Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30037 del 14/12/2017
Civile Ord. Sez. 6 Num. 30037 Anno 2017
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: FEDELE ILEANA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, in persona del
Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura
Generale dello Stato, presso i cui uffici, siti in Roma, Via dei
Portoghesi, 12, è domiciliato
– ricorrente contro
Pescetto Claudia, Correale Angela, Correale Daniela
– intimate avverso
la sentenza n. 62/2015 della Corte d’Appello di Genova, depositata il
27 febbraio 2015.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 9 novembre 2017 dal Consigliere Ileana Fedele.
Rilevato che:
Data pubblicazione: 14/12/2017
Rilevato che:
la Corte di appello di L’Aquila ha dichiarato inammissibile ai sensi
dell’art. 348-bis cod. proc. civ. l’appello proposto dal Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca avverso la sentenza del
primo giudice che aveva riconosciuto a Italo Parisse – assunto con
stipendiale spettante ai dipendenti di ruolo in base all’anzianità di
servizio complessivamente maturata, con conseguente condanna
dell’amministrazione alla corresponsione delle relative differenze
retributive;
contro la decisione di primo grado il Ministero propone ricorso ex art.
348-ter cod. proc. civ. affidato ad un unico motivo;
l’intimato non ha svolto attività difensiva;
è stata depositata la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis
cod. proc. civ., ritualmente comunicata, unitamente al decreto di
fissazione dell’adunanza in camera di consiglio;
la difesa erariale, con atto depositato in data 2 novembre 2017, ha
dichiarato di rinunciare al ricorso a seguito della decisione di questa
Corte 07/11/2016, n. 22558.
Ritenuto che:
il Collegio ha deliberato di adottare la motivazione semplificata;
la rinuncia al ricorso per cassazione, che va notificata o comunicata
alle controparti costituite (Cass. 21/06/2016, n. 12743), determina
l’estinzione del processo a prescindere dall’accettazione, che rileva
solo ai fini della disciplina sulle spese (Cass. 05/05/2011, n. 9857;
Cass. 29/07/2014, n. 17187; Cass. 26/02/2015, n. 3971);
nella specie, essendo la controparte rimasta intimata, alla rinuncia
consegue la declaratoria di estinzione del processo senza alcuna
statuizione sulle spese;
non trova applicazione in ogni caso nei confronti delle
Amministrazioni dello Stato l’art. 13, comma
2
1-quater, d.P.R. 30
una successione di contratti a termine – il diritto alla progressione
legge 24 dicembre 2012, n. 228, atteso che le stesse, mediante il
meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal
pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (cfr. Cass.
14/03/2014, n. 5955; Cass. 29/01/2016, n. 1778).
P.Q.M.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà
atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte
del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma
1-bis dello
stesso art. 13.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 9 novembre 2017
Presidente
o Curzio)
Il Funzionario Giudiziario
.ssa ROSS,Llna Ricca,-di
Dichiara l’estinzione del processo.