Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30035 del 19/11/2019

Cassazione civile sez. I, 19/11/2019, (ud. 24/09/2019, dep. 19/11/2019), n.30035

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. DI STEFANO Pierluigi – rel. Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 31412/2018 R.G. proposto da:

K.M., rappresentato e difeso giusta delega in atti dall’avv.

Antonio Gregorace, presso lo studio del quale in Roma, via della

Giuliana n. 32, è elettivamente domiciliato;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato con

domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato;

– intimato –

Avverso la sentenza della Corte d’Appello di Cagliari n. 239/18

depositata il 21/03/2018, non notificata;

Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del

24/09/2019 dal Consigliere Dott. Roberto Succio.

Fatto

RILEVATO

che:

– con la sentenza di cui sopra la Corte d’appello ha respinto l’appello del ricorrente, confermando la pronuncia di prime cure;

– avverso la sentenza di seconde cure propone ricorso per Cassazione il ricorrente con atto affidato a cinque motivi; il Ministero dell’Interno è rimasto intimato.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– il primo motivo di ricorso censura la gravata sentenza per vizio di motivazione per omesso esame circa un fatto decisivo del giudizio, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per avere la Corte d’appello omesso di valutare l’istanza istruttoria di audizione personale del ricorrente;

– il motivo è inammissibile ex art. 360 bis c.p.c., n. 1, alla luce del principio secondo cui nel procedimento, in grado d’appello, relativo ad una domanda di protezione internazionale, non è ravvisabile una violazione processuale sanzionabile a pena di nullità nell’omessa audizione personale del richiedente, atteso che il rinvio, contenuto nel D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35, comma 13, al precedente comma 10, che prevede l’obbligo di sentire le parti, non si configura come un incombente automatico e doveroso, ma come un diritto della parte di richiedere l’interrogatorio personale, cui si collega il potere officioso del giudice d’appello di valutarne la specifica rilevanza (Cass. n. 24544/2011);

– si tratta, per vero, di una scelta discrezionale che compete al giudice di merito operare in base alle concrete circostanze di causa e alla necessità di vagliarle anche alla luce delle dichiarazioni rese in sede di audizione personale; nel presente caso il secondo giudice ha ampiamente riportato quanto dichiarato dal ricorrente, e ha dimostrato in motivazione di aver compreso e tenuto conto di tali elementi ai fini del decidere;

– con il secondo motivo di ricorso si denuncia l’omesso esame delle dichiarazioni del ricorrente alla Commissione Territoriale e delle allegazioni portate in giudizio per le valutazioni delle condizioni del paese di transito (il Mali) da parte della Corte territoriale, che avrebbe trascurato di considerare le corrette fonti di informazioni prendendo in considerazione unicamente notizie datate nel tempo;

– il motivo è infondato;

– in ogni caso, infatti, in ordine all’allegazione che in un Paese di transito (nella fattispecie il Mali) si consumi un’ampia violazione dei diritti umani non risulta rilevante nella fattispecie in quanto non è stata evidenziato quale connessione vi sia tra il transito attraverso quel Paese ed il contenuto della domanda (Cass. n. 2861/2018). Agli effetti della protezione richiesta, in ogni caso, l’indagine del rischio persecutorio e di danno grave in caso di rimpatrio (v. D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, lett. e-g) va effettuata con riferimento al “paese di origine” che è “il paese o i paesi in cui il richiedente è cittadino”, mentre solo per gli apolidi va effettuata con riferimento al paese in cui egli “aveva precedentemente la dimora abituale” (dir. CE n. 83 del 2004, art. 2, lett. k; D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, lett. n), (Cass. n. 31676 del 2018);

– il terzo motivo di ricorso censura la sentenza impugnata per omesso esame delle dichiarazioni rese dal ricorrente alla Commissione Territoriale e delle allegazioni portate in giudizio per le valutazioni relative alle condizioni dei paesi sia di origine sia di transito;

– il motivo è inammissibile, in quanto diretto a sollecitare la Corte a un riesame del merito della controversia, il che non è consentito nella presente sede di giudizio della Legittimità;

– il quarto mezzo di impugnazione si incentra sulla mancata concessione della protezione sussidiaria in ragione delle attuali condizioni socio-politiche del paese di origine e del paese di transito;

– il motivo è infondato per due ordini di ragioni;

– in primo luogo, esso tende a sottoporre nuovamente alla Corte censure di merito evidentemente inammissibili; secondariamente, secondo questa Corte (Cass. n. 32064/18) l’accertamento sulla minaccia grave e individuale alla vita del richiedente asilo è un accertamento che costituisce un apprezzamento di fatto di esclusiva competenza del giudice del merito (vedi anche Cass. nn. 14006/18, 13858/18);

– il quinto motivo di impugnazione censura la sentenza della Corte sarda per violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, in relazione alla mancata concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari;

– il motivo è inammissibile;

– l’inammissibilità deriva dal difetto di autosufficienza, poichè il ricorrente non trascrive in atto (nè indica il locus processuale dei gradi del merito ove è avvenuta la relativa produzione) la documentazione atta a comprovare l’inserimento sociale del ricorrente in Italia;

– conclusivamente quindi, il ricorso va rigettato.

P.Q.M.

rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 24 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 19 novembre 2019

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