Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30040 del 14/12/2017
Civile Ord. Sez. 2 Num. 30040 Anno 2017
Presidente: BIANCHINI BRUNO
Relatore: ORICCHIO ANTONIO
(,f,
ORDINANZA
sul ricorso 17576-2013 proposto da:
GIORLA
MARIA
(GRLMRA45D48G517H),
elettivamente
domiciliata in ROMA, PIAZZA COLA DI RIENZO, 69, presso
lo studio dell’avvocato GIOVANNI BATTISTA COSIMINI,
rappresentata e difesa dall’avvocato GIUSEPPE
CAPOGRECO;
MZW M75RI GMt’_,TA (ZZIWJR671
lege in ROMA, PIAZZA
2017
1865
)
2Y), dmìíliztla
CAVOUR, presso la CANCELLERIA
della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa
dall’avvocato FRANCESCO CARRELLO, giusta
procura
speciale Rep.n. 87059 del 22.5.2017 per dottor Antonio
Andreacchio Notaio in Soverato;
– ricorrenti –
Data pubblicazione: 14/12/2017
z
contro
GATTO FERDINANDO
(GTTFDN44D06G517P),
elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA DELLA GIULIANA 58, presso lo
studio dell’avvocato PIETRO TROIANIELLO, rappresentato
e difeso dall’avvocato PAOLO BATTAGLIA;
avverso la sentenza n. 90/2013 della CORTE D’APPELLO
di CATANZARO, depositata il 17/01/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 23/06/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO
ORICCHIO.
z
– controricorrente –
Rilevato che :
è stata impugnata la sentenza n. 90/2013 della Corte di
Appello di Catanzaro con ricorso fondato su tre ordini di
motivi e resistito con controricorso della parte intimata.
Giova, anche al fine di una migliore comprensione della
del tipo di decisione da adottare, quanto segue .
Le ricorrenti Giorla Marie Tozzo Maria Grazia riassumevano,
come da atti, un processo sorto a seguito di denuncia di
nuova opera, formulata dalla loro comune dante causa
(Marascio Maria Grazia, di poi deceduta), denuncia denegata
in sede pretorile nel 1987 con rigettò della formulata istanza
di sospensione dei lavori eseguiti da Gatto Fernando.
Riassunto il giudizio, il tribunale di Catanzaro, nel 2005, e,
di seguito, la Corte di Appello di Catanzaro rigettavano la
domanda delle odierne ricorrenti, affermando la “piena
conformità opere realizzate da Gatto Ferdinando”.
Il ricorso viene deciso ai sensi dell’art. 375, ult. co . c.p.c.
con ordinanza in camera di consiglio non essendo stata
rilevata la particolare rilevanza delle questioni di diritto in
ordine alle quali la Corte deve pronunciare.
La ricorrente Tozzo Maria Grazia ha depositato memoria
Considerato che :
1.- Con il primo motivo del ricorso si censura il vizio di
“violazione e falsa applicazione dell’art. 873 c.c., nonché
fattispecie in giudizio, riepilogare , in breve e tenuto conto
travisamento dei fatti e carenza motiva, ai sensi dell’art.
360, n.ri 3 e 5 c.p.c..
Il motivo , al di là della parte contrassegnatA da tutta una
esposizione di fatti tesa – per espressa ammissione di cui al
ricorso medesimo- “anzitutto a riepilogare i passaggi….” t
dirimente quanto alla doglianza di violazione di legge.
La ratio della decisione
della Corte territoriale, oggetto
dell’odierna impugnazione, è basata in via esikusiva sulla
anzidetta “piena conformità” delle opere eseguite dal Gatto
Ferdinando.
Da tale affermazione la Corte territoriale fa implicitamente
discendere la perfetta legittimità delle opere realizzate,
anche ( e senza dire una parola in Proposito) sotto il profilo
della mancata violazione delle distanze previste dalla legge.
Così decidendo la Corte territoriale ha errato.
In punto deve affermarsi il principio per cui, agli effetti del
dovuto rispetto delle distanze di legge, una nuova opera
non può ritenersi legittimamente eseguita -in difetto di ogni
altra pur dovuta valutazione- per effetto della sola e mera
conformità urbanistica.
Quest’ultima, infatti, non può far venire meno una eventuale
violazione delle norme sulle distanze, alla cui stregua va
pure doverosamente valutata l’opera edilizia.
4
1-della vicenda in fatto, pone una questione rilevante e
In conclusione il motivo, per quento innanzi detto, va
accolto.
2.- Con il secondo motivo del ricorso si deduce il vizio di
omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, nonché
violazione dell’art. 112 c.p.c. ed omessa pronuncia ex art.
3.- Con il terzo motivo si lamenta la violazione si deduce la
violazione dell’art. 900 c.c., co. 3 , nonché violazione
dell’art. 112 c.p.c. ed omessa pronuncia ai sensi dell’art.
360, n.ri 3,4 e 5 c.p.c.
4.-
Il secondo ed il terzo motivo, innanzi riportati devono
ritenersi assorbiti per effetto dell’accoglimento del primo
motivi del ricorso.
5.- Il ricorso deve, dunque, essere accolto in relazione al
motivo accolto con conseguente cassazione della impugnata
sentenza
che
e
rinvio ad altra Sezione della Corte di Catanzaro,
provvederà
alla
decisione
della
controversia
uniformandosi al principio innanzi enunciato.
P.Q.M.
La Corte
/accoglie il primo motivo del ricorso, assorbiti il
secondo ed il terzo, cassa l’impugnata sentenza in
relazione al motivo accolto e rinvia ad altra Sezione
della Corte di Appello di Catanzaro anche per le spese.
5
360, n.ri 3, 4 e 5 c.p.c..
Così deciso nella Camera di Consiglio della Seconda
Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione il 23
giugno 2017.