Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30035 del 14/12/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 30035 Anno 2017
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: FEDELE ILEANA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, in persona del
Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura
Generale dello Stato, presso i cui uffici, siti in Roma, Via dei
Portoghesi, 12, è domiciliato
– ricorrente contro
Brienza Enrico Antonio, rappresentato e difeso dall’avv. Massimo
Pistilli, elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. Stefania
Reho, sito in Roma, via Nazario Sauro 16
– controricorrente avverso
la sentenza n. 486/2014 della Corte d’Appello di Trieste depositata il
30 dicembre 2014.

Data pubblicazione: 14/12/2017

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 9 novembre 2017 dal Consigliere Ileana Fedele.
Rilevato che:
la Corte di appello di Trieste ha rigettato l’impugnazione proposta dal
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca avverso la

Brienza – assunto con una successione di contratti a termine – il
diritto alla progressione stipendiale spettante ai dipendenti di ruolo in
base all’anzianità di servizio complessivamente maturata, con
conseguente condanna dell’amministrazione alla corresponsione delle
relative differenze retributive;
contro tale decisione il Ministero propone ricorso affidato ad unico
motivo, cui resiste con controricorso il Brienza;
è stata depositata la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis
cod. proc. civ., ritualmente comunicata, unitamente al decreto di
fissazione dell’adunanza in camera di consiglio;
la difesa erariale, con atto depositato in data 2 novembre 2017, ha
dichiarato di rinunciare al ricorso a seguito della decisione di questa
Corte 07/11/2016, n. 22558.
Ritenuto che:
il Collegio ha deliberato di adottare la motivazione semplificata;
non può farsi luogo alla dichiarazione di estinzione del processo ai
sensi dell’art. 390 cod. proc. civ., in quanto non vi è prova della
rituale notificazione dell’atto di rinuncia alla controparte costituita;
la rinunzia non notificata, sebbene non idonea a determinare
l’estinzione del processo, denota comunque il venire meno di ogni
interesse alla decisione e comporta pertanto l’inammissibilità del
ricorso (cfr. Cass. Sez. U., 18/02/2010, n. 3876; Cass. 31/03/2013,
n. 2259; Cass. 21/06/2016, n. 12743);
va, pertanto, dichiarata l’inammissibilità del ricorso;

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sentenza del primo giudice che aveva riconosciuto a Enrico Antonio

la novità della questione di merito, diversamente risolta dalle Corti
territoriali e dalla Corte di legittimità soltanto dopo il deposito del
ricorso, giustificano la compensazione delle spese del giudizio;
non trova applicazione nei confronti delle Amministrazioni dello Stato
l’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo

atteso che le stesse, mediante il meccanismo della prenotazione a
debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che
gravano sul processo (cfr. Cass. 14/03/2014, n. 5955; Cass.
29/01/2016, n. 1778).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e compensate le spese del giudizio di
legittimità.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà
atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte
del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello
stesso art. 13.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 9 novembre 2017
Il

sidente
Curzio)

D Funzionario Giudiziario
a Rossano RLccardi

introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228,

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