Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30034 del 29/12/2011

Cassazione civile sez. I, 29/12/2011, (ud. 28/10/2011, dep. 29/12/2011), n.30034

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARNEVALE Corrado – Presidente –

Dott. BERRUTI Giuseppe Maria – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – rel. Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

C.C. (cod. fisc. (OMISSIS)) elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA BRESSANONE 5, presso l’avvocato TANCREDI

TIZIANA, rappresentato è difeso dall’avvocato AMOROSO MARIO, giusta

procura margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

B.A. (cod. fisc. (OMISSIS));

– intimata –

avverso il decreto del TRIBUNALE di MONZA, depositata il 03/07/2008

n. 3394/07;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

28/10/2011 dal Consigliere Dott. MASSIMO DOGLIOTTI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PRATIS Pierfelice che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso in data 14-11-2007 B.A. chiedeva, nei confronti del coniuge C.C., a modifica delle condizioni di separazione, che fossero poste, a carico di C., in ragione di metà, le spese straordinarie per il figlio minore delle parti, M..

Costituitosi il contraddittorio, il C. eccepiva l’incompetenza territoriale del Giudice adito, Tribunale di Monza, nonchè la sussistenza di un giudicato esterno.

Il Tribunale di Monza, con decreto del 7-2/3-7-2008, rigettava le predette eccezioni e accoglieva la domanda.

Ricorre per cassazione il C., sulla base di due motivi.

Non ha svolto attività difensiva la B..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso va dichiarato inammissibile.

Non si tratta, all’evidenza, di regolamento di competenza. Il Giudice a quo si è pronunciato tanto sulla competenza che sul merito; il presente ricorso attiene tanto alle questioni di competenza che ad altre (eccezione di giudicato). Il ricorrente doveva dunque reclamare il provvedimento davanti alla Corte d’Appello. Nulla sulle spese, non essendosi costituita la controparte.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 28 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2011

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