Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30033 del 31/12/2020

Cassazione civile sez. I, 31/12/2020, (ud. 16/09/2020, dep. 31/12/2020), n.30033

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – rel. Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9604/2019 proposto da:

J.A.B.S.B., elettivamente domiciliato in Roma Via

Teofilo Folengo, 49, presso lo studio dell’avvocato Facilla Giovanni

Maria, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata il 04/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16/09/2020 dal cons. Dott. PARISE CLOTILDE.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Con decreto n. 838/2019 depositato il 4-2-2019 il Tribunale di Napoli ha respinto il ricorso di J.A.B.S.B. J.A.B.S.B., cittadino del (OMISSIS), avente ad oggetto, in via gradata, il riconoscimento della protezione internazionale, sussidiaria ed umanitaria, all’esito del rigetto della relativa domanda da parte della locale Commissione territoriale. Il Tribunale, all’esito dell’udienza fissata per la comparizione delle parti, ha ritenuto che non ricorressero i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato, in base ai fatti narrati dal richiedente, il quale riferiva di essere fuggito dal suo Paese perchè la sua famiglia era in difficoltà economiche dopo la morte del padre ed aveva chiesto un prestito per la partenza del richiedente, fratello maggiore di tre sorelle che aveva l’obbligo di mantenere. Il Tribunale ha ritenuto che fosse credibile la vicenda personale narrata dal richiedente, ma che non ricorressero i presupposti per il riconoscimento di alcuna forma di protezione, avuto riguardo anche alla situazione generale e politico-economica del (OMISSIS), descritta nel decreto impugnato con indicazione delle fonti di conoscenza.

2. Avverso il suddetto provvedimento, il ricorrente propone ricorso per cassazione, affidato a sei motivi, nei confronti del Ministero dell’Interno, che è rimasto intimato.

3. Il ricorso è stato fissato per l’adunanza in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c. e art. 380 bis 1 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il Collegio ha deliberato l’adozione di una motivazione semplificata nella decisione del ricorso.

2. Con il primo motivo il ricorrente denuncia “Violazione e/ falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, commi 9, 10 e 11”. Lamenta che il Tribunale abbia omesso di disporre l’udienza di comparizione delle parti, sebbene richiesto in ricorso. Denuncia la violazione delle norme indicate in rubrica, richiamando la pronuncia n. 17717/2018 di questa Corte, atteso che, seppure non esista più l’obbligo di fissare l’udienza, qualora, come nella specie, la videoregistrazione non sia disponibile e sia stata chiesta la fissazione dell’udienza, il giudice deve garantire il rispetto del contraddittorio e il diritto di difesa del richiedente.

3. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione del dovere di cooperazione istruttoria ufficiosa e con il terzo motivo l’erronea e parziale valutazione dei fatti dallo stesso narrati, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Deduce che il Tribunale non abbia adeguatamente considerato il fatto decisivo consistente nel pericolo che il ricorrente correrebbe in caso di rimpatrio, come risultava dalle sue dichiarazioni rese in sede di audizione avanti alla Commissione Territoriale. Richiama diffusamente la normativa di riferimento, la giurisprudenza di questa Corte e della Corte di Giustizia, nonchè il principio dell’onere probatorio attenuato.

4. Con il quarto motivo censura il decreto impugnato per violazione del diritto di asilo di cui all’art. 10 Cost., con il quinto motivo, in ordine al diniego di riconoscimento della protezione sussidiaria, deduce che in tutto il territorio del (OMISSIS) è sussistente una situazione di violenza indiscriminata, di instabilità politica e di grave violazione di diritti umani, mentre con il sesto motivo assume di avere quantomeno diritto alla protezione umanitaria, anche in applicazione del principio di diritto internazionale del “non respingimento”, data la situazione di violenza generalizzata e di grave violazione dei diritti umani esistente nel suo Paese.

Chiede, infine, l’emissione di un provvedimento cautelare di sospensione che nelle more del giudizio disponga l’anticipazione degli effetti della sentenza finale.

5. Preliminarmente deve ritenersi inammissibile la richiesta di provvedimento cautelare di sospensione, potendo tale richiesta essere rivolta esclusivamente al giudice del merito D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35 bis, comma 13.

6. Il primo motivo è inammissibile.

6.1. La censura non si confronta con la motivazione del decreto impugnato, dal quale risulta che l’udienza per la comparizione delle parti è stata fissata (pag. n. 1 decreto), contrariamente a quanto afferma il ricorrente, che richiama diffusamente i principi affermati da questa Corte con la pronuncia n. 17717/2018, ai quali il Tribunale si è attenuto.

7. Anche gli altri motivi, che possono esaminarsi congiuntamente per la loro connessione, sono inammissibili.

7.1. Il ricorrente, nel dolersi del diniego del rifugio politico, della protezione sussidiaria e umanitaria, svolge considerazioni generiche e astratte, prive di attinenza al decisum, in ordine al quale non svolge critiche specifiche e pertinenti.

7.2. In particolare, il ricorrente censura il giudizio di non credibilità della vicenda personale narrata, ma il Tribunale ha ritenuto credibile il racconto del richiedente ed ha affermato che lo stesso aveva abbandonato il proprio Paese di origine per motivi economici (pag. n. 9 decreto impugnato). Le censure non si confrontano affatto con la suddetta motivazione, da cui discende, altresì, l’inconferenza della doglianza sul mancato esercizio di poteri ufficiosi circa l’esposizione a rischio del richiedente in virtù della sua condizione soggettiva, in relazione alla fattispecie del rifugio e a quelle previste dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e lett. b).

7.3. L’accertamento della situazione di “violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”, di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), che sia causa per il richiedente di una sua personale e diretta esposizione al rischio di un danno grave, quale individuato dalla medesima disposizione, implica un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito. Il risultato di tale indagine può essere censurato, con motivo di ricorso per cassazione, nei limiti consentiti dal novellato art. 360 c.p.c., n. 5 (Cass. 30105 del 2018). Il ricorrente deduce genericamente la violazione di norme di legge, avuto riguardo alla situazione generale del suo Paese, attraverso il richiamo alle disposizioni disattese e tramite una ricostruzione della fattispecie concreta, quanto alla situazione del Paese di origine, inammissibilmente difforme da quella accertata nel giudizio di merito, senza confrontarsi con l’iter motivazionale del provvedimento impugnato. Il Tribunale ha esaminato la situazione generale del (OMISSIS), indicando le fonti di conoscenza, ed ha concluso affermando che non è interessata da violenza indiscriminata in situazione di conflitto armato interno o internazionale. Le suddette valutazioni costituiscono apprezzamenti di fatto rimessi al giudice del merito, la motivazione del decreto impugnato è sorretta da un contenuto non inferiore al minimo costituzionale, come delineato dalla giurisprudenza di questa Corte (Cass. S.U. n. 8053/2014 e tra le tante da ultimo Cass. n. 22598/2018) e il potere-dovere di cooperazione istruttoria, correlato all’attenuazione del principio dispositivo quanto alla dimostrazione, e non anche all’allegazione, dei fatti rilevanti, è stato correttamente esercitato, con riferimento all’indagine sulle condizioni generali del (OMISSIS). Il ricorrente censura quell’accertamento di fatto richiamando diffusamente la normativa di riferimento e numerose pronunce di Giudici di merito e di legittimità, nonchè riportando notizie tratte da altre fonti, ossia chiedendo, inammissibilmente, una rivalutazione del merito, senza, peraltro, neppure allegare la precisa ragione di inattendibilità delle fonti considerate nel decreto impugnato.

7.4. Quanto alla protezione umanitaria, occorre precisare, in via preliminare, con riguardo alla disciplina applicabile ratione temporis, che la domanda di riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari presentata, come nella specie, prima dell’entrata in vigore (5/10/2018) della normativa introdotta con il D.L. n. 113 del 2018, convertito nella L. n. 132 del 2018, deve essere scrutinata sulla base della normativa esistente al momento della sua presentazione (Cass. S.U. n. 29459/2019).

Tanto premesso, il ricorrente richiama diffusamente la normativa di riferimento, informazioni sul (OMISSIS) e pronunce giurisprudenziali, nonchè deduce del tutto genericamente la propria situazione di vulnerabilità, facendo riferimento alle condizioni generali del suo Paese, di sovraffollamento e povertà e non consone ad un’esistenza dignitosa, senza affermare di aver allegato nel giudizio di merito alcun elemento individualizzante o fatti specifici che possano rivestire decisività, nel senso precisato da questa Corte e chiarito con la recente pronuncia delle Sezioni Unite già citata (tra le tante Cass. n. 9304/2019 e Cass. S.U. n. 29459/2019).

La sussistenza del fattore di integrazione sociale e lavorativa del ricorrente in Italia è stata esclusa dal Tribunale, sul rilievo che il ricorrente si era limitato ad allegare al riguardo solo la frequentazione di un corso in lingua italiana, mentre non era stata dimostrata la riferita assunzione lavorativa, e neppure dette affermazioni sono specificamente censurate, atteso che il ricorrente si limita a dolersi, genericamente, della mancata considerazione da parte del Tribunale dell’attività lavorativa dallo stesso svolta nel territorio nazionale (pag. n. 8 ricorso).

7.5.Circa la denunciata violazione dell’art. 10 Cost., va ribadito che il diritto di asilo è interamente attuato e regolato attraverso la previsione delle situazioni finali previste nei tre istituti costituiti dallo “status” di rifugiato, dalla protezione sussidiaria e dal diritto al rilascio di un permesso umanitario, ad opera della esaustiva normativa di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, ed al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, cosicchè non v’è più alcun margine di residuale diretta applicazione del disposto di cui all’art. 10 Cost., comma 3, (tra le tante Cass. n. 16362/2016 e Cass. n. 11110/2019). La tutela complessivamente risultante dai tre istituti suindicati è idonea a garantire la protezione di ogni condizione di vulnerabilità rilevante in base ad obblighi costituzionali o internazionali.

8. Nulla si dispone circa le spese del giudizio di legittimità, stante il mancato svolgimento di attività difensiva da parte del Ministero.

9. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis ove dovuto (Cass. S.U. n. 5314/2020).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima civile, il 16 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 31 dicembre 2020

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