Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30034 del 26/10/2021

Cassazione civile sez. trib., 26/10/2021, (ud. 13/07/2021, dep. 26/10/2021), n.30034

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – rel. Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 26090 del ruolo generale dell’anno 2015

proposto da:

Creative s.r.l., in persona del legale rappresentante, rappresentata

e difesa per procura speciale in calce al ricorso dall’Avv. Danilo

Di Serio, elettivamente domiciliata in Roma, via degli Scipioni, n.

8, presso lo studio dell’Avv. Teresa Sardelli;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso

i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, è domiciliata;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale della Puglia, sezione staccata di Lecce, n. 710/23/2015,

depositata in data 1 aprile 2015;

udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del giorno 13

luglio 2021 dal Consigliere Giancarlo Triscari.

 

Fatto

RILEVATO

che:

dall’esposizione in fatto della sentenza censurata si evince che: l’Agenzia delle entrate aveva notificato a Creative s.r.l. diversi avvisi di accertamento relativi agli anni di imposta per gli dal 2003 al 2006 contestando maggiori imposte ai fini Irpeg, Ires e Iva, oltre a sanzioni ed interessi; avverso i suddetti atti impositivi la società aveva proposto separati ricorsi che, previa riunione, erano stati rigettati dalla Commissione tributaria provinciale di Brindisi; avverso la suddetta pronuncia la società aveva proposto appello; la Commissione tributaria regionale della Puglia, sezione staccata di Lecce, dopo avere riunito i giudizi connessi, ha rigettato l’appello della società;

Creative s.r.l. ha quindi proposto ricorso per la cassazione della sentenza affidato a tre motivi di censura, cui ha resistito l’Agenzia delle entrate depositando controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con il primo motivo di ricorso si censura la sentenza per violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 41-bis, non sussistendo nel caso di specie i presupposti per l’adozione del metodo accertativo relativamente agli avvisi di accertamento relativi agli anni 2003, 2004 e 2006, in quanto l’ufficio aveva proceduto ad una rettifica parziale nonostante non sussistesse alcuna segnalazione, come invece richiesto dalla sopra citata previsione normativa;

il motivo è inammissibile;

va precisato, in primo luogo, che, secondo questa Corte (Cass. civ., 7 novembre 2019, n. 28681): “l’accertamento parziale, che è uno strumento diretto a perseguire finalità di sollecita emersione della materia imponibile, non costituisce un metodo di accertamento autonomo rispetto alle previsioni di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 38 e 39, e al D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 54 e 55, bensì una modalità procedurale che ne segue le stesse regole, per cui può basarsi senza limiti anche sul metodo induttivo ed il relativo avviso può essere emesso pur in presenza di una contabilità tenuta in modo regolare il giudice del gravame ha accertato, confermando sul punto quanto statuito dal primo giudice, che nella fattispecie l’ufficio aveva operato sulla base di un accertamento analitico-induttivo e che parte ricorrente non aveva prospettato alcuna specifica critica alle argomentazioni del giudice di primo grado sul punto;

pertanto, con la statuizione del giudice del gravame non solo si era confermata la valutazione in fatto del giudice di primo grado in ordine alla natura analitico-induttiva dell’accertamento eseguito, ma si era, in sostanza, rilevata l’inammissibilità del motivo di appello sul punto proposta dalla ricorrente;

con tale statuizione non si confronta in alcun modo la ricorrente che si è limitata a censurare la sentenza prospettando, genericamente, una mancata pronuncia sulla questione in esame;

con il secondo motivo di ricorso si censura la sentenza per mancanza di motivazione e per violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, comma 3, e della L. n. 212 del 1990, per non avere pronunciato in ordine alla questione del vizio di motivazione degli avvisi di accertamento;

il motivo è inammissibile;

il giudice del gravame ha ritenuto di confermare la statuizione del giudice di primo grado che aveva affermato che gli avvisi contenevano la specifica menzione dei rilievi contestati e che richiamavano espressamente i processi verbali di constatazione precedentemente notificati e che il motivo di appello era immotivato nella parte in cui, senza alcuna precisazione, aveva rilevato che gli avvisi fossero non rispondenti alla realtà dell’impresa;

anche in questo caso, la ricorrente non si misura in alcun modo con la esplicita ratio decidendi della pronuncia censurata, lamentando genericamente e, peraltro, senza alcuna riproduzione o allegazione degli avvisi di accertamento, la mancanza di motivazione dei medesimi;

con il terzo motivo di ricorso si censura la sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 24 e 11 Cost., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), nonché per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa il fatto controverso e decisivo, per avere preso in considerazione i diversi motivi di appello ritenendoli irrilevanti senza valutare le ragioni giuridiche sottoposte a sostegno di ciascuna di esse;

il motivo è inammissibile;

parte ricorrente, invero, muove una mera ed astratta contestazione in ordine alla motivazione apparente della pronuncia censurata, senza alcuna specifica indicazione di quali motivi di appello la stessa aveva prospettato e sui quali la motivazione della sentenza censurata avrebbe pronunciato in modo apparente;

d’altro lato, con riferimento al lamentato vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), proposto per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, va ricordato che la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione” (Cass. sez. un. 7 aprile 2014, n. 8053 e numerose altre conformi successive);

ne consegue il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore del controricorrente; si dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte:

rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore del controricorrente che si liquidano in complessive Euro 7.800,00, oltre a spese prenotate a debito.

Dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 13 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 2021

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