Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30037 del 31/12/2020

Cassazione civile sez. I, 31/12/2020, (ud. 24/09/2020, dep. 31/12/2020), n.30037

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. SCORDAMAGLIA Irene – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso R.G.N. 1678/2019 proposto da:

B.I.S., rappresentato e difeso, giusta procura speciale

allegata al ricorso, dall’Avvocato Laura Barberio, presso il cui

studio in Roma, alla Via del Casale Strozzi n. 31, è elettivamente

domiciliato;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore;

– intimato –

avverso la sentenza della CORTE DI APPELLO DI ROMA depositata il

25/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

24/09/2020 dal Consigliere Dott.ssa Irene Scordamaglia.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte di appello di Roma ha rigettato l’appello proposto da B.I.S., cittadino (OMISSIS), avverso l’ordinanza del Tribunale di quella città, che aveva respinto il ricorso avverso il provvedimento di diniego della protezione internazionale emesso dalla competente Commissione Territoriale.

1.1. In particolare, la Corte di merito, apprezzato come scarsamente credibile quanto riferito alla Commissione Territoriale dal B., che aveva narrato di essere stato rapito dal suo villaggio dagli indipendentisti della regione di (OMISSIS), che l’avevano trattenuto in un campo di lavoro dal quale era scappato, e di non volere ritornare in patria per il timore di subire rappresaglie da parte dei suddetti ribelli, ha, perciò, escluso che il richiedente avesse diritto al riconoscimento dello status di rifugiato – del quale, comunque, non ricorrevano i presupposti – e al riconoscimento della protezione sussidiaria, nelle forme di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b); gli ha altresì negato la protezione sussidiaria, nella forma prevista dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), perchè dalle fonti consultate (report 2016 – 2017 di Amnesty International) non risultava che il villaggio di sua provenienza ((OMISSIS), nella regione di (OMISSIS)) fosse interessato da un qualche conflitto armato o da una disputa interna; ha, infine, escluso che egli avesse diritto alla protezione umanitaria, perchè non aveva documentato nè uno stato di vulnerabilità fisica e psicologica tale da rendergli difficile il reinserimento nel Paese di origine, nè un’effettiva integrazione nel Paese ospitante, non essendo stato stimato sufficiente a tal fine il deposito di un’attestazione comprovante la partecipazione ad un progetto di sartoria.

2. Per la cassazione della decisione ricorre B.I.S. sulla base di quattro motivi. Questi ultimi sono stati integrati ed approfonditi con memoria ex art. 380-bis c.p.c., a firma del difensore, trasmessa tramite PEC in data 11/09/2020.

3. L’intimato Ministero dell’Interno non ha spiegato difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo si denuncia error in iudicando, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, integrato dalla violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, commi 3 e 5, e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, relativi all’obbligo di cooperazione istruttoria incombente sul giudice della protezione internazionale. Si sostiene che i giudici di merito sarebbero venuti meno all’obbligo di disporre l’audizione del richiedente, che, ove esperita, avrebbe consentito di fugare i dubbi nutriti circa l’attendibilità del suo racconto. Peraltro, la Corte di appello aveva omesso di pronunciarsi sulla reiterata richiesta di interrogatorio libero del B., respinta dal Tribunale perchè ritenuta superflua.

Il motivo è inammissibile.

E’, infatti, affidato, per lo più, a censure di merito riguardanti le vicissitudini patite dal richiedente, formulate in maniera meramente contestativa della valutazione operata dal Tribunale e dalla Corte di appello. E’, poi, manifestamente infondato nella parte in cui omette di tener conto che è pacifico principio di diritto quello secondo il quale, nel procedimento, in grado d’appello, relativo ad una domanda di protezione internazionale, non è ravvisabile una violazione processuale sanzionabile a pena di nullità nell’omessa audizione personale del richiedente, atteso che il rinvio, contenuto nel D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35, comma 13, al precedente comma 10 che prevede l’obbligo di sentire le parti, non si configura come un incombente automatico e doveroso, ma come un diritto della parte di richiedere l’interrogatorio personale, cui si collega il potere officioso del giudice d’appello di valutarne la specifica rilevanza (Sez. 6 – 1, n. 24544 del 21/11/2011, Rv. 619702 e successive conformi: Sez. 1 -, n. 8931 del 14/05/2020, Rv. 657904; Sez. 6 – 1, n. 3003 del 07/02/2018, Rv. 647297).

In grado di appello, dunque, l’audizione del richiedente, che ne abbia fatto richiesta, è rimessa alla discrezionalità del giudice, il cui esercizio è strettamente legato all’apprezzamento (che gli compete in via esclusiva) della completezza del quadro probatorio. Ne viene che la mancata attivazione del suddetto potere discrezionale non è sindacabile in questa sede, neppure quando non ne siano state esplicitate le ragioni in un formale diniego.

2. Con il secondo motivo si denuncia error in iudicando, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, integrato dalla violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, lett. g), artt. 3, 4, 5, art. 6, comma 2, art. 14, lett. b) e c) in relazione ai presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria, nella forma del rischio di trattamenti inumani e degradanti cui il richiedente potrebbe rimanere esposto per mano dei ribelli della regione di (OMISSIS), e nella forma del rischio di danno grave da violenza generalizzata o da conflitto armato in relazione alla situazione generale della stessa regione.

Il motivo è inammissibile.

Quanto alla forma di protezione sussidiaria prevista dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. b), la formulata censura è generica, perchè non investe la ratio decidendi del relativo diniego, ossia la scarsa credibilità del racconto del richiedente in ordine al rapimento e ai soprusi cui sarebbe stato sottoposto dagli indipendentisti della regione di (OMISSIS).

In assenza, pertanto, di un’allegazione precisa e credibile dei fatti costitutivi del diritto invocato, nessun approfondimento istruttorio officioso era dovuto da parte del giudice (Sez. 1, n. 10286 del 29/05/2020, Rv. 657711; Sez. 1, n. 14283 del 24/05/2019, Rv. 654168).

Quanto alla forma di protezione sussidiaria prevista dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), la doglianza, pur formulata nei termini della violazione di legge, si risolve nella denuncia di un vizio di motivazione neppure formalmente dedotto.

In ogni caso, l’obbligo del giudice di cooperare, ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, nell’accertare la situazione reale del paese di provenienza del richiedente mediante l’esercizio di poteri-doveri officiosi d’indagine, può dirsi adempiuto mediante la specifica indicazione delle fonti in base alle quali abbia svolto l’accertamento richiesto (Sez. 6 – 1, n. 11312 del 26/04/2019, Rv. 653608): nel caso si specie il report 2016 – 2017 di Amnesty International.

3. Con il terzo motivo si denuncia error in iudicando, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in relazione all’omesso esame del profilo del danno grave connesso al rischio di trattamenti inumani e degradanti che il richiedente avrebbe potuto subire per mano dei ribelli della regione di (OMISSIS), in caso di suo ritorno in patria; rischio evincibile dalla documentazione, allegata all’atto d’appello, comprovante l’attuale situazione del Senegal, non presa in considerazione dalla Corte territoriale.

Il motivo è inammissibile.

Per consolidata giurisprudenza di questa Corte, ai fini del sindacato di legittimità, in relazione alla censura di omesso esame di documenti dedotta dal ricorrente per cassazione, è necessario che tra la documentazione che si afferma non esaminata e la soluzione data alla controversia dalla sentenza impugnata sussista un rapporto di causalità logico – giuridica tale da far ritenere, attraverso un giudizio di certezza, che detta documentazione – che il ricorrente ha l’onere di indicare esplicitamente nella sua consistenza, identità ed efficienza – possa comportare, se esaminata, una decisione diversa (Sez. 3, n. 4009 del 20/03/2001, Rv. 544949; Sez. 3, n. 2819 del 25/03/1999, Rv. 524530).

Poichè nulla è stato specificamente lumeggiato in ordine al contenuto della documentazione dianzi indicata e, soprattutto, in relazione al profilo della rilevanza rispetto al tema dedotto (sub specie di correlazione tra l’illustrazione dell’attuale situazione del Senegal e l’individualizzazione del rischio, allegato dal ricorrente, di rimanere esposto alle rappresaglie dei ribelli della regione di (OMISSIS)), la doglianza è generica.

4. Con il quarto motivo si denuncia error in iudicando, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, per violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, in relazione alla protezione umanitaria, del quale il richiedente sarebbe stato meritevole in considerazione della sua giovanissima età e della sua piena integrazione in Italia, in raffronto, peraltro, alla situazione del Senegal, teatro, tutt’ora, di gravi violenze.

Il motivo è inammissibile.

Al cospetto dell’affermazione contenuta nella sentenza impugnata, secondo la quale il richiedente non aveva allegato, nè provato, nessuna specifica situazione di fragilità personale, nè un’effettiva situazione di integrazione nel Paese ospitante, il ricorrente avrebbe dovuto indicare le evidenze fattuali, acquisite al patrimonio conoscitivo del giudice e delle parti, diverse da quelle stimate come non utili (la giovane età del richiedente e l’attestazione di partecipazione ad un progetto di sartoria), erroneamente ritenute tali da non integrare i presupposti del diritto invocato. A tanto non essendosi adempiuto, il vizio denunciato si appalesa come non consentito, risolvendosi in un mero rilievo di dissenso rispetto alla motivazione resa dalla Corte di appello.

5. Il ricorso deve essere, quindi, dichiarato inammissibile. Nulla è dovuto per le spese perchè l’Amministrazione intimata è rimasta tale. Sussiste l’obbligo del pagamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17), se dovuto.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso. Sussiste l’obbligo del pagamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17), se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione Prima civile della Corte Suprema di cassazione, il 24 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 31 dicembre 2020

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