Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30038 del 31/12/2020

Cassazione civile sez. I, 31/12/2020, (ud. 24/09/2020, dep. 31/12/2020), n.30038

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. SCORDAMAGLIA Irene – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso R.G.N. 1939/2019 proposto da:

K.M., rappresentato e difeso, giusta procura speciale

allegata al ricorso, dall’Avvocato Laura Barberio, presso il cui

studio in Roma, alla via del Casale Strozzi n. 31, è elettivamente

domiciliato;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), in persona del Ministro

pro-tempore, rappresentato e difeso, ex lege, dall’Avvocatura

Generale dello Stato, presso i cui Uffici in Roma, alla Via dei

Portoghesi n. 12, è domiciliato;

– controricorrente –

avverso la sentenza della CORTE DI APPELLO DI ROMA depositata il

01/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

24/09/2020 dal Consigliere Dott.ssa Irene Scordamaglia.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. K.M., cittadino (OMISSIS), ricorre per cassazione, affidandosi a due motivi, contro la sentenza della Corte di appello di Roma del 1 giugno 2018, di rigetto dell’appello proposto avverso l’ordinanza del Tribunale di quella stessa città del 4 aprile 2017, che aveva respinto il ricorso avverso la decisione della Commissione territoriale di diniego della protezione internazionale, perchè inammissibile, non essendo stato rispettato il termine per impugnare, nonchè perchè infondato.

In particolare, la Corte di appello ha respinto il motivo di gravame con il quale l’appellante aveva lamentato che il giudice di primo grado non aveva tenuto conto del fatto che la tardività del ricorso era dipesa dalla mancata conoscibilità dell’atto, perchè la decisione negativa della Commissione Territoriale non era stata tradotta in lingua araba e perchè nel termine per impugnare egli si era trovato in condizioni psicofisiche che non gli consentivano la comprensione di alcun provvedimento, rilevando, per un verso, che il provvedimento tardivamente impugnato era stato tradotto, nel dispositivo e nell’avvertimento circa la possibilità di proporre ricorso e circa le modalità per farlo, in inglese, francese, spagnolo e arabo, e che la relativa notifica era stata tradotta in inglese e in italiano lingua, questa, da lui conosciuta -, quindi in conformità al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 10, comma 4; per altro verso, che le allegate condizioni psicofisiche, attestanti la causa di forza maggiore responsabile del mancato rispetto del termine per proporre il ricorso, non trovavano riscontro nella documentazione sanitaria depositata.

2. Il Ministero dell’Interno si è difeso con controricorso.

3. I motivi di ricorso sono stati integrati ed approfonditi con memoria ex art. 380-bis c.p.c., a firma dell’Avvocato Laura Barberio, trasmessa tramite PEC in data 11/09/2020.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 10, commi 4 e 5. Ascrive alla Corte territoriale di non avere considerato fatti decisivi lumeggiati nell’atto di appello: che l’impugnante non conosceva la lingua italiana, perchè nell’audizione dinanzi alla Commissione territoriale era stato assistito da un interprete di lingua araba; che le condizioni psicofisiche documentate in atti (derivanti dai postumi di un trauma cranico subito del 2004 a causa di un incidente, nonchè dal disturbo psicotico accusato e dalla concomitante dipendenza dalle sostanze alcoliche) non gli consentivano di comprendere il contenuto del provvedimento da impugnare.

Il motivo è infondato.

Questa Corte ha costantemente affermato che, in tema di protezione internazionale dello straniero, la comunicazione della decisione negativa della Commissione territoriale competente, ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 10, commi 4 e 5, deve essere resa nella lingua indicata dallo straniero richiedente o, se non sia possibile, in una delle quattro lingue veicolari (inglese, francese, spagnolo o arabo, secondo l’indicazione di preferenza), determinando la relativa mancanza l’invalidità del provvedimento (Sez. 1, n. 16470 del 19/06/2019, Rv. 654638; Sez. 6 – 1, n. 420 del 13/01/2012, Rv. 621178).

Da ciò deriva la correttezza della decisione impugnata, che ha dato atto di come il provvedimento della Commissione territoriale fosse stato tradotto nelle quattro lingue veicolari e di come la notifica di esso avesse avuto luogo in una delle lingue veicolari, segnatamente l’inglese. I rilievi del ricorrente non tengono conto, dunque, del tenore nè della norma denunciata come violata, nè della decisione: in particolare, nella parte in cui contestano la conoscenza della lingua italiana da parte del ricorrente, non si confrontano criticamente con l’affermazione, contenuta nella sentenza impugnata, secondo cui: “La lingua italiana era conosciuta del richiedente, avendo, in sede di audizione, dichiarato di volere sostenere il colloquio in lingua italiana” (pag. 2 sentenza impugnata) e si risolvono, comunque, in censure di merito, avendo il ricorrente sostenuto che: “Nell’atto di appello si era precisato che l’audizione era stata resa con l’ausilio di un interprete in lingua araba” (pag. 3 atto di ricorso)”.

Le ulteriori deduzioni riguardanti il merito della valutazione compiuta dalla Corte territoriale delle condizioni psicofisiche del richiedente, stimate come non ostative alla comprensione del contenuto del provvedimento negativo della Commissione territoriale e, quindi, alla sua tempestiva impugnazione, sollecitano questa Corte ad effettuare un giudizio in fatto che le è inibito.

2. Il secondo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3. Ascrive alla Corte territoriale di non avere esaminato il motivo di gravame con il quale si era lamentato il mancato riconoscimento in favore dell’appellante del diritto alla protezione umanitaria, della quale sarebbe stato meritevole in ragione delle gravi patologie accusate, integranti una condizione di vulnerabilità, le quali sarebbero state destinate ad aggravarsi in ipotesi di rientro forzato in (OMISSIS), Paese, questo, in cui egli era privo di riferimenti familiari; assume che la decisione sul diritto alla protezione umanitaria era, comunque, dovuta da parte del giudice di seconda istanza, pur in assenza di rituale opposizione al diniego amministrativo, trattandosi di diritto soggettivo sulla cui spettanza il giudice di merito è obbligato a pronunciarsi.

Il motivo è inammissibile.

La doglianza non attiene ad alcuna statuizione della sentenza impugnata, con la quale è stata confermata la decisione di inammissibilità del ricorso al Tribunale: il che assorbiva ogni questione di merito.

3. Il ricorso va, pertanto, rigettato. In ossequio al criterio della soccombenza, le spese del giudizio, liquidate come da dispositivo, vanno poste a carico del ricorrente. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, giusta lo stesso art. 13, comma 1 bis dovrà essere versato dal ricorrente se dovuto.

PQM

Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.100,00 oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, giusta lo stesso art. 13, comma 1 bis dovrà essere versato dal ricorrente se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione Prima civile della Corte Suprema di cassazione, il 24 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 31 dicembre 2020

 

 

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