Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30034 del 29/12/2011
Cassazione civile sez. I, 29/12/2011, (ud. 28/10/2011, dep. 29/12/2011), n.30034
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CARNEVALE Corrado – Presidente –
Dott. BERRUTI Giuseppe Maria – Consigliere –
Dott. DOGLIOTTI Massimo – rel. Consigliere –
Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –
Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
C.C. (cod. fisc. (OMISSIS)) elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA BRESSANONE 5, presso l’avvocato TANCREDI
TIZIANA, rappresentato è difeso dall’avvocato AMOROSO MARIO, giusta
procura margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
B.A. (cod. fisc. (OMISSIS));
– intimata –
avverso il decreto del TRIBUNALE di MONZA, depositata il 03/07/2008
n. 3394/07;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
28/10/2011 dal Consigliere Dott. MASSIMO DOGLIOTTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
PRATIS Pierfelice che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in data 14-11-2007 B.A. chiedeva, nei confronti del coniuge C.C., a modifica delle condizioni di separazione, che fossero poste, a carico di C., in ragione di metà, le spese straordinarie per il figlio minore delle parti, M..
Costituitosi il contraddittorio, il C. eccepiva l’incompetenza territoriale del Giudice adito, Tribunale di Monza, nonchè la sussistenza di un giudicato esterno.
Il Tribunale di Monza, con decreto del 7-2/3-7-2008, rigettava le predette eccezioni e accoglieva la domanda.
Ricorre per cassazione il C., sulla base di due motivi.
Non ha svolto attività difensiva la B..
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va dichiarato inammissibile.
Non si tratta, all’evidenza, di regolamento di competenza. Il Giudice a quo si è pronunciato tanto sulla competenza che sul merito; il presente ricorso attiene tanto alle questioni di competenza che ad altre (eccezione di giudicato). Il ricorrente doveva dunque reclamare il provvedimento davanti alla Corte d’Appello. Nulla sulle spese, non essendosi costituita la controparte.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 28 ottobre 2011.
Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2011