rimedio generale previsto dal codice civile avverso la lesione

è l’azione generale di rescissione per lesione ai sensi dell’art.
1448 c.c., che prescrive uno specifico onere probatorio (Cass.
2 – agosto 2016, n. 16042), risultando la sànzione civilistica
dell’usura un’ipotesi del tutto particolare, che presuppone la
configurabilità, in concreto, del delitto di usura anche per
l’applicazione della relativa prescrizione (Cass. 26 gennaio
1980, n. 642).
3. – Il ricorso va pertanto respinto.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate
come da dispositivo.
4. – Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al
30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per
dare atto – ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24
dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità
2013), che ha aggiunto il comma 1-quater all’art. 13 del testo
unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – della
sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente,
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al
rimborso delle spese processuali sostenute dalla Cantina ed
oleificio sociale di S. Marzano soc. coop. a r.I., che si liquidano
in complessivi euro 8.700,00, di cui euro 200,00 per esborsi,

ultra dimidium, posto a tutela dell’equilibrio tra le prestazioni,

oltre a spese generali nella misura del 15°/0 e ad accessori di
legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115
del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del
2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il

titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso,
a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, nella camera di c -onsiglio della
Seconda Sezione civile, il 12 settembre 2017.

versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a

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