Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30039 del 14/12/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 2 Num. 30039 Anno 2017
Presidente: MIGLIUCCI EMILIO
Relatore: ORICCHIO ANTONIO

ORDINANZA
sul ricorso 27189-2014 proposto da:
POPOLO GIUSEPPE PPLGPP53TO8C9561, domiciliato ex lege
in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della
CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso
dall’avvocato ANTONINO CAMPO;
– ricorrente contro

SCIBILIA MARIA ROSA;
– intimata –

2017
1599
9R

avverso la sentenza n. 190/2014 della CORTE D’APPELLO
di MESSINA, depositata il 14/03/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 31/05/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO

Data pubblicazione: 14/12/2017

ORICCHIO.

LI)

Rilevato che :
Giuseppe Popolo convenne Maria Rosa Scibilia innanzi al
Tribunale di Milazzo onde ottenere il trasferimento in suo
favore degli immobili che questa aveva acquistato dal
proprio padre Domenico Popolo, poi deceduto, con atto

riguardo, che la vendita era accompagnata da un pactum

fiduciae che obbligava !a convenuta a trasferirgli i beni una
volta intervenuto il decesso del padre; domandò in
subordine che fosse dichiarata la simulazione del contratto
per interposizione fittizia ed in ulteriore subordine che ne
fosse dichiarata la nullità perché stipulato in frode alla
legge, costituendo il medesimo un espediente per
escluderlo, unitamente ai fratelli, dalla successione legittima
del padre;

la Scibilia si costituì chiedendo .11 rigetto delle

domande;.

l’adito Tribunale, ordinata in corso di causa

l’integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri
eredi legittimi, avuto riguardo al fatto che -in relazione alla
dedotta violazione dei diritti successori- sussisteva un’ipotesi
di

litisconsorzio

necessario,

istruiva,

a

mezzo

dell’acquisizione di documenti, la causa ed, all’esito,
respingeva le domande;

pubblico di vitalizio alimentare del 4.9.1984; sostenne, al

- il Popolo appellò la sentenza e la Scibilia si costituì
chiedendone la conferma;

la Corte d’Appello di Messina, con sentenza n.

190/2014, rigettava il gravarne, o s servando che il dedotto
pactum -fiduciae doveva rivestire forma scritta, attenendo a

prova per testimoni della dedotta interposizione fittizia; che
la nullità del contratto, peraltro argomentata in appello con
allegazioni

del

tutto

nuove,

era

infondata,

non

concretìzzando il negozio dispositivo alcuna lesione di diritti
successori.
Avverso, tale sentenza Giuseppe Popolo ha proposto ricorso
per cassazione sulla base di sette motivi.
L’intimata non ha svolto attività difensiva.
Il ricorso viene deciso ai sensi dell’art. 375, ult. co . c.p.c.
con ordinanza in camera di consiglio non essendo stata
rilevata la particolare rilevanza delle questioni di diritto in
ordine alle quali la Corte deve pronunciare.
Considerato clic:
1.- Con il primo motivo il ricorrente deduce la nullità della
sentenza impugnata, lamentando che nel giudizio d’appello
non sia stata disposta l’integrazione del contraddittorio nei
confronti dei propri coeredi legittimi, litisconsorti necessari;

4

diritti reali immobiliari; che era inammissibile la richiesta di

2.-

Con il secondo motivo deduce violazione dell’art. 104

cod. proc. civ. lamentando l’erronea interpretazione delle
proprie domande;
3.- Con il terzo motivo deduce violazione degli artt. 1417,
2721 e 2724 cod. civ. in relazione alla ritenuta

4.- Con’il quarto motivo denunzia omesso esame di un fatto
decisivo in relazione ad uno scritto confessorio redatto dalla
Scibilia che comproverebbe la natura simulata del contratto;
5.- Con il quinto motivo denunzia violazione dell’art. 1417
cod. civ. in relazione alla medesima scrittura, erroneamente
non qualificata come controdichiarazione idonea alla prova
della simulazione;
6.- Con.il -sesto motivo denunzia violazione degli artt. 1417
e 2724 cod. civ. in relazione alla mancata ammissione della
prova testimoniale sulla simulazione pur nella comprovata
sussistenza di un principio di prova scritta;
7.-

Con il settimo motivo, infine, deduce la nullità della

sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ.
assumendo che la corte• d’appello avrebbe omesso di
motivare in punto alla propria do’manda di accertamento
della sussistenza di un contratto in frode alla legge;
8.-

Il primo motivo, che ha carattere assorbente e

dev’essere accolto.

inammissibilità della prova per testimoni della simulazione;

Infatti, quando i

litisconsorti ‘necessari, dopo aver

partecipato al giudizio di primo grado, non abbiano
partecipato ai giudizio di appello, si configura una violazione
dell’art. 331 c.p.c., peraltro rilevabile anche d’ufficio nel
giudizio di legittimità (cfr. ex permultis Cass. 4.12.2014 n.

La sentenza impugnata risulta emessa in difetto di
integrazione del contraddittorio nei confronti dei predetti
litisconsbrti, coeredi dell’odierno ricorrente e va, pertanto,
cassata, con rinvio della causa per un nuovo giudizio ad
altra Sezione della Corte d’Appello di Messina, che liquiderà
anche le spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il primo motivo del ricorso, assorbiti i rimanenti,
cassa l’impugnata sentenza in relazione al motivo accolto e
rinvia, anche per le spese, ad altra Sezione della Corte di
Appello di Messina.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione
Civile della Corte Suprema di Cassazione il 31 maggio
2017.

25719; Cass. 1.10.2012 n. 16669).

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA