Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30033 del 29/12/2011
Cassazione civile sez. I, 29/12/2011, (ud. 28/10/2011, dep. 29/12/2011), n.30033
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CARNEVALE Corrado – Presidente –
Dott. BERRUTI Giuseppe M. – Consigliere –
Dott. DOGLIOTTI Massimo – rel. Consigliere –
Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –
Dott. GIANCOLA Maria C. – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 869/2009 proposto da:
A.M. (c.f. (OMISSIS)) elettivamente domiciliata in
Roma, Via G.B. Vico 22, presso l’avvocato VECCHIONE GIORGIO,
rappresentata e difesa dall’avvocato SIGNORELLO PAOLO, giusta procura
a marine del ricorso;
– ricorrente –
contro
V.V. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente
domiciliato in ROMA, VIALE B BUOZZI 99, presso l’avvocato D’ALESSIO
Antonio rappresentato e difeso dall’avvocato FIACCAVENTO MARIO,
giusta procura a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso l’ordinanza della corte di appello di Catania, depositata il
14/11/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
28/10/2011 dal Consigliere Dott. DOGLIOTTI Massimo;
udito, per la ricorrente, l’avvocato Signorello Paolo che ha chiesto
l’accoglimento del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sost. Procuratore Generale Dott. PRATIS
Pierfelice, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In un procedimento di modifica delle condizioni di divorzio, la Corte di Appello di Catania, con provvedimento del 14/11/2007, accoglieva il reclamo proposto da V.V. nei confronti di A. M., avverso il provvedimento del Tribunale di Siracusa del 10/3/2005, escludendo l’assegno divorziale per la moglie.
Ricorre per cassazione l’ A..
Resiste con controricorso il V..
L’ A. deposita memoria per l’udienza.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, l’ A. sostiene violazione della L. Divorzio, art. 9.
Il motivo appare infondato.
E’ bensì vero, secondo del resto giurisprudenza consolidata (per tutte, Cass. n. 17320/05), che può richiedersi assegno divorziale, anche in sede di modifica delle relative condizioni, ove esso non sia stato chiesto nell’ambito del procedimento di divorzio (nella specie, l’ A. era rimasta contumace), ma si dovrà dar conto di circostanze sopravvenute rispetto alle statuizioni del divorzio, operanti rebus sic stantibus.
Non risponde al vero che il giudice a quo abbia esaminato soltanto la posizione economica dell’ A.. Egli si riferisce, in narrativa, pure al reddito da lavoro del V. nonchè a quello di un fondo di sua proprietà; considera poi la situazione della odierna ricorrente, che, dopo il divorzio, ha acquistato due fabbricato e due aziende, ha lavorato fino alla fine del 2005, è titolare di partita IVA per l’attività di intermediaria del commercio; il figlio D., senza alcun reddito, comunque dichiarato, ha acquistato un fabbricato, concesso in comodato alla madre.
Secondo il giudice a quo, che esprime una valutazione di fatto, sorretta da adeguata motivazione, e in suscettibile di controllo in questa sede, l’ A. possiede ed ha le potenzialità economiche per mantenere un tenore di vita analogo a quello del V..
Gli altri motivi del ricorso, tutti attinenti a vizio di motivazione, vanno dichiarati inammissibili, per assenza delle sintesi, omologhe ai quesiti di diritto, relative a fatti controversi (al riguardo, Cass. n. 8897 del 2008), di cui all’art. 366 bis c.p.c., abrogato, ma ancora operante per i rapporti pregressi.
Conclusivamente, il ricorso va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 600,00 per onorari ed Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali e accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 28 ottobre 2011.
Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2011