Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30035 del 29/12/2011

Cassazione civile sez. I, 29/12/2011, (ud. 31/10/2011, dep. 29/12/2011), n.30035

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – rel. Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

RIO BIANCO S. A R.L., nella qualità di successore a titolo

particolare della SIMA Costruzioni srl, a sua volta cessionaria del

Fallimento della S.A.IN. spa in liquidazione, in persona del legale

rappresentante prò tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

GIOSUE’ BORSI 4, presso l’avvocato SCAFARELLI FEDERICA, che la

rappresenta e difende, giusta procura speciale per Notaio EMILE

SCHLESSER di LUSSEMBURGO del 2.8.10 – apostille dell’11.8.10;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE, FALLIMENTO DELLA S.A.IN. SOCIETA’

APPALTI INTERNAZIONALI S.P.A., SIMA COSTRUZIONI S.R.L., PROVINCIA DI

SASSARI;

– intimati –

Nonchè da:

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI (C.F. (OMISSIS)), in

persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA DEI GRACCHI 123, presso l’avvocato DETTORI RAIMONDO,

rappresentata e difesa dall’avvocato BIANCHINA MARCO, giusta procura

a margine del controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

RIO BIANCO S. A R.L., nella qualità di successore a titolo

particolare della SIMA Costruzioni srl, a sua volta cessionaria del

Fallimento della S.A.IN. spa in liquidazione, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

GIOSUE’ SORSI 4, presso l’avvocato SCAFARELLI FEDERICA, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato MAZZEO LUCA, giusta

procura speciale per Notaio EMILE SCHLESSER di LUSSEMBURGO del 1.2.11

– apostille del 2.2.11;

– controricorrente al ricorso incidentale –

contro

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE, FALLIMENTO S.A.IN. SOCIETA’ APPALTI

INTERNAZIONALI S.P.A., SIMA COSTRUZIONI S.R.L.;

– intimati –

Nonchè da:

RIO BIANCO S. A R.L., nella qualità di successore a titolo

particolare della SIMA Costruzioni srl, a sua volta cessionaria del

Fallimento della S.A.IN. spa in liquidazione, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

GIOSUE’ BORSI 4, presso l’avvocato SCAFARELLI FEDERICA, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato MAZZEO LUCA, giusta

procura speciale per Notaio EMILE SCHLESSER di LUSSEMBURGO del 1.2.11

– apostille del 2.2.11;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE, PROVINCIA DI SASSARI, FALLIMENTO

S.A.IN. SOCIETA’ APPALTI INTERNAZIONALI S.P.A., SIMA COSTRUZIONI

S.R.L.;

– intimati –

contro

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, in persona del

Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, rappresentato e difeso ope

legis;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

RIO BIANCO S. A R.L., nella qualità di successore a titolo

particolare della SIMA Costruzioni srl, a sua volta cessionaria del

Fallimento della S.A.IN. spa in liquidazione, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

GIOSUE’ BORSI 4, presso l’avvocato SCAFARELLI FEDERICA, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato MAZZEO LUCA, giusta

procura speciale per Notaio EMILE SCHLESSER di LUSSEMBURGO del 1.2.11

– apostille del 2.2.11;

– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 419/2010 della CORTE D’APPELLO DI CAGLIARI –

SEZIONE DISTACCATA WS. di SASSARI, depositata il 29/06/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

31/10/2011 dal Consigliere Dott. RENATO BERNABAI;

udito, per il ricorrente, l’Avvocato MAZZEO, anche per delega avv.

SCAFARELLI, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso principale,

rigetto controricorsi;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FIMIANI Pasquale che ha concluso per il rigetto del ricorso

principale e ricorsi incidentali.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 23 luglio 1981 la Società Appalti Internazionali – S.A.IN. s.p.a. conveniva dinanzi al Tribunale di Sassari l’amministrazione provinciale di Sassari, per ottenerne la condanna al pagamento della somma di Euro 416.824,26 oltre accessori, in accoglimento di riserve avanzate nel corso dell’esecuzione di un contratto di appalto avente ad oggetto la realizzazione di un tratto della strada a scorrimento veloce (OMISSIS).

Costituitasi ritualmente, la provincia di Sassari resisteva alla domanda.

Con un secondo atto di citazione notificato il 10 maggio 1983 la S.A.IN s.p.a. conveniva ancora una volta l’amministrazione provinciale di Sassari per ottenerne la condanna al pagamento della somma di Euro 723.866,44 per ulteriori riserve iscritte nel corso dei lavori.

Anche in questo giudizio si costituiva la provincia di Sassari, chiedendo il rigetto della domanda.

Disposta la riunione dei processi e chiamata in garanzia la Cassa per il Mezzogiorno, il processo veniva dichiarato interrotto per decesso del procuratore della S.A.IN. s.p.a. Riassunto dalla curatela del fallimento di quest’ultima, dichiarato nelle more – che faceva proprie le domande svolte dalla società in bonis – la Provincia di Sassari ed il Ministero dei lavori pubblici, subentrato ex lege alla soppressa Cassa per il Mezzogiorno, nel costituirsi eccepivano l’estinzione del processo per decorso del termine perentorio di sei mesi dall’interruzione.

Con sentenza 14 febbraio 2005 il Tribunale di Sassari, in accoglimento dell’eccezione preliminare di rito, dichiarava l’estinzione del processo.

Sul successivo gravame del fallimento S.A.IN. s.p.a., la Corte d’appello di Cagliari con sentenza 29 giugno 2010, in riforma della decisione impugnata, condannava la Provincia di Sassari al pagamento della somma di Euro 196.985,01 in favore della Sima costruzioni s.r.l., cessionaria del credito del fallimento intervenuta in giudizio all’udienza di precisazione delle conclusioni ai sensi dell’art. 111 cod. proc. civ.; condannava il Ministero delle Infrastrutture a garantire la provincia di Sassari limitatamente all’importo di Euro 187.488,67; con il conseguente regolamento delle spese processuali.

Motivava:

– che non era precluso ex art. 268 cod. proc. civ. l’intervento in giudizio della Sima Costruzioni s.r.l. che, quale cessionaria del credito del fallimento, non era un soggetto terzo, estraneo al rapporto processuale instaurato, bensì successore a titolo particolare nella stessa posizione dell’originaria dante causa, ai sensi dell’art. 111 c.p.c.;

– che era del pari infondata l’eccezione di incompetenza territoriale formulata dal Ministero delle Infrastrutture, subentrato alla disciolta Cassa per il Mezzogiorno, dal momento che per quest’ultima, pur se difesa dall’avvocatura dello Stato, non valeva il foro erariale, e tale esclusione restava valida anche per il Ministero succedutole, ai sensi dell’art. 5 c.p.c.;

– che andava invece riformato l’accertamento di estinzione del processo per tardiva riassunzione, dal momento che l’interruzione per decesso del procuratore della Sa.in. s.p.a. era stata erroneamente dichiarata in presenza di altro difensore costituito.

Avverso la sentenza, non notificata, la Rio Bianco s.r.l., succeduta a titolo particolare ex art. 111 cod. proc. civ. nel diritto controverso già vantato dalla Sima costruzioni s.r.l., proponeva ricorso affidato a tre motivi e notificato il 10 dicembre 2010.

Deduceva:

1) la violazione dell’art. 345 cod. proc. civ. nella ritenuta inammissibilità della produzione documentale a sostegno delle riserve numero 16-20, avvenuta dopo la rimessione della causa al collegio in grado d’appello.

2) l’errata determinazione della decorrenza della rivalutazione monetaria delle riserve nn. 8, 10, 13 e 15 a far data dall’atto di accesso arbitrale dell’8 aprile 1981, anzichè dalla data di iscrizione nel registro di contabilità, o alternativamente, dalla media del periodo nel quale il danno si era protratto;

3) la violazione dell’art. 14 della tariffa professionale (D.M. 8 aprile 2004, n. 127) per mancata liquidazione del rimborso forfettario del 12,5% a titolo di spese generali.

Anche il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti proponeva, in via autonoma, ricorso per cassazione, articolato in quattro motivi e notificato il 12 gennaio 2011.

Deduceva:

1) la nullità della sentenza per violazione delle norme processuali di cui agli artt. 176, 289 e 305 c.p.c., nell’omessa dichiarazione di estinzione del processo, riassunto tardivamente dopo l’evento interruttivo.

2) la violazione degli artt. 111 e 268 cod. proc. civ. per l’omessa rilevazione della tardività dell’intervento in giudizio della Sima s.r.l.;

3) la violazione del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, art. 6 per la mancata dichiarazione dell’incompetenza territoriale della sezione distaccata di Sassari delta Corte d’appello di Cagliari;

4) la contraddittorietà della motivazione nella decorrenza della rivalutazione monetaria del credito di valore per danni da inadempimento contrattuale dalla data della domanda di arbitrato, sebbene quest’ultima non riguardasse le pretese di cui alle riserve nn. 13 e 15.

A tale ricorso replicava con controricorso la Rio Bianco s.r.l, che contestualmente reiterava in forma incidentale l’impugnazione già proposta.

A sua volta, l’Amministrazione provinciale di Sassari resisteva con controricorso e ricorso incidentale affidato a due motivi, con i quali deduceva:

1) la violazione degli artt. 176, 289, 300, 301, 305 e 307 cod. proc. civ. per aver ritenuto non maturata l’estinzione del processo in primo grado nonostante la tardiva riassunzione dopo la dichiarazione in udienza del decesso dell’avvocato S.;

2) la violazione di vari articoli del capitolato generale della Cassa del Mezzogiorno e del capitolato speciale, nonchè la carenza di motivazione con riferimento alle singole riserve accolte.

La Rio Bianco s.r.l. resisteva con controricorso al ricorso incidentale della Provincia di Sassari e depositava memoria illustrativa ex art. 378 cod. proc. civ..

All’udienza del 31 ottobre 2011 il Procuratore generale ed il difensore della Rio Bianco precisavano le rispettive conclusioni come da verbale, in epigrafe riportate.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Dev’essere preliminarmente disposta la riunione del ricorso principale n. 28699 R.G. 2010 e dei ricorsi incidentali proposti dalla Rio Bianco s.r.l. e dall’Amministrazione provinciale di Sassari, nonchè di quello proposto in via autonoma dal Ministero, da qualificare come incidentale, concernenti la medesima sentenza (art. 335 cod. proc. civ.).

Ancora in via pregiudiziale di rito dev’essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso incidentale della Rio Bianco s.r.l., contestuale al controricorso avverso il ricorso del Ministero delle Infrastrutture, in quanto pedissequamente ripetitivo di quello già autonomamente notificato, in via principale, in data 10 dicembre 2010. Mentre è ammissibile il suo ricorso principale svolto nella qualità di successore a titolo particolare nel diritto litigioso (Cass., sez. 1, 7 aprile 2011 n. 7986; Cass., sez. 3, 11 maggio 2010 n. 11375).

Natura preliminare rivestono pure le eccezioni di inammissibilità del ricorso principale della Rio Bianco s.r.l., sollevate sotto molteplici profili dall’Amministrazione provinciale di Sassari.

In primo luogo, per invalidità della procura alla lite per atto pubblico rogato da notaio all’estero.

L’eccezione è infondata.

Al riguardo si osserva come la procura promani dall’effettivo amministratore della Rio Bianco s.r.l., sig. F.J., istituzionalmente dotato di poteri di rappresentanza sostanziale e processuale, non derogati da alcuna documentata limitazione statutaria. A parte l’ulteriore rilievo, di ordine generale, che l’eventuale limite, restando inopponibile al terzo, non potrebbe neppure essere da questo allegato in funzione contestativa del potere di rappresentanza (art. 2475 bis cod. civ.).

Per il resto, la procura è stata regolarmente conferita per atto pubblico di notaio, in un paese aderente alla convenzione dell’Aja 5 ottobre 1961, corredato della c.d. apostille, contestualmente autenticata (Cass. 3 giugno 2003, n. 8867). Nè può invocarsi il requisito della lingua italiana, riferibile agli atti endoprocessuali e non pure a quelli prodromici, per i quali vige invece il principio generale della traduzione in lingua italiana a mezzo di esperto (art. 123 cod. proc. Civ.: Cass., sez. lavoro, 2 luglio 2004, n. 12.162;

Cass., sez. 1, 19 settembre 2003, n. 13.898).

Pure infondata è l’asserita carenza di legittimazione attiva della Rio Bianco s.r.l., subacquirente del diritto litigioso in forza di una serie continua delle scritture private autenticate di cessione, notificate alla Provincia di Sassari, non bisognose di registrazione:

con la conseguente inapplicabilità delle formalità di cui al D.P.R. n. 131 del 1986, art. 11.

Anche l’eccezione pregiudiziale di giudicato non ha pregio.

A prescindere dal rilievo che tale giudicato esterno non appare neppure documentato dalla parte eccipiente, si osserva come si tratterebbe, in ipotesi, di decisione irrevocabile assunta non già in causa connotata dall’identità degli elementi essenziali (soggetti, petitum e causa petendi), bensì solo da questioni giuridiche che si assumono analoghe.

Passando ora alla disamina del ricorso principale, si osserva che con il primo motivo la Rio Bianco s.r.l. deduce la violazione dell’art. 345 cod. proc. civ. nella ritenuta inammissibilità, per tardività, della produzione documentale a sostegno di talune riserve iscritte.

Il motivo è infondato.

Premesso che alla fattispecie si applica, ratione temporis, la norma anzidetta nel testo permissivo di nuove produzioni, anteriore alla novella 353/1990 (che ha introdotto, invece, un rigido regime di preclusioni), si osserva che l’inosservanza del termine ordinario per la produzione in appello di documenti, sulla base del combinato disposto dell’art. 184, comma 1 (nella vecchia formulazione: “Durante l’ulteriore corso del giudizio davanti ai giudice istruttore, e finchè questi non abbia rimesso la causa al collegio…”), e art. 359 cod. proc. civ., può non dar luogo a preclusione solo se la parte avversa, messa in condizione di esaminarli e commentarli, abbia aderito alla loro tardiva produzione dinanzi al collegio (Cass., sez.3, 5 Maggio 2009, n. 10285). Con l’ulteriore specificazione che si deve trattare di consenso espresso: cui non può ritenersi equiparabile il mero silenzio (Cass., sez. 3, 20 Aprile 2007, n. 9491: Cass., sez. 1, 12 Luglio 2000, n. 9273), tanto meno se dipendente da assenza della parte all’udienza.

Nella specie, indimostrata l’inimputabilità incolpevole della produzione tardiva – che non va riferita alla sola Rio Bianco s.r.l., subacquirente del credito: che in nessun caso potrebbe vantare un diritto poziore rispetto alla sua dante causa e dunque risente delle preclusioni già a suo carico maturate – si deve escludere la violazione di legge lamentata.

Con il secondo motivo si censura l’errata determinazione della decorrenza della rivalutazione monetaria in relazione alle riserve nn. 8, 10, 13 e 15.

Il motivo è infondato.

Trattandosi di inadempimento contrattuale non sussiste la mora ex sè; e pertanto il credito diventa esigibile e produttivo di interessi e maggior danno ex art. 1224 c.c., comma 2, a partire dalla costituzione in mora, non identificabile con l’iscrizione delle riserve. Appare quindi corretta la decorrenza degli interessi e della rivalutazione dall’atto di accesso alla procedura arbitrale, in a difetto di prova di precedenti diffide ad adempiere.

Anche il terzo motivo, relativo alla violazione dell’art. 14 della tariffa professionale, è infondato.

Il rimborso forfettario delle spese generali sulle somme liquidate a titolo di onorari e diritti di procuratore è un credito ex lege che spetta automaticamente al professionista, anche in assenza di specifica domanda, da ritenere implicita nell’istanza di rifusione delle spese di giudizio (Cass., sez. 2, 19 ottobre 2004 n. 20.488;

Cass., sez. 3, 31 marzo 2007, n. 8059; Cass. 22 febbraio 2010 n. 4209).

Per quanto riguarda, ora, il ricorso incidentale del Ministero delle Infrastrutture, con il primo motivo si deduce la nullità della sentenza per violazione delle norme processuali di cui agli artt. 176, 289 e 305 cod. proc. civ., nell’omessa dichiarazione di estinzione del processo.

La medesima censura è sollevata dall’Amministrazione provinciale di Sassari: onde, anticipandone in parte qua la trattazione, si può procedere ad una disamina unitaria.

Il motivo è infondato.

E’ incontroverso tra le parti che l’interruzione del processo sia stata erroneamente dichiarata in udienza ex art. 301 cod. proc. civ. a seguito del decesso dell’avv. S., nonostante l’Amministrazione provinciale di Sassari fosse rappresentata e difesa anche da altro difensore, disgiuntamente. E’ principio consolidato che in caso di interruzione erroneamente dichiarata in carenza dei presupposti di legge, il relativo provvedimento deve ritenersi nulla: con la conseguente inoperatività dell’onere di osservanza del termine perentorio di cui all’art. 305 cod. proc. civ. per la riassunzione (Cass., sez. lavoro, 4 agosto 2009, n. 17.913; Cass., sez. 1, 7 febbraio 2000, n. 1329; Cass., sez. lavoro, 19 aprile 2000, n. 5160).

Inesatta appare l’equiparazione, ai fini in esame, dell’inesistenza della causa di interruzione con la fattispecie dell’integrazione dei provvedimenti istruttori di cui all’art. 289 cod. proc. civ.. Questa nella giurisprudenza di legittimità è stata, infatti, richiamata per escludere la nullità degli atti successivi del processo erroneamente interrotto che sia egualmente proseguito per iniziativa informale di una delle parti nel rispetto del contraddittorio: e ciò, in ragione dell’equipollenza, rispetto alla rituale riassunzione, di qualsiasi atto idoneo a dare nuovo impulso al processo, purchè suscettibile di raggiungere lo scopo (Cass., sez. 3, 20 novembre 2009, n. 24.546, che ha, appunto, ritenuto equipollente la semplice istanza di revoca del provvedimento; Cass., sez. 1, 7 giugno 2000, n. 7710, in cui si è negata rilevanza all’erronea ordinanza di interruzione a seguito di fallimento non dichiarato dalla parte interessata dall’evento, facendo salvi gli atti successivi del processo. Ratio decidendi analoga si rinviene in Cass., sez. 1, 17 gennaio 2002, n. 440 che, pure, contemplava il caso di un evento interruttivo effettivamente verificatosi – rappresentato dal decesso dell’unico procuratore – ma che si deduceva non portato a conoscenza della parte interessata alla riassunzione in forma rituale).

Si tratta dunque di un orientamento giurisprudenziale (invero non perfettamente riflesso nella massimazione, che lascia adito al dubbio) che non contraddice l’affermazione di nullità dell’ordinanza di interruzione emessa in difetto del presupposto di legge, consentendo, perfino, un più ampio spettro di rimedi per la sua prosecuzione. Ne consegue che correttamente la corte territoriale, rilevata l’insussistenza dell’evento interruttivo in costanza di patrocinio in favore dell’amministrazione di Sassari, ha ritenuto tamquam non esset l’interruzione ed efficace la riassunzione apparentemente tardiva.

Con il secondo motivo il Ministero censura la violazione degli artt. 111 e 268 cod. proc. civ..

Il motivo è infondato.

Viene riproposta l’eccezione di inammissibilità dell’intervento sulla base dell’equiparazione del successore a titolo particolare nel diritto litigioso, di cui all’articolo 111 cod. proc. civ., con il terzo interventore, autonomo o adesivo (art. 105 cod. proc. civ.), soggetto al termine preclusivo di cui all’art. 268 cod. proc. civ..

Come più volte statuito, peraltro, da questa Corte (Cass,, sez. 1, 13 luglio 2007, n. 15.674; Cass., sez. 3, 19 maggio 2006, n. 11.757) le situazioni processuali sono oggettivamente diverse, giacchè il successore a titolo particolare nel diritto controverso non è terzo, bensì l’effettivo titolare del diritto in contestazione: tanto da poter essere destinatario dell’impugnazione proposta dall’avversario del suo dante causa, senza che il diritto di difesa sia condizionato dalla sua assenza nelle fasi pregresse del giudizio (Cass., sez. 1 13 luglio 2007, n. 15674; Cass., sez. 3, 19 maggio 2006, n. 11757). Ne consegue che la qualità di parte sostanziale, destinataria degli effetti della sentenza, renderebbe, ogni limitazione della possibilità di intervento contrastante con la ratio della disciplina, volta a favorire l’integrità del contraddittorio tra le parti realmente interessate al contenzioso in atto: ferma, s’intende, l’inammissibilità di variazioni del thema decidendum vel probandum cristallizzato dalle attività difensive tempestivamente svolte dalle parti originarie.

Anche il terzo motivo, relativo alla violazione del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, art. 6,è infondato.

Come correttamente statuito dalla corte territoriale, le particolari disposizioni in materia di foro erariale (artt. 25 cod. proc. civ. e R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, art. 11) e di notifica degli atti introduttivi del giudizio presso gli uffici periferici dell’Avvocatura dello Stato si applicano alle sole controversie nelle quali sia parte l’Amministrazione dello Stato; e non pure alle controversie verso altri enti che abbiano soggettività giuridica formalmente distinta dallo Stato, pur se rappresentati e difesi in giudizio dall’Avvocatura dello Stato (Cass., sez. 3, 3 agosto 2001, n. 10.690; Cass., sez. 1, 25 agosto 1997 n. 7956 in una fattispecie esattamente in termini, riguardante la disciolta Cassa per il Mezzogiorno).

L’ultima doglianza, in tema di contraddittorietà della motivazione nella decorrenza della rivalutazione monetaria, è inammissibile per difetto di autosufficienza del ricorso, che non riproduce le domande oggetto degli atti processuali cui si riferisce.

Del ricorso incidentale dell’Amministrazione provinciale di Sassari si è già esaminato il primo motivo, con cui si denunzia la violazione di legge nel rigetto dell’eccezione di estinzione del processo.

Il secondo motivo, concernente la violazione di vari articoli del Capitolato generale della Cassa del Mezzogiorno e del capitolato speciale, nonchè la carenza di motivazione con riferimento alle singole riserve accolte, è inammissibile risolvendosi, in realtà, in un sindacato di merito dell’accertamento operato dalla corte territoriale che non può trovare ingresso in questa sede.

Il ricorso principale e quelli incidentali dell’Amministrazione provinciale di Sassari e del Ministero delle infrastrutture sono dunque infondati e devono essere respinti.

La reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese processuali.

PQM

Riunisce i ricorsi, rigetta il ricorso principale della Rio Bianco s.r.l, nonchè i ricorsi incidentali dell’Amministrazione provinciale di Sassari e del Ministero delle Infrastrutture;

Dichiara inammissibile il ricorso incidentale della Rio Bianco s.r.l.;

Compensa tra le parti le spese di giudizio.

Così deciso in Roma, il 31 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2011

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