Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30041 del 19/11/2019

Cassazione civile sez. I, 19/11/2019, (ud. 22/10/2019, dep. 19/11/2019), n.30041

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIDONE Antonio – Presidente –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 32468-2018 r.g. proposto da:

S.A., rappresentato e difeso, giusta procura speciale

apposta in calce al ricorso, dall’Avvocato Roberto Maiorana, presso

il cui studio è elettivamente domiciliato in Roma, Viale Angelico

n. 38;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del legale rappresentante pro

tempore, il Ministro.

– resistente –

avverso la sentenza della Corte di appello di Roma, depositata in

data 2.5.2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22/10/2019 dal Consigliere Dott. Roberto Amatore.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Roma – decidendo sull’appello proposto da S.A., cittadino della Guinea, nei confronti del Ministero dell’Interno avverso l’ordinanza emessa in data 8.9.2017 dal Tribunale di Roma (con la quale erano state respinte le domande di protezione internazionale ed umanitarie avanzate dall’odierno ricorrente) – ha respinto l’appello, confermando pertanto il provvedimento emesso in primo grado.

La corte territoriale ha ricordato che il Tribunale aveva rigettato le predette domande di protezione in ragione della non credibilità e della estrema genericità del racconto svolto dal richiedente per spiegare i motivi dell’espatrio dalla Guinea, avendo il ricorrente narrato di aver timore di essere esposto al pericolo di subire persecuzioni, a causa della semplice amicizia con l’ideatore di un attentato compiuto nel (OMISSIS) contro il dittatore D.C. e non essendo, peraltro, il richiedente riuscito a fornire spiegazioni dell’uccisione della madre.

La corte di merito ha dunque ritenuto, in primo luogo, che la denunciata invalidità del procedimento amministrativo (in ragione dell’irrituale composizione della commissione territoriale, che aveva proceduto all’audizione) non rileva nel giudizio civile incardinato dal richiedente per la pronuncia in ordine alla domanda di protezione internazione e che occorreva confermare il giudizio negativo espresso dal primo giudice in riferimento alla valutazione di credibilità del racconto del ricorrente, in quanto non era stato provato il timore di rappresaglia legato alla uccisione della madre e all’attentato contro il dittatore, al quale il ricorrente era rimasto del tutto estraneo. La corte distrettuale ha inoltre evidenziato – quanto alla valutazione di non credibilità del ricorrente – che il mero richiamo al contesto storico-sociale della Guinea non era sufficiente a dimostrare la veridicità di quanto narrato e che il dittatore Dadis era stato da tempo destituito, così non spiegandosi neanche l’attualità del preteso pericolo. La corte di merito ha, infine, evidenziato che, attualmente, in Guinea, permangono pericoli, dovendosi tuttavia escludere che questi siano presenti nella regione di provenienza del richiedente e che, peraltro, non era stata allegata neanche una situazione di vulnerabilità tale da giustificare il riconoscimento della protezione umanitaria.

2. La sentenza, pubblicata il 2.5.2018, è stata impugnata da S.A. con ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi.

L’amministrazione intimata non ha svolto difese.

La parte ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Con il primo motivo la parte ricorrente, lamentando, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omesso esame di un fatto decisivo – si duole della omessa consultazione di fonti informative aggiornate sulle attuali condizioni della Guinea.

2. Con il secondo motivo si deduce, sempre ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’errato esame delle dichiarazioni rese dal ricorrente, avendo la corte di merito omesso di prendere in considerazione le dichiarazioni del richiedente anche in ordine al grado di integrazione sociale in Italia.

3. Con il terzo motivo si deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 7 e 14. Si evidenzia l’erroneo mancato riconoscimento della protezione sussidiaria, non avendo la Corte di merito preso in considerazione e citato le fonti informative internazionali, utilizzate per la formazione del suo convincimento.

4. Con il quarto motivo si denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 18 e art. 10 Cost., in relazione al mancato riconoscimento della invocata protezione internazionale.

5. Il ricorso è inammissibile.

5.1 Possono essere esaminati congiuntamente il primo e terzo motivo,

riguardando entrambi la medesima doglianza.

5.2 Sul punto il Collegio intende aderire al recente orientamento interpretativo espresso da questa Corte (cfr. Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 15794 del 12/06/2019), secondo cui “In materia di protezione internazionale, il vaglio di credibilità soggettiva condotto alla stregua dei criteri indicati nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, trova applicazione tanto con riguardo alla domanda volta al riconoscimento dello “status” di rifugiato, tanto con riguardo alla domanda di riconoscimento della protezione sussidiaria, in ciascuna delle ipotesi contemplate dall’art. 14 cit. D.Lgs., con la conseguenza che, ove detto vaglio abbia esito negativo, l’autorità incaricata di esaminare la domanda non deve procedere ad alcun ulteriore approfondimento istruttorio officioso, neppure concernente la situazione del Paese di origine”. Ne consegue che l’affermata e motivata valutazione di non credibilità del richiedente esclude in radice la necessità dell’attivazione del potere di cooperazione istruttoria e la necessità, dunque, di un approfondimento per la verifica dei presupposti applicativi della richiesta protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c).

5.2 I restanti motivi – articolati in relazione alla protezione internazionale relativa allo status di rifugiato ed alla protezione umanitaria – sono invece inammissibili in quanto versati in fatto e comunque non incentrati sulla ratio decidendi della motivazione impugnata che riposa sulla constatata non credibilità del richiedente.

Nessuna statuizione è dovuta per le spese dell’odierno giudizio di legittimità, stante la mancata difesa dell’amministrazione intimata.

Per quanto dovuto a titolo di doppio contributo, si ritiene di aderire all’orientamento già espresso da questa Corte con la sentenza n. 96602019.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 22 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 19 novembre 2019

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