Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3004 del 11/02/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 3004 Anno 2014
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: PROTO CESARE ANTONIO

ORDINANZA
sul ricorso 5457-2012 proposto da:
ANDOLINA

RAFFAELLA

MARIA

ASSUNTA

NDLRFL77M56H792M, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
TRIONFALE 5697, presso lo studio dell’avvocato ASCANIO
GIANCARLO, rappresentata e difesa dall’avvocato DACQUI’
GIUSEPPE, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente contro

P.M. DEL TRIBUNALE DI CALTANISSETTA;
– intimato –

avverso il provvedimento R.G. 1064/09 del TRIBUNALE di
CALTANISSETTA del 24.1.2012, depositato il 27/01/2012;

Data pubblicazione: 11/02/2014

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
10/12/2013 dal Consigliere Relatore Dott. CESARE ANTONIO
PROTO.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. AURELIO
GOLIA.

per l’esame del ricorso,
Considerato che il ricorso è stato fissato per l’esame in camera di
consiglio e che sono state effettuate

I

e

e tua le

comunicazioni sia al P.G. sia alla parte costituita che non ha replicato e
non è comparsa,
Questa Corte

Osserva in fatto
1. Andolina Raffaella Maria Assunta ha proposto ricorso per
cassazione avverso il provvedimento emesso dal Tribunale di
Caltanissetta, Sezione penale, depositato il 27/1/2012, con cui è stato
confermato il decreto emesso dal pubblico ministero di Caltanissetta,
recante la liquidazione dell’onorario di una consulenza tecnica.
Il ricorso è affidato a due motivi:
– con il primo motivo, per violazione e falsa applicazione dell’art. 168
DPR 115/2002 e 29 L. 749/1942, il ricorrente sostiene che il decreto
di pagamento sarebbe nullo per la mancanza di motivazione, anche
con riferimento alle ragioni che hanno giustificato il ricorso all’attività
dell’ausiliario e alla ragioni per le quali non si sono utilizzate le
apparecchiature in dotazione alla Procura della Repubblica; censura,
pertanto, il mancato accoglimento, sotto questo pro filo
dell’opposizione;
– con il secondo motivo, per violazione di legge e per difetto di
motivazione, sostiene che il decreto di pagamento sarebbe nullo con
Ric. 2012 n. 05457 sez. M2 – ud. 10-12-2013
-2-

1

Vista la relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. del relatore nominato

riferimento alla ritenuta sufficienza della motivazione del decreto di
liquidazione che, invece, non conterrebbe valutazione sull’idoneità e
congruità delle somme liquidate al consulente che, invece, sarebbero
eccessive.
2. Il ricorso, come evidenziato anche nella relazione, è manifestamente

a) con l’opposizione al decreto di liquidazione del compenso al
consulente non possono essere dedotte censure sulla necessità o meno
delle attività che vengono remunerate con il decreto di pagamento;
nella fattispecie, nella quale l’incarico di attività di intercettazione e il
noleggio di apparecchiature e assistenza tecnica, non è ammissibile la
contestazione del decreto con il quale si liquida una spesa per asseriti
vizi che non riguardino l’ammontare delle somme liquidate, ma
provvedimenti discrezionali antecedenti quali l’autorizzazione del GIP
ad effettuare le intercettazioni (art. 267 c.p.p.) o il decreto con il quale
le intercettazioni sono autorizzate in via di urgenza dal P.NI. (art. 267
comma 2 c.p.p.) o il decreto con il quale il P.M. ha disposto il
compimento delle operazioni mediante impianti appartenenti a privati
(art. 268 comma 3 bis c.p.p.) o comunque il provvedimento con il
quale è autorizzata la spesa straordinaria ex art. 70 T.U. sulle spese di
giustizia;
b) nel decreto di liquidazione, secondo quanto si apprende dal
provvedimento impugnato, è liquidato il costo del noleggio di
apparecchiature e l’assistenza tecnica per attività di intercettazione e
pertanto il decreto di liquidazione è sufficientemente motivato con il
richiamo alle fatture emesse, mentre è onere di chi l’impugna dedurre
l’eccessività della liquidazione e indicare le ragioni per le quali la
liquidazione è eccessiva; nella fattispecie non è stata addotta alcuna
specifica ragione, ma la censura è affidata, semplicemente,
Ric. 2012 n. 05457 sez. M2 – ud. 10-12-2013
-3-

infondato in quanto:

all’apodittica affermazione secondo la quale le richieste del consulente,
accolte dal P.M., sarebbero sproporzionate.
3. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato per manifesta
infondatezza, restando assorbite le ulteriori problematiche prospettate
nella relazione tenuto conto che il rispetto del principio costituzionale

attività che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso.
Non v’è luogo a pronunciare sulle spese di questo giudizio di
Cassazione in quanto l’intimato non ha svolto difese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 10/12/2013.

della ragionevole durata del processo impone al giudice di evitare

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