Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3004 del 03/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 03/02/2017, (ud. 07/12/2016, dep.03/02/2017),  n. 3004

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22575-2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

B.G., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA ADRIANA

15, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO DI PIETROPAOLO, che lo

rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1051/39/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DEL LAZIO – SEZIONE DISTACCATA DI LATINA, emessa il

04/02/2015 e depositata il 19/02/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

07/12/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GIULIA IOIFRIDA.

Fatto

IN FATTO

L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, nei confronti di B.G. (che resiste con controricorso), avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio Sez. Staccata di Latina n. 1051/39/2015, depositata in data 19/02/2015, con la quale – in controversia concernente l’impugnazione del silenzio-rifiuto opposto dall’Amministrazione finanziaria ad istanza del contribuente (medico convenzionato con il SSN ed anche specializzato in odontoiatria) di rimborso dell’IRAP versata negli anni d’imposta dal 2000 al 2007 – stata riformata la decisione di primo grado, che aveva respinto il ricorso del contribuente.

In particolare, i giudici d’appello, nell’accogliere il gravame dei contribuente (il quale insisteva tuttavia nell’istanza di rimborso limitatamente agli anni dal 2003 al 2007, aderendo alle eccezioni di decadenza ed improcedibilità sollevate dall’Ufficio per i precedenti anni) hanno sostenuto che, da un lato, era irrilevante la circostanza dell’elevato reddito dichiarato dal contribuente e, dall’altro lato, che la sola presenza di “un’unità odontoiatrica” e di uno “sterilizzatore” non erano sufficienti ad integrare il requisito dell’autonoma organizzazione, anche in relazione all’attività di odontoiatria, il cui esercizio era negato dal professionista. A seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti. Si dà atto che il Collegio ha disposto la redazione della ordinanza con motivazione semplificata.

Diritto

IN DIRITTO

1. La ricorrente lamenta, con unico motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, del D.Lgs. n. 476 del 1997, art. 2, comma 1 e comma 3, lett. c) non avendo i giudici della dato il giusto rilievo alla strumentazione tecnica utilizzata dal professionista, medico generico (“un elettrocardiografo”, una unità odontoiatrica, uno sterilizzatore, uno spirometro ed un’apparecchiatura Eeg eccedenti il minimo indispensabile della professione medica.

2. La censura è infondata.

Questa Corte a Sezioni Unite (Cass. n. 9451/2016) ha affermato il seguente principio di diritto: “Con riguardo al presupposto dell’IRAP, il requisito dell’autonoma organizzazione previsto dal D.Lgs. 15 settembre 1997, n. 446, art. 2 -, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente; a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse: b) beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod pledunque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive”.

In ordine all’incidenza delle spese per beni strumentali, occorre verificare se si tratti o meno di beni eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività professionale in assenza di organizzazione. Come affermato di recente da questa Corte Cass. 547/2016), “anche una spesa consistente riferita all’acquisto di un macchinario indispensabile per l’esercizio della professione può rilevarsi idonea a significare l’esistenza del presupposto impositivo dell’autonoma organizzazione, tutte le volte in cui il capitale, tal fine investito non valga a rappresentare fattore aggiuntivo o moltiplicativo del valore rappresentato dalla mera attività intellettuale del professionista ma ad essa risulti ad essa asservito ai fini dell’acquisto dell’attrezzatura connaturata e indispensabile all’esercizio dell’attività medesima e come tale inidoneo ad assumere rilievo, quale fattore produttivo di reddito, distinguibile da quello rappresentato dalla stessa attività intellettuale e/o dalla professionalità del lavoratore autonomo”.

Nella specie, la CTR ha affermato che, stante la pacifica assenza di dipendenti o collaboratori, non risultavano “beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile”, considerata l’attività di medico generico svolta dal professionista (con riferimento dunque all’elettrocardiografo, allo spirometro ed all’apparecchiatura ECG) avendo lo stesso negato di svolgere l’attività di odontoiatra e, di conseguenza, di utilizzare l’unita odontoiatrica a disposizione.

La sentenza impugnata è conforme ai principi di diritto affermati da questa Corte Suprema e, da ultimo, dalle Sezioni Unite.

3. Per tutto quanto sopra esposto, va respinto il ricorso.

Atteso che sul thema deeidendum oggetto della lite vi è stato intervento recente delle Sezioni Unite di questa Corte, ricorrono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese processuali del presente giudizio di legittimità.

Non sussistono i presupposti per il versamento del doppio contributo unificato da parte della ricorrente, poichè il disposto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater non si applica all’Agenzia delle Entrate (Cass. SSUU 9938/2014).

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese processuali.

Così deciso in Roma, il 7 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2017

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