Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30039 del 19/11/2019

Cassazione civile sez. I, 19/11/2019, (ud. 22/10/2019, dep. 19/11/2019), n.30039

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIDONE Antonio – Presidente –

Dott. FERRO Massimo – rel. Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

D.R., rappr. e dif. dall’avv. Antonio Almiento, elett. dom.

in Oria (BR), vico Torre S.Susanna n. 18, come da procura in calce

all’atto;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro p.t., rappr. e dif.

ope legis dall’Avvocatura dello Stato, domiciliato presso i relativi

uffici, in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza App. Bari 1.10.2018, n. 1665/2018,

R.G. 879/2018;

udita la relazione della causa svolta dal Consigliere relatore Dott.

Massimo Ferro, alla camera di consiglio del 22.10.2019;

il Collegio autorizza la redazione dei provvedimento in forma

semplificata, giusta decreto 14 settembre 2016, n. 136/2016 del

Primo Presidente.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

1. D.R. impugna la sentenza App. Bari 1.10.2018, n. 1665/2018, R.G. 879/2018 che ha rigettato il suo appello avverso l’ordinanza Trib. Bari 30.1.2018 la quale aveva negato la dichiarazione dello status di rifugiato, la protezione sussidiaria e altresì quella umanitaria con concessione del permesso di soggiorno, così non accogliendo l’opposizione del ricorrente al provvedimento 13.4.2017 della competente Commissione territoriale;

2. la corte ha escluso la sussistenza di atti di persecuzione, rilevato che il tribunale aveva dato risalto – non contestato in appello – alla ragione lavorativa della prima emigrazione in Niger e così ritenendo che la provenienza del ricorrente da (OMISSIS), area della Nigeria non interessata in modo diretto al conflitto armato suscitato dal terrorismo di (OMISSIS), giustificasse comunque la decisione; la mancata deduzione e prova altresì di specifiche condizioni di vulnerabilità a seguito della permanenza di transito in Libia e poi l’approdo in Italia fondavano rigetto anche della chiesta protezione umanitaria;

3. il ricorso è su cinque motivi e ad esso resiste il Ministero dell’Interno con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che:

1. con il primo motivo si contesta la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 avendo la corte omesso di esercitare il proprio dovere di cooperazione istruttoria e di procedere a nuovo ascolto del ricorrente, così arrestandosi alla rilevata genericità delle relative dichiarazioni;

2. con il secondo motivo si censura l’omessa illustrazione, se non generica, delle condizioni di pericolo della Nigeria, aderendo pienamente al principio dispositivo nella fase istruttoria, così violando il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 in contraddizione con la enunciata consapevolezza del pericolo pur esistente in alcune aree del Paese;

3. con il terzo motivo si contesta la mancata concessione della protezione sussidiaria invero spettante al richiedente per le attuali condizioni socio-politiche del Paese d’origine, con violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 7 e 14;

4. il quarto e quinto motivo contestano, in rapporto del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e anche come vizio ci motivazione, la ritenuta insussistenza di grave crisi umanitaria, tali da giustificare la minor protezione, richiesta in via gradata, anche con riguardo all’impossibile fruizione, in caso di ritorno, di diritti fondamentali, essendo mancata idonea comparazione sulla vulnerabilità del richiedente;

5. i primi due motivi sono inammissibili, per genericità della censura e suo difetto di autosufficienza (non essendo state riportate, almeno per sintesi, eventuali allegazioni introduttive di elementi a suffragio più specifico dell’invocata situazione di violenza ovvero persecuzione generalizzata per gruppo o altrimenti specifica nel Paese d’origine) e avendo la corte condotto, con apprezzamento di merito insindacabile in questa sede alla luce degli stringenti limiti di censurabilità della motivazione (Cass. s.u. 8053/2014), una chiara verifica su tutti i presupposti delle tipologie di protezione oggetto di domanda; in realtà, la sentenza ha assunto la micrazione per ragioni economiche in Niger quale causa di espatrio indicata dal tribunale ma non oggetto di gravame (parte della decisione nemmeno in questa sede censurata) e ha dato motivatamente conto della provenienza del ricorrente da un’area non direttamente interessata da un generale conflitto armato; ne deriva che la pretesa violazione del dovere di cooperazione istruttoria appare infondata, poichè invoca una lettura non corretta del principio, essendo l’istituto regolato dal diverso criterio collaborativo anche per la parte e ad esso il Collegio intende dare continuità, in quanto “l richiedente è tenuto ad allegare i fatti costitutivi del diritto alla proiezione richiesta, e, ove non impossibilitato, a fornirne la prova, trovando deroga il principio dispositivo, soltanto a fronte di un’esaustiva allegazione, attraverso l’esercizio del dovere di cooperazione istruttoria e di quello di tenere per veri i fatti che lo stesso richiedente non è in grado di provare, soltanto qualora egli, oltre ad essersi attivato tempestivamente alla proposizione della domanda e ad aver compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziarla, superi positivamente il vaglio di credibilità soggettiva condotto alla strenua dei criteri indicati nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5” (Cass. 15794/2019), circostanza nella specie positivamente esclusa, avendo all’opposto la corte qualificato da temeriarietà l’appello stesso, dunque negando la buona fede nell’iniziativa impugnatoria;

6. quanto all’obbligo di audizione avanti al giudice dell’impugnazione, la doglianza è inammissibile, poichè per un verso in contrasto con il principio per cui “nel procedimento, in grado d’appello, relativo ad una domanda di protezione internazionale non è ravvisabile una violazione processuale sanzionabile a pena di nullità nell’omessa audizione personale del richiedente, atteso che il rinvio, contenuto nel D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35, comma 13, al precedente comma 10 che prevede l’obbligo di sentire le parti, non si configura come un incombente automatico e doveroso, ma come un diritto della parte di richiedere l’interrogatorio personale, cui si collega il potere officioso del giudice d’appello di valutarne la specifica rilevanza” (Cass. 3003/2018, 1460/2019); per altro verso, il ricorrente non deduce in quale sede e con quale tempestività e motivi, secondo le regole idei rito, abbia investito dell’istanza il giudicante, così restando inottemperante al principio di necessaria specificità ed autosufficienza del ricorso;

7. il terzo motivo è inammissibile, alla luce del principio per cui “in tema di protezione internazionale sussidiaria, di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), ove il richiedente invochi l’esistenza di uno stato di diffusa e indiscriminata violenza nel Paese d’origine tale da attingerlo qualora debba farvi rientro, e quindi senza necessità di deduzione di un rischio individualizzato, l’attenuazione del principio dispositivo, cui si correla l’attivazione dei poteri officiosi integrativi del giudice del merito, opera esclusivamente sul versante della prova, non su quello dell’allegazione; ne consegue che il ricorso per cassazione deve allegare il motivo che, coltivato in appello secondo il canone della specificità della critica difensiva ex art. 342 c.p.c., sia stato in tesi erroneamente disatteso, restando altrimenti precluso l’esercizio del controllo demandato alla S.C. anche in ordine alla mancata attivazione dei detti poteri istruttori officiosi.”. (Cass. 13403/2019);

8. in ogni caso il ricorrente non ha riportato in modo specifico la categoria dell’atto di persecuzione temuto, non dettagliatamente indicato e così limitandosi a contrastare l’apprezzamento di merito condotto dalla corte circa il difetto di una generalizzata situazione di pericolosità che avrebbe interessato l’intera Nigeria, per la quale è stato escluso il conflitto armato diffuso nel territorio di provenienza del ricorrente stesso ed altresì il coinvolgimento in altri conflitti a più bassa intensità pur riscontrati in territori diversi da quelli investiti dal terrorismo di (OMISSIS); ne deriva che, secondo il giudizio alternativo cui è giunta la corte, fa difetto ognuna delle ipotesi di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14 in particolare una minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona per videnda indiscriminata, ai sensi della lett. c) art. cit.; il che rende insuperabile il dato, presupposto nella sentenza impugnata, per cui la prospettazione persecutoria al ricorrente è risultata del tutto indiretta e generica;

9. invero, la stessa “nozione di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato, interno o internazionale, in conformità con la giurisprudenza della Corte di giustizia UE (sentenza 30 gennaio 2014, in causa C-285/12), deve essere interpretata nè senso che il conflitto armato interno rileva solo se, eccezionalmente, possa ritenersi che gli scontri tra le forze governative di uno Stato e uno o più gruppi armati, o tra due o più gruppi armati, siano all’origine di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del richiedente la protezione sussidiaria. Il grado di violenza indiscriminata deve aver pertanto raggiunto un livello talmente elevato da far ritenere che un civile, se rinviato nel Paese o nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire detta minaccia” (Cass. 13858/2018, 18306/2019);

10. il quarto e quinto motivo sono inammissibili, dovendosi ripetere, con Cass. 23778/2019 (pur sulla scia di Cass. 4455/2018), che “occorre il riscontro di “seri motivi” (non tipizzati) diretti a tutelare situazioni di vulnerabilità individuale, mediante una valutazione comparata della vita privata e familiare del richiedente in Italia e nel Paese di origine, che faccia emergere un’effettiva ed incolmabile sproporzione nel godimento dei diritti fondamentali che costituiscono presupposto indispensabile di una vita dignitosa, da correlare però alla specifica vicenda personale del richiedente… altrimenti si finirebbe per prendere in considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto, ma piuttosto quella del suo Paese d’origine in termini del tutto generali ed astratti in contrasto col parametro normativo di cui al D.Lgs. n. 286 cit., art. 5, comma 6″; nella specie, la corte, con accertamento non idoneamente censurato ed anzi erroneamente ritenuto dal ricorrente di valenza non decisiva, ha escluso l’avvenuta deduzione di specifici elementi d’integrazione in Italia tali da predicare il rimpatrio in Nigeria come idoneo a compromettere l’esercizio dei diritti fondamentali e parimenti ha espresso un giudizio di genericità, (a sua volta non specificamente censurato) sulle condizioni di vulnerabilità acquisite nel Paese di transito, imponendosi invero, anche per tale circostanza, almeno una allegazione dei fatti traumatici subiti nella vicenda migratoria intermedia (Cass. 13096/2019) e, comunque, la connessione fra il transito e il contenuto della domanda (Cass. 2861/2018, 28975/2018, 31676/2018);

il ricorso va dunque dichiarato inammissibile.

P.Q.M.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento di legittimità, liquidate in Euro 2.100 (di cui Euro 100 per esborsi), oltre al 15% a forfait: sui compensi e agli accessori di legge; ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 22 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 19 novembre 2019

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