Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30036 del 14/12/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 30036 Anno 2017
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: FEDELE ILEANA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, in persona del
Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura
Generale dello Stato, presso i cui uffici, siti in Roma, Via dei
Portoghesi, 12, è domiciliato

– ricorrente CO ntro
Ladu Gianfranca e Ioppi Elena, rappresentate e difese dall’avv.
Massimo Pistilli, elettivamente domiciliate presso lo studio dell’avv.
Stefania Reho, in Roma, via Nazario Sauro 16;

– controricorrenti avverso
la sentenza n. 2560/2015 della Corte di appello di Roma, depositata
1’8 aprile 2015.

Data pubblicazione: 14/12/2017

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 9 novembre 2017 dal Consigliere Ileana Fedele.
Rilevato che:
la Corte di Appello di Roma ha respinto l’appello proposto dal
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca avverso la

Ladu ed Elena Ioppi – assunte con una successione di contratti a
termine – il diritto agli scatti di anzianità nella misura indicata dall’art.
53 della legge n. 312 del 1980 per ciascun biennio del rapporto
lavorativo non di ruolo;
per la cassazione di tale decisione il Ministero propone ricorso affidato
ad unico motivo, cui resistono la Ladu e la Ioppi con controricorso;
è stata depositata la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis
cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti, unitamente al
decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio;
Ritenuto che:
il Collegio ha deliberato di adottare la motivazione semplificata;
la Corte di appello ha preliminarmente chiarito che la domanda
proposta in primo grado dalle lavoratrici – appellanti incidentali sul
punto – era intesa ad ottenere “la medesima progressione stipendiale
economica riconosciuta al personale della scuola a tempo
indeterminato” (v. sentenza impugnata, p. 2), e che, pertanto, la
questione della spettanza o meno degli scatti biennali previsti dall’art.
53 della legge n. 312 del 1980 non era più in discussione; così
individuata la domanda, quanto al petitum ed alla causa petendi, la
Corte territoriale ha riconosciuto alle lavoratrici il diritto alla
progressione professionale retributiva ed a percepire le differenze
stipendiali maturate in ragione dell’anzianità di servizio di cui alla
normativa collettiva in virtù del principio di non discriminazione
sancito dalla clausola 4 dell’Accordo Quadro sul lavoro a tempo
determinato, allegato alla Direttiva 99/70/CE del 28 giugno 1999 e

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sentenza del Tribunale di Viterbo che aveva riconosciuto a Gianfranca

recepito nel nostro ordinamento con il d.lgs 6 settembre 2001, n. 368
(in particolare: art. 6), richiamando i pertinenti precedenti della Corte
di giustizia dell’Unione europea ed escludendo la rilevanza della
specialità del sistema del reclutamento scolastico per giustificare la
diversità del trattamento economico riservato agli assunti a tempo

interna con un principio incondizionato di diritto eurounitario, la Corte
territoriale è giunta a disapplicare le disposizioni della contrattazione
collettiva di comparto e della disciplina di settore che riconoscono al
personale docente non di ruolo esclusivamente il trattamento
economico iniziale senza attribuire alcuna rilevanza all’anzianità di
servizio maturata in virtù delle supplenze a termine;
con l’unico articolato motivo il Ministero denuncia la violazione e falsa
applicazione dell’art. 53 della legge 11 luglio 1980, n. 312, degli artt.
142 c.c.n.l. 24 luglio 2003 e 146 c.c.n.l. comparto scuola del 29
novembre 2007, dell’art. 3 del d.P.R. 23 agosto 1988 n. 399, dell’art.
9, comma 18, del d.l. 13 maggio 2011, n. 70, conv. con modif. nella
legge 12 luglio 2011, n. 106, dell’art. 4 della legge 3 maggio 1999, n.
124, nonché della direttiva 1999/70/CE, in relazione all’art. 360,
comma 1, n. 3 cod. proc. civ., sul rilievo che i rapporti di lavoro a
tempo determinato del settore scolastico sono assoggettati ad una
normativa speciale di settore, sicché agli stessi non si applica la
disciplina generale dettata dal d.lgs. n. 368 del 2001 e sussistono
dunque “ragioni oggettive” idonee a giustificare il diverso trattamento
economico, considerato che il ricorso ai contratti a termine per il
reclutamento del personale scolastico risponde ad esigenze obiettive
di gestione del rapporto di lavoro;
il motivo non è fondato;
come già affermato da questa Corte (Cass. 07/11/2016, n. 22558,
Cass. 23/11/2016, n. 23868; Cass. 29/12/2016, n. 27387; Cass.
05/01/2017, n. 165, alle cui motivazioni ci si riporta integralmente ai

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determinato; in tal modo, rilevata la contrarietà della normativa

sensi dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ., in quanto del tutto
condivise), «La clausola 4 dell’Accordo quadro sul rapporto a tempo
determinato recepito dalla direttiva 99/70/CE, di diretta applicazione,
impone di riconoscere la anzianità di servizio maturata al personale
del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini della

dipendenti a tempo indeterminato dai CCNL succedutisi nel tempo.
Vanno, conseguentemente, disapplicate le disposizioni dei richiamati
CCNL che, prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in
ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al
trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo
indeterminato»;
pertanto, la sentenza impugnata è conforme al principio di diritto
affermato da questa Corte, né il motivo di ricorso prospetta
argomenti che possano indurre a disattendere l’orientamento ormai
consolidato sul punto, risultando non conferenti con la domanda
proposta ed il decisum, siccome definiti nella sentenza impugnata, il
richiamo (peraltro non sviluppato) all’art. 53 legge n. 312 del 1980;
essendo da condividere la proposta del relatore, il ricorso va rigettato
con ordinanza, ai sensi dell’art. 375, n. 5, cod. proc. civ.;
la novità e la complessità della questione di merito, diversamente
risolta dalle Corti territoriali e dalla Corte di legittimità soltanto dopo il
deposito del ricorso, giustificano la compensazione delle spese del
giudizio;
non trova applicazione nei confronti delle Amministrazioni dello Stato
l’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo
introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228,
atteso che le stesse, mediante il meccanismo della prenotazione a
debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che
gravano sul processo (cfr. Cass. 14/03/2014, n. 5955; Cass.
29/01/2016, n. 1778).

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attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e dichiara integralmente compensate le spese del
giudizio di legittimità.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà
atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte

pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello
stesso art. 13.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 9 novembre 2017
Presidente
ro Curzio)

11 Funzionario Giudiziario

del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato

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