Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3004 del 07/02/2020
Cassazione civile sez. VI, 07/02/2020, (ud. 16/01/2020, dep. 07/02/2020), n.3004
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 22286-2018 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
contro
M.N.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 694/20/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONASLE di NAPOLI, depositata il 26/01/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 16/01/2020 dal Consigliere Relatore Dott. FILIPPO
D’AQUINO.
Fatto
CONSIDERATO
che il contribuente ha impugnato una cartella di pagamento, relativo a redditi dell’anno di imposta 2011, emessa a seguito di controllo automatizzato, con la quale erano state recuperate le perdite in quanto indeducibili indicate nel “quadro RG” del modello Unico, utilizzabile per i redditi in contabilità semplificata, trattandosi di perdite prodottesi in anni precedenti quello della presentazione della dichiarazione;
che la CTP di Caserta ha rigettato il ricorso e la CTR della Campania, con sentenza in data 26 gennaio 2018, ha accolto l’appello della contribuente, osservando come il regime di contabilità dell’impresa del contribuente fosse quello della contabilità ordinaria, essendo risultato dalla documentazione prodotta che nel triennio di imposta 2009 – 2011 fossero stati realizzati ricavi superiori alla soglia di Euro 400.000,00, fissata per l’operatività del regime della contabilità ordinaria;
che propone ricorso per cassazione l’Ufficio, affidato ad unico motivo, l’intimato non si è costituito in giudizio;
che la proposta del relatore è stata comunicata alla parte, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.;
che non ricorrono i presupposti di cui all’art. 375 c.p.c., commi 1 e 2.
P.Q.M.
La Corte dispone la rimessione del fascicolo alla Quinta Sezione Civile per la trattazione in pubblica udienza.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, Sesta Sezione, il 16 gennaio 2020.
Depositato in Cancelleria il 7 febbraio 2020