Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30034 del 19/11/2019

Cassazione civile sez. I, 19/11/2019, (ud. 24/09/2019, dep. 19/11/2019), n.30034

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. DI STEFANO Pierluigi – rel. Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 31121/2018 R.G. proposto da:

E.I., rappresentato e difeso giusta delega in atti

dall’avv. Maria Daniela Sacchi (PEC

maria.sacchi.lecco.pecavvocati.it);

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato con

domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato (PEC

ags.rm.mailcert.avvocaturastato.it);

– intimato –

avverso la sentenza della Corte d’Appello di Milano n. 31967/18

depositata il 21/05/2018, non notificata;

Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del

24/09/2019 dal Consigliere Dott. Roberto Succio.

Fatto

RILEVATO

che:

– con la sentenza di cui sopra la Corte d’appello ha respinto l’appello del ricorrente, confermando la pronuncia di prime cure;

– avverso la sentenza di seconde cure propone ricorso per Cassazione il ricorrente con atto affidato a cinque motivi; il Ministero dell’Interno è rimasto intimato.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– il primo motivo di ricorso censura la gravata sentenza per violazione del D.Lgs. n. 215 del 2007, art. 3, comma 5, per non avere il giudice dell’appello applicato i principi in materia di attenuazione dell’onere della prova gravante in capo al richiedente protezione internazionale;

– il motivo può trattarsi congiuntamente con il quarto mezzo di gravame, con il quale si denuncia analoga violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3;

– i motivi sono infondati;

– come si evince dalla lettura della sentenza, la Corte territoriale ha con accertamento in fatto in questa sede non più censurabile ritenuto inattendibile la narrazione del ricorrente; tal elemento ha rilevanza fondamentale, in quanto secondo la giurisprudenza di questa Corte “in tema di protezione internazionale, l’attenuazione dell’onere probatorio a carico del richiedente non esclude l’onere di compiere ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. a), essendo possibile solo in tal caso considerare “veritieri” i fatti narrati. La valutazione di non credibilità del racconto, costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito il quale deve valutare se le dichiarazioni del richiedente siano coerenti e plausibili, del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. c), ma pur sempre a fronte di dichiarazioni sufficientemente specifiche e circostanziate” (Cass. ord. n. 27503/18, in particolare, v. Cass. ord. n. 27336/18, sul fatto che la domanda diretta a ottenere il riconoscimento della protezione internazionale non si sottragga al principio dispositivo, sia pure attraverso la cooperazione istruttoria del giudice – Cass. ord. n. 26921/17 – attraverso un onere probatorio attenuato, v. in proposito, anche Cass. ordd. nn. 15782/14, 4138/11);

– nel caso di specie, poi, a differenza di quanto sostenuto dal ricorrente, i giudici d’appello hanno in concerto utilizzato i propri poteri istruttori, per verificare officiosamente la situazione del paese di provenienza dello straniero (vedi pp. 10 e 11 della sentenza impugnata), mentre, in riferimento alla situazione personale del richiedente, la Corte d’Appello ha escluso che dalla narrazione dello straniero, risultassero elementi che potessero far configurare quei fatti come costitutivi del diritto azionato per ottenere la protezione sussidiaria;

– il secondo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 8, lett. d), per non avere la Corte meneghina ritenuto che il pericolo di esser perseguitato in quanto professante la religione cristiana, per il ricorrente, costituisca persecuzione per motivi religiosi;

– il motivo è inammissibile, in quanto non colpisce la ratio decidendi della gravata sentenza; essa invero ha rigettato la domanda del richiedente accertando in fatto come questi si sia allontanato dal proprio paese non in quanto oggetto di persecuzione in quanto cristiano, ma in quanto spaventato dalle possibili ritorsioni nei suoi confronti da parte della famiglia di una ragazza rimasta vittima di un incidente stradale da questi provocato;

– il terzo motivo di ricorso si incentra sulla violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), per non avere la Corte d’appello riconosciuto la sussistenza di una minaccia grave alla vita del ricorrente, stante la situazione della Nigeria;

– il motivo è infondato;

– secondo la giurisprudenza di questa Corte “in tema di protezione internazionale, il riconoscimento dello “status” di rifugiato politico va escluso nell’ipotesi in cui il pericolo di persecuzione non sussiste nella parte di territorio del paese di origine dalla quale proviene il richiedente, essendo tale ipotesi diversa da quella prevista dall’art. 8 della direttiva 2004/83/CE, non recepita nel nostro ordinamento, in cui il pericolo di persecuzione sussiste nel territorio di provenienza, ma potrebbe tuttavia essere evitato con il trasferimento in altra parte del territorio del medesimo paese in cui tale pericolo non sussiste” (Cass. n. 28433/18; inoltre, secondo Cass. n. 32064/18, l’accertamento sulla minaccia grave e individuale alla vita del richiedente asilo è un accertamento che costituisce un apprezzamento di fatto di esclusiva competenza del giudice del merito, vedi anche Cass. nn. 14006/18, 13858/18);

– nel presente caso, è incontroversi che questi provenga dall’Edo State, area situata a sud del Paese; la regione della Nigeria caratterizzata da instabilità, invece, ad opera del gruppo Boko Haram, si trova a nord;

– il quinto motivo di ricorso si incentra sulla violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19, per non avere la Corte d’appello riconosciuto la protezione c.d. umanitaria in ragione del livello di integrazione sociale raggiunto dall’istante in Italia, anche in relazione alle sue condizioni di salute;

– il motivo è infondato;

– questa Corte ha già stabilito che (Cass. Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 17072de128/06/2018) che non può essere riconosciuto al cittadino straniero il diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari, di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, considerando, isolatamente ed astrattamente, il suo livello di integrazione in Italia, nè il diritto può essere affermato in considerazione del contesto di generale e non specifica compromissione dei diritti umani accertato in relazione al Paese di provenienza atteso che il rispetto del diritto alla vita privata di cui all’art. 8 CEDU, può soffrire ingerenze legittime da parte di pubblici poteri finalizzate al raggiungimento d’interessi pubblici contrapposti quali quelli relativi al rispetto delle leggi sull’immigrazione, particolarmente nel caso in cui lo straniero non possieda uno stabile titolo di soggiorno nello Stato di accoglienza, ma vi risieda in attesa che sia definita la sua domanda di riconoscimento della protezione internazionale (Sentenza CEDU 8/4/2008 Ric. 21878 del 2006 Caso Nyianzi c. Regno Unito);

infatti, come altrove precisato (Cass. Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 9304de103/04/2019) la valutazione della condizione di vulnerabilità che giustifica il riconoscimento della protezione umanitaria deve essere ancorata ad una valutazione individuale, caso per caso, della vita privata e familiare del richiedente in Italia, comparata alla situazione personale che egli ha vissuto prima della partenza ed alla quale egli si troverebbe esposto in conseguenza del rimpatrio, poichè, in caso contrario, si prenderebbe in considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto, ma piuttosto quella del suo Paese di origine, in termini del tutto generali ed astratti, in contrasto con il parametro normativo di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6;

con riguardo alle condizioni di salute, infine, costituenti comunque doglianza di merito, la Corte le ha valutate come prive di rilevanza ai fini in oggetto (il ricorrente è di giovane età e idoneo allo svolgimento di attività lavorativa);

– la sentenza impugnata, anche su questo punto, ha correttamente pronunciato;

conclusivamente quindi, il ricorso va rigettato.

P.Q.M.

rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 24 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 19 novembre 2019

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