Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3004 del 07/02/2018

Cassazione civile, sez. VI, 07/02/2018, (ud. 05/12/2017, dep.07/02/2018),  n. 3004

Fatto

FATTI DI CAUSA

G.A., essendo figlio adottivo, ha chiesto al Tribunale per i Minorenni di Torino di accedere alle informazioni riguardanti l’identità dei propri genitori biologici.

Il Tribunale, avendo accertato, all’esito delle indagini compiute, che il padre era ignoto, che la madre era deceduta e che, al momento del parto, aveva chiesto di non essere nominata, ha rigettato il ricorso, rilevando che la morte rendeva per il figlio impossibile accedere all’identità della madre, il cui l’interpello – previsto dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 278 del 2013, al fine di consentirle di revocare la dichiarazione di non essere nominata – non era più possibile.

Il gravame di G. è stato rigettato dalla Corte d’appello di Torino, con sentenza del 23 gennaio 2017, la quale ha ritenuto che la presenza di una norma, come il D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 93, comma 2, che consente l’acquisizione dei dati relativi alla propria nascita decorsi cento anni dalla data del parto, dimostra che nell’ottica del legislatore la possibilità di acquisire i dati relativi all’identità del proprio genitore prescinde dalla presenza in vita o dal sopravvenuto decesso dello stesso.

Avverso questa sentenza il G. ha proposto ricorso per cassazione, notificato al PG presso la Corte d’appello di Torino.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorrente ha denunciato violazione e falsa applicazione della L. n. 184 del 1983, art. 28, comma 7, alla luce della citata sentenza della Corte costituzionale, e invocato l’applicazione del principio enunciato dalla Corte di cassazione nella sentenza n. 15024 del 2016.

Il ricorso è fondato, essendosi la sentenza impugnata consapevolmente discostata dal principio condivisibile, al quale si deve dare continuità, secondo cui, nel caso di cd. parto anonimo, sussiste il diritto del figlio, dopo la morte della madre, di conoscere le proprie origini biologiche mediante accesso alle informazioni relative all’identità personale della stessa, non potendosi considerare operativo, oltre il limite della vita della madre che ha partorito in anonimo, il termine, previsto dal D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 93, comma 2, di cento anni dalla formazione del documento per il rilascio della copia integrale del certificato di assistenza al parto o della cartella clinica, comprensivi dei dati personali che rendono identificabile la madre che abbia dichiarato di non voler essere nominata. Una diversa soluzione determinerebbe la cristallizzazione di tale scelta anche dopo la sua morte e la definitiva perdita del diritto fondamentale del figlio, in evidente contrasto con la necessaria reversibilità del segreto (Corte cost. n. 278 del 2013), nonchè l’affievolimento, se non la scomparsa, di quelle ragioni di protezione che l’ordinamento ha ritenuto meritevoli di tutela per tutto il corso della vita della madre, proprio in ragione della revocabilità di tale scelta (Cass. n. 15024 e 22838 del 2016).

Il ricorso va accolto con decisione nel merito, dovendosi autorizzare il ricorrente ad accedere alle informazioni relative all’identità della propria madre biologica.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso e, decidendo nel merito, autorizza G.A. ad accedere alle informazioni relative all’identità della propria madre biologica.

In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi.

Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 7 febbraio 2018

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