Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3004 del 10/02/2010

Cassazione civile sez. II, 10/02/2010, (ud. 03/12/2009, dep. 10/02/2010), n.3004

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente –

Dott. MENSITIERI Alfredo – rel. Consigliere –

Dott. MALZONE Ennio – Consigliere –

Dott. GOLDONI Umberto – Consigliere –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

ECOPLAN SRL C.F. (OMISSIS) in persona del legale rappresentante

sig. P.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

PACUVIO 34, presso lo studio dell’avvocato ROMANELLI GUIDO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato PERSELLO PAOLO;

– ricorrente –

contro

STRIZZOLO SPA IN LIQ C.F. (OMISSIS) in persona del Curatore dott.

M.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PASUBIO

4, presso lo studio dell’avvocato DE SANCTIS MANGELLI SIMONETTA, che

lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato CONTI MAURIZIO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 614/2004 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE,

depositata il 11/09/2004;

udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del

03/12/2009 dal Consigliere Dott. MENSITIERI Alfredo;

udito l’Avvocato GUIDO ROMANELLI difensore del ricorrente che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato CARLO D’ERRICO con delega dell’Avvocato SIMONETTA DE

SANCTIS MANGELLI difensore del resistente che ha chiesto il rigetto

del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARESTIA Antonietta, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto notificato il 7 marzo 1995 la Strizzolo spa conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Udine, la Ecoplan srl svolgendo opposizione al decreto ingiuntivo presidenziale del 17 gennaio 1995 con il quale le era stato intimato di pagare a quest’ultima la somma di L. 116.691.386, oltre ad interessi e spese, pretesamente a saldo di fatture per forniture di merci e prestazione di servizi. A sua volta, con citazione notificata il 7 aprile 1995, la Ecoplan srl esperiva dinanzi al medesimo Tribunale opposizione al decreto ingiuntivo presidenziale del 27.2.1995 con cui le era stato intimato di pagare alla Strizzolo la somma di L. 220.863.480 (oltre ad interessi legali e spese) a saldo di fatture relative ad analoghe prestazioni. Riunite le cause, acquisiti documenti, assunto l’interrogatorio libero delle parti ed espletata una CTU, con sentenza del 18.4.2001 il G.O.A. addetto alla sezione stralcio dell’adito Tribunale revocava entrambi i decreti in quanto concessi al di fuori delle condizioni di cui all’art. 633 c.p.c., e ritenuto che secondo le conclusioni dell’ausiliare sulla base delle risultanze contabili residuasse un credito a favore della Strizzolo pari a complessive L. 106.619.44 6, condannava la Ecoplan al pagamento di tale importo oltre interessi legali dal 24.4.1998 (data del deposito della perizia) al saldo.

Proposto gravame dalla soccombente e rimessa la causa al Collegio, con ordinanza del 5.12.2002 la Corte d’appello di Trieste ammetteva le prove per interrogatorio formale e per testi proposte dalla appellante, espletate le quali ed integrata la CTU, con sentenza dell’11 settembre 2004 quel giudice rigettava l’impugnazione, compensava tra le parti le spese processuali del grado e poneva a definitivo carico di entrambe le spese della CTU. Avverso tale pronunzia ha proposto ricorso per Cassazione la Ecoplan srl sulla base di due motivi. Resiste con controricorso il Fallimento della Strizzolo spa in liquidazione.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Le censure che parte ricorrente muove alla sentenza della Corte giuliana nei due motivi di ricorso che possono essere congiuntamente esaminati stante la loro stretta connessione, si articolano su una sostanziale doglianza, proposta sia sotto la veste del difetto di motivazione che sotto quella della erronea applicazione: della norma sul riparto dell’onere probatorio:l’avere cioe’ il giudice del merito valutato il materiale probatorio solo al fine di escludere l’esistenza dei crediti dedotti da essa Ecoplan ma non anche per escludere quella dei crediti della Strizzalo, dei quali non sarebbe stata fornita prova alcuna.

L’assunto e’ infondato.

Ha invero affermato la Corte territoriale nella qui impugnata pronunzia:

Le prove testimoniali e l’interpello del rappresentante legale della Ecoplan, assunte in sede di gravame di merito, avevano evidenziato che tra le societa’ in causa vi era stato un lungo interscambio di attivita’ per la realizzazione di varie opere, in relazione alle quali – fino alla fine del 1992 – avevano fatto seguito le rispettive contabilizzazioni, mentre in seguito i rapporti tra le parti si erano deteriorati.

Risultava dunque corretto quanto rilevato dal ctu a pag. 5 della relazione depositata in sede di appello e cioe’ che “…..tutte le fatture elencate al capitolo di prova n. 3 risultavano regolarmente contabilizzate da entrambe le societa’ ed anche imputate a bilancio in assenza di formali contestazioni (fino al 31.12.1992 i bilanci erano stati approvati all’unanimita’)”.

Doveva pertanto ritenersi che avessero attendibilita’ i riscontri e i dati contabili della consulenza espletata in primo grado, nel senso appunto che – come evidenziato a pag. 19 della stessa – operati gli storni delle fatture contestate da entrambe le parti e non documentate (fatture relative agli anni 1994 e 1996) veniva a determinarsi un saldo a credito della Strizzolo di L. 210.063.260, ridotto poi a L. 106.619.446 per la detrazione di parte del pagamento eseguito dalla Ecoplan, in sede esecutiva, in data 1 – 4.8.1996 (da imputarsi per la quota di L. 103.443.1996 a capitale). In virtu’ di tale detrazione aveva trovato accoglimento, gia’ nel giudizio di prime cure, il ribadito assunto svolto dalla Ecoplan, confermato dal riconoscimento fatto dalla Strizzolo, a verbale, tramite il proprio difensore. L’esito delle prove ammesse in sede di gravame di merito, del resto, non determinava un mutamento delle conclusioni cui era giunta la decisione di primo grado. Infatti la Strizzolo non aveva provveduto ad indicare alcun testimone entro il termine stabilito, mentre le risposte in sede di interrogatorio formale fornite da S.A., legale rappresentante della Ecoplan, non apportavano concreti elementi che valessero ad infirmare o modificare le risultanze contabili esposte nella prima relazione peritale, avendo egli negato che la Strizzolo avesse eseguito lavori per conto della Ecoplan e che questa avesse acquistato alcunche’ dalla stessa Strizzolo. Anche le deposizioni rese dai testi Sc.Lu., gia’ dipendente della Ecoplan, e F.I., progettista da questa incaricato, non offrivano elementi probatori di sicuro spessore, in quanto – pur avendo lo Sc. affermato che la Ecoplan aveva eseguito lavori per la Strizzolo – egli non aveva saputo indicare chi li avesse eseguiti, per quale corrispettivo, in quali epoche ed in che cosa essi fossero consistiti;a sua volta il geometra F. aveva bensi’ confermato lo svolgimento delle proprie prestazione professionali, senza peraltro ricordare l’ammontare del relativi compensi.

Restava da valutare la deposizione della teste M.C. – per lungo tempo, e fino all’anno 2000 – dipendente della Ecoplan con mansioni di contabile:ma, anche a voler prescindere dai dubbi sulla effettiva attendibilita’ della teste che potevano sorgere proprio in ragione di tale rapporto, quanto dalla stessa riferito non apportava sicuri elementi – di concreta e oggettiva consistenza – che consentissero di valutare ed accertare positivamente i presupposti delle pretese economiche della Ecoplan nei confronti della Strizzolo.

Infatti la teste non aveva fornito rassicurante prova delle opere che la Ecoplan avrebbe eseguite, se direttamente o per subappalto (non disponendo la Ecoplan di operai alle proprie dipendenze) e per quali importi, ne’ dei mezzi e materiali che avrebbe venduto o impiegato per la stessa Strizzolo.

Alla stregua di tali ulteriori risultanze istruttorie (inidonee a modificare il quadro probatorio gia’ correttamente valutato dal giudicante di prime cure) si imponeva pertanto il rigetto dell’appello e la conferma della decisione di primo grado.

Ebbene, come ognun vede, tali considerazioni costituiscono apprezzamento di fatto in ordine alla determinazione del credito della Strizzolo nei confronti della Ecoplan, emergente dalle risultanze istruttorie, contabili e testimoniali, non solo completo ed esauriente, ma altresi’ sorretto da motivazione adeguata, esente dei vizi logici e da errori giuridici, e pertanto insindacabile nell’attuale sede di legittimita’.

Il proposto ricorso va conseguentemente respinto con la condanna della ricorrente alle spese di questo giudizio, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della Strizzolo Spa in liquidazione, delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 200,00, oltre ad Euro 2.500,00 per onorari, con gli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2010

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