Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30040 del 29/12/2011
Cassazione civile sez. I, 29/12/2011, (ud. 18/11/2011, dep. 29/12/2011), n.30040
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITRONE Ugo – Presidente –
Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –
Dott. DOGLIOTTI Massimo – rel. Consigliere –
Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –
Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
C.C. (c.f. (OMISSIS)), domiciliato in ROMA, PIAZZA
CAVOUR, presso la CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI CASSAZIONE,
rappresentato e difeso dall’avvocato DE SIO DANTE, giusta procura a
margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
CA.RO. (C.F. (OMISSIS)), elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA VITTORIO MONTIGLIO 67, presso l’avvocato
SALERNO CARMINE, rappresentata e difesa dall’avvocato ROMANO BRUNO,
giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 652/2007 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,
depositata il 23/10/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
18/11/2011 dal Consigliere Dott. MASSIMO DOGLIOTTI;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
VELARDI Maurizio che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In un procedimento di separazione giudiziale tra C.C. e CA.Ro., la Corte d’Appello di Salerno, con sentenza 11/23- 10-2007, in riforma della sentenza del Tribunale di Salerno n. 2115 del 2006, pronunciava la separazione con addebito al marito, e determinava assegno di mantenimento per la moglie nell’importo mensile di Euro 150,00. Ricorre per cassazione il C., sulla base di due motivi. Resiste, con controricorso la Ca..
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va dichiarato inammissibile per inadeguatezza dei quesiti di diritto, di cui all’art. 366 bis c.p.c., abrogato, ma ancora operante per i rapporti pregressi. Tali quesiti appaiono del tutto generici, apodittici e senza riferimenti specifici alla fattispecie concreta. Nel primo, si lamenta che la Corte d’Appello, disattendendo la documentazione e non valutando globalmente la situazione, avrebbe provveduto ad attribuire un assegno mensile alla moglie, in violazione dell’art. 156 c.c. Nel secondo, si chiede se da parte del Giudice a quo vi siano state omissioni o scarse valutazioni di quanto accertato e documentato.
Null’altro si aggiunge.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.500,00 per onorari ed Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 18 novembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2011